Circolare numero 17 del 06-05-1996 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il condono previdenziale e assistenziale introdotto dall\'art. 3 del D.L. 28 marzo 1996, n. 166, con decorrenza dal 30 marzo 1996. Sono disciplinati i soggetti interessati, le modalità di regolarizzazione per nuove e vecchie iscrizioni, le rateazioni consentite, il calcolo delle somme aggiuntive ridotte, la convalida dei versamenti tardivi già effettuati in precedenti sanatorie, gli effetti estintivi del condono e le ipotesi di decadenza. Vengono inoltre indicate la modulistica da presentare e i codici da utilizzare nelle denunce contributive.
Condono previdenziale e assistenziale ex D.L. 166/1996
Condono previdenziale e assistenziale ex D.L. 166/1996
La circolare disciplina le modalità di applicazione dell'art. 3 del D.L. 28 marzo 1996, n. 166, in materia di condono previdenziale e assistenziale. Sono illustrate le categorie di soggetti ammessi, i termini per la presentazione delle domande e per il versamento, le regole di calcolo delle somme aggiuntive e degli interessi, nonché gli effetti estintivi della regolarizzazione e le conseguenze della decadenza.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina si applica dal 30 marzo 1996, giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. I soggetti interessati sono quelli tenuti al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, distinti tra nuove iscrizioni e posizioni già iscritte.
Per le nuove iscrizioni, i soggetti che denunciano per la prima volta la propria posizione entro il 31 maggio 1996 possono versare, entro la medesima data, i contributi relativi a periodi precedenti la denuncia, applicando in luogo delle sanzioni civili interessi nella misura del 17% annuo, entro il limite massimo del 50% dei contributi complessivamente dovuti. La sanatoria riguarda i periodi contributivi non prescritti precedenti la denuncia, che può coincidere con il termine ultimo del 31 maggio 1996.
Per le vecchie iscrizioni, i soggetti già iscritti possono regolarizzare partite debitorie relative a contributi omessi o pagati tardivamente e alle sanzioni riferite a periodi scaduti al 31 dicembre 1995, presentando domanda e provvedendo al versamento entro il 31 maggio 1996.
La circolare precisa che la sanatoria non si applica alle violazioni concernenti l'omesso versamento delle trattenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori pensionati.
Modalità di pagamento e rateazione del debito
L'art. 3, comma 3, consente il pagamento rateale del debito. Le opzioni previste sono:
- 4 rate bimestrali per partite fino a 1 miliardo di lire;
- 7 rate bimestrali per partite superiori a 1 miliardo e fino a 5 miliardi di lire;
- 9 rate bimestrali per partite superiori a 5 miliardi e fino a 20 miliardi di lire;
- 14 rate bimestrali per partite superiori a 20 miliardi di lire.
Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi di differimento all'8% annuo; il corrispondente interesse giornaliero è indicato nello 0,022%.
La circolare precisa che, una volta determinato l'importo complessivamente dovuto, comprensivo dei contributi ancora non pagati e delle somme aggiuntive ridotte, tale importo va diviso per il numero delle rate prescelte per ricavare l'importo della prima rata, da versare entro il 31 maggio 1996. Su tale importo e sulle rate successive vanno applicati gli interessi di differimento all'8% annuo fino alle rispettive scadenze.
Calcolo delle somme aggiuntive ridotte
La somma aggiuntiva ridotta va calcolata con tasso annuo del 17% per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla scadenza ordinaria del contributo e la data dell'effettivo pagamento. La circolare riporta inoltre una tabella di riferimento per la conversione del ritardo in giorni, mesi e anni, con aliquote crescenti fino a:
- 1 anno = 17%,
- 2 anni = 34%,
- 3 anni = 51%.
Sono indicati anche i valori intermedi, ad esempio 1 giorno = 0,047%, 1 mese = 1,417%, 6 mesi = 8,5%, 9 mesi = 12,75%.
