Circolare numero 96 del 4-5-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’estensione della mobilità lunga e del trattamento speciale di disoccupazione edile ai lavoratori licenziati nel 1995 e nel 1996, entro il limite complessivo di 8.000 unità. Vengono richiamati il piano ministeriale di collocamento in mobilità, le modalità di domanda e di istruttoria, nonché i criteri per la liquidazione della pensione di anzianità secondo la normativa vigente al 1° settembre 1992. La nota chiarisce inoltre che i lavoratori inclusi negli elenchi ministeriali possono accedere alla pensione di anzianità con i requisiti contributivi previgenti e che, per la vecchiaia, resta fermo il requisito anagrafico di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.
Mobilità lunga per lavoratori licenziati nel 1995-1996 e pensione di anzianità secondo la disciplina al 1° settembre 1992
Mobilità lunga per lavoratori licenziati nel 1995 e nel 1996 e applicazione della disciplina pensionistica previgente
La circolare disciplina le particolari misure di mobilità lunga previste per determinati lavoratori licenziati nel 1995 e nel 1996, collegandole alla possibilità di accedere alla pensione di anzianità secondo la normativa in vigore al 1° settembre 1992. Il testo ricostruisce il quadro normativo, richiama il decreto ministeriale di approvazione del piano di collocamento in mobilità e fornisce istruzioni operative per sedi INPS e imprese.
Quadro normativo e ambito di applicazione
Le disposizioni originano dall’art. 6, commi 25 e 26, del D.L. n. 326/1995, reiterate dal D.L. n. 416/1995 e poi dai DD.LL. nn. 39 e 180 del 1996, con alcune modifiche. In particolare:
- la platea comprende i lavoratori collocati in mobilità nel corso del 1995 e, per effetto delle norme successive, anche nel 1996;
- il beneficio riguarda l’indennità di mobilità o il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia fino al compimento dell’età pensionabile o al perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità;
- per tali soggetti resta applicabile la disciplina della pensione di anzianità vigente al 1° settembre 1992.
La circolare conferma inoltre che rimane fermo il rispetto della procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 e che le imprese interessate avevano già dovuto presentare domanda entro i termini previsti per l’inserimento nel piano.
Piano ministeriale di collocamento in mobilità
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 ottobre 1995 è stato approvato il “Piano di collocamento di mobilità finalizzata al pensionamento”. Il decreto è stato adottato perché il numero di lavoratori richiesti dalle imprese superava il limite di 8.000 unità stabilito dalla legge.
Il decreto:
- determina per ciascuna impresa o gruppo di imprese il numero massimo di lavoratori ammessi al beneficio;
- affida a gruppi e imprese la distribuzione delle unità tra le diverse unità produttive, entro il limite assegnato;
- impone la comunicazione al Ministero della distribuzione effettuata entro 15 giorni dal collocamento in mobilità.
La circolare segnala che il Ministero ha trasmesso all’Istituto gli elenchi dei lavoratori interessati e che la Direzione centrale tecnologia informatica renderà disponibili le liste per la consultazione.
Ulteriori domande per il 1996 e limiti quantitativi
Poiché al 31 dicembre 1995 non tutte le imprese avevano utilizzato l’intero contingente loro assegnato e non era stato raggiunto il tetto complessivo di 8.000 unità, l’art. 4, comma 27, dei DD.LL. nn. 39 e 180 del 1996 ha previsto la possibilità, per le medesime imprese, di presentare ulteriori domande entro il 15 marzo 1996. In tal modo il Ministro del lavoro può assegnare le residue unità disponibili da collocare in mobilità nel corso del 1996.
Adempimenti dei lavoratori e istruttoria delle domande
I lavoratori interessati devono presentare la domanda di indennità di mobilità o di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia entro i termini ordinari decorrenti dal licenziamento, utilizzando il modello DS 21.
Le sedi devono:
- istruire le domande per la durata ordinaria della prestazione prevista dagli artt. 7, commi 1, 2 e 4, o 11, comma 2, della legge n. 223/1991;
- verificare contestualmente il possesso dei requisiti di età e contribuzione per l’accesso alla mobilità lunga;
- tenere conto, in una fase successiva, delle istruzioni che verranno fornite per la disciplina degli oneri oltre i limiti di durata ordinari.
