Circolare numero 120 del 11-5-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la disciplina delle sanzioni civili per omesso o tardivo versamento dei contributi, fissando in via generale a 10 giorni non festivi e consecutivi il termine entro cui l’azienda può sanare un insoluto tardivamente presentato senza subire la sanzione da evasione. Viene inoltre riconosciuta natura di titolo esecutivo alle dichiarazioni di debito rese dai soggetti obbligati al versamento, con conseguente possibilità di procedere direttamente con atto di precetto senza diffida preventiva. In coerenza con tali principi, sono modificate le procedure automatizzate di recupero crediti, la gestione dei DM10/V e il calcolo delle sanzioni, con applicazione del tasso ordinario o di quello per evasione a seconda dei casi, nonché con previsione di rimborsi o compensazioni per eventuali addebiti non dovuti.
Sistema sanzionatorio contributivo e natura esecutiva delle dichiarazioni di debito; adeguamento delle procedure di recupero crediti
Sistema sanzionatorio contributivo, titolo esecutivo e procedure di recupero crediti
La circolare interviene sulla disciplina delle sanzioni civili per il mancato o tardivo versamento dei contributi, sulla qualificazione delle dichiarazioni di debito come titolo esecutivo e sull’adeguamento delle procedure automatizzate di recupero crediti. L’obiettivo è uniformare il trattamento degli insoluti, accelerare il recupero e distinguere correttamente tra ritardo sanabile, morosità ordinaria ed evasione.
Quadro normativo e disciplina sanzionatoria
L’art. 4, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 48/1988 prevede una sanzione differenziata a seconda della gravità dell’inadempienza contributiva e del comportamento del debitore. La misura più grave, pari al 50% annuo della contribuzione omessa, riguarda i casi di evasione collegati a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.
La circolare richiama tuttavia la possibilità di attenuazione della sanzione quando il debitore si attivi spontaneamente: se la denuncia omessa è presentata entro un anno dal termine ordinario e il debito viene pagato entro il termine fissato dagli Enti impositori, la sanzione può essere ricondotta al tasso previsto per la morosità di cui al punto a). In via generale, per gli insoluti presentati tardivamente, l’Istituto fissa il termine di regolarizzazione in 10 giorni non festivi e consecutivi dalla data di presentazione.
Termini ordinari di adempimento
Viene ricordato che il modello di denuncia deve essere pagato o presentato insoluto entro il 20° giorno del mese successivo a quello di riferimento, ai sensi del D.M. 24 febbraio 1984 emanato in attuazione dell’art. 1, comma 1, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638. Si precisa anche il previgente termine del 25° giorno del mese successivo, applicabile fino al 31 maggio 1985 ai sensi dell’art. 3 del D.L. 30 gennaio 1979 n. 20, convertito nella legge 31 marzo 1979 n. 92.
Natura di titolo esecutivo delle dichiarazioni di debito
L’art. 2, comma 1, della legge 389/1989, di conversione del D.L. 338/1989, attribuisce natura di titolo esecutivo alle dichiarazioni e agli atti di riconoscimento del debito resi dai soggetti tenuti al pagamento dei contributi, quando non seguiti dal versamento nel termine stabilito. Tali atti sono azionabili ai sensi dell’art. 474 c.p.c. per le somme indicate e i relativi accessori.
Per l’Istituto, rientrano in questa categoria i modelli DM10/2 e DM10S insoluti e i modelli DM10V sottoscritti dal debitore. Conseguentemente, il recupero può essere avviato direttamente con atto di precetto, senza necessità di diffida preventiva all’azienda.
Modifiche alle procedure automatizzate di recupero crediti
In coerenza con il nuovo orientamento interpretativo, viene eliminata la prassi di emettere diffida per ogni singolo modulo prima del passaggio all’Ufficio legale. Tale prassi era già stata superata per i DM10/2 insoluti e viene ora estesa anche ai DM10V con codice provenienza 3, relativi a regolarizzazioni per contribuzione previdenziale omessa denunciate spontaneamente dalle aziende.
Per il recupero crediti sanitari, la procedura è già stata predisposta in modo da limitare la diffida ai DM10/V con codice provenienza 2, ossia ai casi in cui la dichiarazione di debito non proviene dall’azienda.