Convalida dei versamenti tardivi nei precedenti condoni
Il comma 5 dell'art. 3 consente di considerare validi i versamenti tardivi delle rate successive alla prima effettuati nell'ambito delle sanatorie previste dalla legge n. 724/1994 e dai successivi provvedimenti richiamati, a condizione che gli interessati abbiano già provveduto, o provvedano entro il 31 maggio 1996, a versare gli interessi di differimento all'8% annuo.
La circolare chiarisce che la convalida riguarda i versamenti tardivi già effettuati entro il 30 marzo 1996, data di entrata in vigore del D.L. 166/1996, con il solo aggiornamento del calcolo degli interessi di differimento dalla scadenza originaria fino al pagamento effettivo. Non deve essere rideterminata la sanzione civile al 17% annuo. Per beneficiare del condono parziale, comprensivo delle rate pagate nei termini e di quelle pagate in ritardo, gli interessati devono versare gli interessi di differimento tassativamente entro il 31 maggio 1996.
Il residuo debito relativo alle rate non pagate può essere regolarizzato presentando nuova domanda di condono entro il medesimo termine e secondo le modalità dell'art. 3.
La convalida del condono parziale si riferisce solo alle domande di regolarizzazione presentate ai sensi delle leggi e dei decreti legge espressamente elencati nel comma 5; resta esclusa la disciplina relativa al condono per le imprese dello spettacolo.
Esempio applicativo richiamato dalla circolare
La circolare propone un esempio in cui un'impresa, alla data del 30 marzo 1996, ha:
- versato nei termini la seconda rata;
- versato in ritardo la terza rata;
- versato in ritardo la quarta rata;
- non pagato la quinta rata.
In tale ipotesi, le rate pagate in ritardo possono essere regolarizzate entro il 31 maggio 1996 mediante il solo aggiornamento degli interessi di differimento all'8% annuo fino alle date di effettivo pagamento. In tal modo risultano valide, ai fini del condono parziale, la prima, la seconda, la terza e la quarta rata. Per la quinta rata non pagata occorre invece una nuova domanda di condono nei termini e con le modalità previste dal D.L. 166/1996.
Rateazioni in corso
I benefici del nuovo condono si applicano anche ai crediti già oggetto di rateazione decisa dagli organi dell'ente e regolarmente perfezionata, intendendosi perfezionata l'istanza nel momento in cui l'impresa accetta il piano di ammortamento.
La disciplina opera solo per le rate non ancora versate. Le somme già pagate restano imputate alla loro originaria destinazione. La circolare precisa che devono essere distinti:
- l'importo dei contributi già pagati;
- il residuo debito per contributi ancora gravati da sanzioni civili.
Le somme già versate devono essere imputate ai contributi e alle sanzioni partendo dai periodi più remoti. Gli interessi di dilazione contenuti nelle rate già versate restano acquisiti a tale titolo; le sanzioni civili già versate sono imputate secondo il tasso applicato al momento della redazione del piano di ammortamento.
Se la dilazione non è perfezionata, le rate provvisorie pagate sono considerate interamente in conto contributi, a partire dai periodi meno recenti.
Effetti del condono, sanzioni estinte e limiti
La regolarizzazione effettuata nei modi e nei termini dell'art. 3 estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento dei contributi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, sulla denuncia e sul versamento dei contributi.
La circolare specifica che la sanatoria riguarda tutte le sanzioni amministrative connesse alla denuncia e al versamento dei contributi, comprese quelle della legge n. 689/1981 relative a omissioni contributive o a violazioni connesse a omissioni contributive. Per le imprese, sono esonerate anche le sanzioni amministrative relative al mancato possesso del certificato di agibilità quando la violazione sia direttamente connessa alla denuncia dei lavoratori e al versamento dei contributi.
Restano invece escluse:
- le sanzioni amministrative non connesse con omissioni contributive;
- le sanzioni comminate a carico di imprese ospitanti soggetti tenuti al possesso del certificato di agibilità ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 69/1988.