Per i periodi di permanenza nelle liste oltre i limiti ordinari, la circolare richiama la previsione secondo cui gli oneri, inclusi contribuzione figurativa e assegno per il nucleo familiare, sono a carico delle imprese.
Pensione di anzianità: requisiti e decorrenza
I lavoratori inclusi negli elenchi ministeriali, collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 e aventi titolo alla mobilità lunga, possono accedere alla pensione di anzianità secondo le regole vigenti al 1° settembre 1992.
In base a tali regole:
- il requisito è quello dei 35 anni di assicurazione e contribuzione previsti dalla normativa previgente;
- la pensione spetta indipendentemente dall’età anagrafica;
- la decorrenza è dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, se la domanda è presentata entro il mese di perfezionamento;
- se la domanda è presentata dopo tale mese, la pensione decorre dal mese successivo alla domanda.
Fino al giorno precedente la decorrenza della pensione, il lavoratore conserva il diritto all’indennità di mobilità, salvo che sia superata la durata ordinaria della prestazione.
Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia e contribuzione figurativa
Le stesse regole sulla decorrenza della pensione di anzianità si applicano anche ai lavoratori che, alla cessazione del rapporto, avevano titolo al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 299/1994, convertito dalla legge n. 451/1994.
Per questi soggetti:
- la contribuzione figurativa accreditata durante il trattamento speciale è utile sia per il diritto sia per la misura della pensione;
- il principio vale anche per la pensione di anzianità;
- i criteri si applicano pure nei casi di pensione liquidata nelle gestioni dei lavoratori autonomi con cumulo di contribuzione da lavoro dipendente e autonoma.
Pensione di vecchiaia
Per i lavoratori interessati, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti resta fissato in:
- 60 anni per gli uomini;
- 55 anni per le donne.
Chiarimenti INPS sulla verifica del requisito contributivo
Il messaggio INPS del 14 aprile 1995 fornisce chiarimenti operativi sul rapporto tra indennità di mobilità e pensione di anzianità. Viene precisato che il lavoratore in mobilità ha diritto alla prestazione per la durata ordinaria prevista dalla legge n. 223/1991 e che il prolungamento oltre tale durata, previsto per la mobilità lunga, non può essere riconosciuto se il lavoratore ha già maturato il diritto alla pensione di anzianità.
Pertanto:
- entro il periodo ordinario di durata della mobilità, la prestazione continua a essere dovuta fino al giorno precedente la decorrenza della pensione;
- alla scadenza della durata ordinaria, le sedi devono verificare se il lavoratore abbia già maturato il requisito minimo contributivo per la pensione di anzianità;
- in caso di requisito già maturato, non è dovuta la prosecuzione dell’indennità oltre i limiti ordinari.
Accertamenti istruttori e aggiornamento delle procedure
Per evitare sia indebiti pagamenti sia ritardi nella decorrenza della pensione, le sedi devono effettuare accertamenti puntuali sulla posizione assicurativa dei lavoratori. Se non è possibile determinare autonomamente la data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità, l’istruttoria deve essere richiesta agli uffici liquidazione pensioni o GPA.
Nell’istruttoria devono essere considerati:
- i periodi di mobilità già fruiti;
- gli eventuali contributi figurativi per servizio militare, maternità e istituti analoghi;
- ogni altra componente utile del conto assicurativo.
Una volta accertata la data di maturazione dei requisiti, la procedura di pagamento della mobilità deve essere aggiornata con la data di cessazione del trattamento e gli interessati devono essere informati dell’esito.
Punti principali
Estensione della mobilità lunga per il 1995 e il 1996
La circolare ricostruisce la successione normativa che ha reiterato e modificato le disposizioni sulla mobilità lunga, estendendole ai lavoratori licenziati nel 1995 e, successivamente, nel 1996. Il beneficio riguarda l’indennità di mobilità o il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia fino al raggiungimento dell’età pensionabile o della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, entro il limite complessivo di 8.000 unità.
Piano ministeriale di collocamento in mobilità
Con decreto ministeriale 19 ottobre 1995 è stato approvato il piano di collocamento di mobilità finalizzata al pensionamento. Poiché le richieste delle imprese superavano il tetto di 8.000 unità, il Ministero ha effettuato una riduzione proporzionale e ha ripartito le unità tra gruppi e imprese elencati nel decreto. La distribuzione interna alle diverse unità produttive è rimessa ai gruppi o alle imprese, con informativa al Ministero entro 15 giorni dalla collocazione in mobilità.