Criteri di calcolo delle sanzioni in fase di recupero
Ai fini dell’emissione del mod. UL14, che determina il passaggio della pratica all’Ufficio legale, le sanzioni civili vengono calcolate secondo tre criteri:
- per i DM10/2 insoluti presentati nei termini, si applica il tasso ordinario in vigore alla data di emissione dell’UL14;
- per i DM10/2 insoluti presentati oltre un anno dalla scadenza, si applica il tasso previsto per l’evasione di cui all’art. 4, comma 1, punto c);
- per i DM10/2 insoluti presentati oltre i termini ma con ritardo inferiore all’anno, se il pagamento dell’intero debito o del residuo non avviene entro 10 giorni non festivi dalla presentazione, il tasso per evasione si applica soltanto sul residuo da recuperare tramite l’Ufficio legale.
La circolare precisa inoltre che i pagamenti spontanei effettuati entro i 10 giorni non festivi successivi alla tardiva presentazione sono assoggettati al tasso corrente, mentre quelli eseguiti oltre tale termine scontano il tasso del 50% previsto per l’evasione. È richiamato un esempio di calcolo che distingue acconto e saldo in base al momento del pagamento rispetto alla scadenza.
Recuperi pregressi, rimborsi e compensazioni
Se, prima della pubblicazione della circolare, fossero state pagate sanzioni nella misura dell’evasione senza che ne ricorressero i presupposti, le SAP competenti devono procedere al rimborso o alla compensazione con eventuali debiti, su richiesta delle aziende interessate. In tal modo si assicura il riallineamento delle posizioni pregresse al nuovo criterio applicativo.
Tempi di trasmissione all’Ufficio legale e aggiornamento dei supporti
Resta fermo il termine di 20 giorni per trasmettere all’Ufficio legale gli insoluti non pagati, già fissato dal messaggio n. 25169 del 28 novembre 1992. Entro il 30 giugno vengono annunciati i programmi informatici per introdurre nelle procedure di recupero crediti previdenziali e sanitari le modifiche conseguenti alla fissazione del termine.
In sede di ristampa dei modelli DM10/2 e DM10V, deve essere inserita un’avvertenza che richiama la regola dei 10 giorni non festivi e consecutivi dalla presentazione del DM insoluto per l’applicazione del tasso ordinario, qualora il versamento avvenga entro tale periodo.
Indicazioni organizzative contenute nel messaggio allegato
Il messaggio allegato richiama l’aumento dei DM10/M insoluti, attribuito anche ai ritardi nei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, e impone alle sedi autonome di produzione di inoltrare immediatamente, e comunque entro 20 giorni dalla ricezione, i DM10/M con saldo totalmente o parzialmente dovuto all’ufficio legale. Le avvocature devono utilizzare, salvo motivate eccezioni, la procedura di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. 338/1989, così da evitare i tempi della procedura monitoria.
Per le richieste di dilazione, i dirigenti delle SAP devono concludere l’istruttoria entro 20 giorni, trasmettendo la pratica alla Direzione Generale per le determinazioni del Comitato Esecutivo oppure procedendo all’archiviazione ai sensi della circolare n. 102 del 23 maggio 1989. Se nel corso della dilazione si verifica mancato adempimento, gli atti devono essere trasferiti immediatamente all’Avvocatura. Infine, i dirigenti SAP devono adottare misure per rafforzare le risorse dei settori interessati e i dirigenti regionali devono verificare l’attuazione delle disposizioni nelle sedi di competenza.
Punti principali
Quadro sanzionatorio e termine generale di regolarizzazione
La circolare richiama l’art. 4, comma 1, lett. a), b) e c) della legge 48/1988, che prevede un sistema sanzionatorio graduato in funzione della gravità dell’inadempienza contributiva. La sanzione massima, pari al 50% annuo della contribuzione omessa, si applica nei casi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Tuttavia, se il debitore presenta spontaneamente la denuncia omessa entro un anno dal termine ordinario e paga il debito nel termine fissato dagli Enti impositori, la sanzione può essere ridotta al tasso previsto per la morosità. La circolare stabilisce in via generale che tale termine è di 10 giorni non festivi e consecutivi dalla presentazione dell’insoluto tardivo.
Termini ordinari di presentazione e pagamento dei modelli contributivi
Viene ricordato che, in base al D.M. 24 febbraio 1984, il modello di denuncia deve essere pagato o presentato insoluto entro il 20° giorno del mese successivo a quello di riferimento. Si precisa inoltre che fino al 31 maggio 1985 le denunce mensili dovevano essere presentate entro il 25° giorno del mese successivo, secondo la disciplina previgente. Il nuovo termine di 10 giorni riguarda dunque il recupero delle posizioni tardivamente presentate rispetto alla scadenza ordinaria, ai fini dell’applicazione delle sanzioni civili ordinarie anziché di quelle per evasione.