Domande delle imprese e termini per ulteriori assegnazioni
Restano fermi i termini originari per la presentazione delle domande da parte delle imprese, la necessità del rispetto della procedura di mobilità di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 e l’applicazione della disciplina pensionistica vigente al 1° settembre 1992. Poiché al 31 dicembre 1995 non erano state utilizzate tutte le 8.000 unità, è stata prevista la possibilità di presentare ulteriori domande entro il 15 marzo 1996 per ottenere le unità residue ancora disponibili.
Domanda dei lavoratori e istruttoria delle prestazioni
I lavoratori interessati devono presentare, entro i termini ordinari decorrenti dal licenziamento, la domanda di indennità di mobilità o di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia mediante modello DS 21. Le sedi devono istruire e definire le domande per la durata ordinaria della prestazione prevista dalla legge n. 223/1991, verificando contestualmente il possesso dei requisiti di età e contribuzione per la mobilità lunga.
Oneri economici a carico delle imprese
Per i lavoratori che permangono nelle liste di mobilità oltre i limiti ordinari, compresi gli oneri per contribuzione figurativa e assegno per il nucleo familiare, la circolare richiama la previsione normativa che pone tali costi a carico delle imprese. Su questo aspetto viene tuttavia rinviata a successive istruzioni operative.
Pensione di anzianità per i lavoratori inclusi negli elenchi
I lavoratori inclusi negli elenchi ministeriali, collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 e aventi titolo alla mobilità lunga, sono ammessi alla pensione di anzianità secondo la disciplina vigente al 1° settembre 1992. Possono quindi conseguire il trattamento al perfezionamento di 35 anni di assicurazione e contribuzione, indipendentemente dall’età anagrafica, con decorrenza dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, purché la domanda sia presentata entro il mese stesso.
Decorrenza della pensione e rapporto con la mobilità
Se la domanda di pensione viene presentata dopo il mese di perfezionamento dei requisiti, la pensione decorre dal mese successivo alla domanda. Fino al giorno precedente la decorrenza della pensione, il lavoratore conserva il diritto all’indennità di mobilità, salvo superamento del limite ordinario di durata della prestazione.
Applicazione anche al trattamento speciale per l’edilizia e ai cumuli contributivi
Le regole sulla decorrenza della pensione di anzianità valgono anche per i lavoratori che, alla cessazione del rapporto, avevano titolo al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 299/1994. Per tali soggetti la contribuzione figurativa relativa al trattamento speciale è utile sia per il diritto sia per la misura della pensione, compresa quella di anzianità. I medesimi criteri si applicano anche nei casi di pensione liquidata nelle gestioni dei lavoratori autonomi con cumulo di contribuzione da lavoro dipendente e autonomo.
Requisito di età per la pensione di vecchiaia
Per i lavoratori inclusi negli elenchi ministeriali che abbiano titolo alla mobilità lunga o al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, resta confermato il requisito di età pensionabile per la vecchiaia nell’AGO dei lavoratori dipendenti: 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.
Chiarimenti INPS sull’indennità di mobilità e sulla pensione di anzianità
Il messaggio INPS richiamato chiarisce che la mobilità spetta per la durata ordinaria prevista dall’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 223/1991, ma che oltre tale durata il prolungamento ai sensi del comma 7 non è possibile se il lavoratore ha già maturato il diritto alla pensione di anzianità. Le sedi devono quindi verificare la data di maturazione del requisito contributivo per evitare pagamenti indebiti o ritardi nella decorrenza della pensione.
Verifiche istruttorie e aggiornamento delle procedure
Qualora non sia possibile accertare autonomamente la data di maturazione dei requisiti pensionistici, gli uffici competenti devono richiedere l’istruttoria agli uffici liquidazione pensioni o GPA. L’accertamento deve tener conto dell’intero conto assicurativo, inclusi i periodi di mobilità già fruiti e gli eventuali contributi figurativi per servizio militare, maternità e altri istituti. Dopo l’accertamento, la procedura di pagamento della mobilità va aggiornata con la data di cessazione del trattamento e l’esito va comunicato agli interessati.
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