Natura di titolo esecutivo delle dichiarazioni di debito
La legge 389/1989, che ha convertito il D.L. 338/1989, prevede all’art. 2, comma 1, che le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento del debito resi dai soggetti tenuti al pagamento dei contributi, se non seguiti dal versamento nel termine stabilito, abbiano natura di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. per le somme indicate e i relativi accessori. Per l’Istituto, rientrano in questa categoria i modelli DM10/2 e DM10S insoluti e i modelli DM10V sottoscritti dal debitore. Per tali atti il recupero può essere avviato senza attendere diffida preventiva, mediante atto di precetto.
Adeguamento delle procedure automatizzate di recupero crediti
La circolare dispone l’eliminazione della prassi di inviare diffida per ogni singolo modulo prima del passaggio all’Ufficio legale, prassi già cessata da anni per i DM10/2 insoluti e ora estesa anche ai DM10V con codice provenienza 3, relativi a regolarizzazioni per contribuzione previdenziale omessa denunciate spontaneamente dalle aziende. Per i recuperi di contribuzione sanitaria, la procedura è già predisposta per limitare la diffida ai DM10/V con codice provenienza 2, cioè ai casi in cui la dichiarazione di debito non proviene dall’azienda.
Regole di calcolo delle sanzioni in fase di emissione dell’UL14
Per il passaggio della pratica all’Ufficio legale mediante mod. UL14, le sanzioni civili sono determinate secondo tre regole: per i DM10/2 insoluti presentati nei termini si applica il tasso ordinario in vigore alla data di emissione dell’UL14; per i DM10/2 insoluti presentati oltre un anno dalla scadenza si applica il tasso previsto per l’evasione; per i DM10/2 insoluti presentati oltre i termini ma con ritardo inferiore all’anno, se il pagamento dell’intero o del residuo debito non avviene entro 10 giorni non festivi dalla presentazione, il tasso da evasione si applica solo sul residuo da recuperare dall’Ufficio legale.
Effetti dei pagamenti spontanei e gestione dei casi pregressi
Se l’azienda effettua pagamenti spontanei entro i 10 giorni non festivi successivi alla presentazione tardiva, le sanzioni si applicano al tasso corrente; se il pagamento avviene oltre tale termine, la sanzione è calcolata al 50% previsto per l’evasione. Viene fornito un esempio di calcolo su acconto e saldo, con differenziazione del tasso applicato in base ai giorni intercorrenti dalla scadenza. Se, prima della circolare, fossero state pagate sanzioni nella misura dell’evasione senza che ne ricorressero i presupposti, le SAP competenti devono procedere al rimborso o alla compensazione, su richiesta delle aziende interessate.
Tempi di trasmissione all’Ufficio legale e aggiornamenti procedurali
Resta confermato il termine di 20 giorni per trasmettere all’Ufficio legale gli insoluti non pagati, richiamato dal messaggio n. 25169 del 28 novembre 1992. Entro il 30 giugno dell’anno di riferimento sarebbero stati rilasciati i programmi per adeguare le procedure di recupero crediti previdenziali e sanitari alle nuove regole. In fase di ristampa dei modelli DM10/2 e DM10V deve essere inserita un’avvertenza che richiama il termine di 10 giorni non festivi e consecutivi dalla data di presentazione del DM insoluto per l’applicazione del tasso ordinario, se il versamento avviene entro tale periodo.
Indicazioni organizzative del messaggio allegato
Nel messaggio allegato si segnala l’aumento dei DM10/M insoluti e si chiede alle sedi autonome di produzione di inoltrarli all’ufficio legale entro 20 giorni dalla ricezione per l’avvio rapido delle procedure esecutive, avvalendosi, salvo motivate eccezioni, della procedura di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. 338/1989, in luogo della procedura monitoria. Per le richieste di dilazione, i dirigenti SAP devono concludere l’istruttoria entro 20 giorni e trasmettere gli atti alla Direzione Generale o archiviarli secondo la circolare n. 102 del 23 maggio 1989; in caso di mancato adempimento nel corso della dilazione, gli atti vanno immediatamente all’Avvocatura. I dirigenti SAP devono inoltre adottare misure organizzative per incrementare le risorse dei settori interessati, mentre le sedi regionali devono verificare l’attuazione delle disposizioni.
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