Le sanzioni amministrative per inesatta, incompleta, omessa o ritardata presentazione dei modelli di denuncia non sono dovute se le imprese adempiono, entro il 31 maggio 1996, agli obblighi formali cui le sanzioni si riferiscono e se i contributi sono regolarmente versati.
Il mancato rispetto dei termini e delle modalità previsti per la domanda e per il pagamento comporta la decadenza dal beneficio della riduzione degli oneri accessori e la conseguente applicazione delle sanzioni ordinarie sull'intero debito contributivo.
Inoltre, i crediti di importo non superiore a lire 50.000, relativi a contributi dovuti agli enti previdenziali e in essere alla data del 30 marzo 1996, sono estinti con accessori e sanzioni e non vengono riscossi.
Modulistica, adempimenti e codici operativi
Per l'accoglimento della domanda di condono gli interessati devono presentare agli uffici competenti:
- denuncia di iscrizione mod. 032/U, se l'impresa non è immatricolata;
- domanda di condono secondo lo schema predisposto;
- denunce contributive mensili mod. 031/R e denunce trimestrali dei lavoratori occupati mod. 031/CM relative ai periodi oggetto di sanatoria;
- attestazione del versamento, se il pagamento avviene in unica soluzione;
- attestazione del versamento della prima rata, se il pagamento avviene in forma rateale.
Nel mod. 031/R, quadro C, devono essere indicati i seguenti codici causale:
- 037 per regolarizzazione di contributi in unica soluzione;
- 035 per regolarizzazione di contributi in forma rateale;
- 034 per versamento di somma aggiuntiva;
- 036 per versamento di interessi di dilazione a seguito di condono rateizzato e/o per tardivi pagamenti di rate successive alla prima della legge n. 724/1994 e successive proroghe e modificazioni.
La documentazione deve essere presentata in un'unica copia; se la regolarizzazione riguarda più enti previdenziali, l'ufficio ricevente provvede a trasmetterne fotocopia a ciascun ente interessato.
Schema di domanda allegato
L'allegato 1 contiene il modello di domanda di regolarizzazione del debito per contributi e somma aggiuntiva ai sensi dell'art. 3 del D.L. 166/1996. Il richiedente, legale rappresentante dell'impresa, deve indicare i dati dell'impresa e delle diverse gestioni interessate, con esposizione separata di:
- debito per contributi;
- debito per sanzione civile per contributi versati in ritardo;
- debito per somma aggiuntiva ridotta;
- debito per interessi di differimento dovuti per i versamenti tardivi delle rate successive alla prima della legge n. 724/1994 e successive modificazioni;
- debito totale.
Nella domanda deve essere barrata l'opzione prescelta tra pagamento in unica soluzione e pagamento rateale in 4, 7, 9 o 14 rate bimestrali. Il richiedente dichiara inoltre di aver già consegnato regolarmente tutte le denunce contributive relative ai periodi oggetto di sanatoria.
Punti principali
Soggetti interessati e termini
Sono destinatari del condono i soggetti obbligati al versamento di contributi previdenziali e assistenziali. Per le nuove iscrizioni è possibile denunciare per la prima volta la posizione entro il 31 maggio 1996 e versare entro la stessa data i contributi relativi a periodi precedenti, con somme aggiuntive ridotte al 17% annuo entro il limite massimo del 50% dei contributi dovuti. Per le posizioni già iscritte è possibile regolarizzare contributi omessi o tardivi e relative sanzioni per periodi scaduti al 31 dicembre 1995, sempre entro il 31 maggio 1996.
Modalità di pagamento e rateazione
Il debito può essere definito in unica soluzione oppure ratealmente. Sono previste 4, 7, 9 o 14 rate bimestrali di uguale importo in base all\'ammontare della partita debitoria: fino a 1 miliardo, fino a 5 miliardi, fino a 20 miliardi e oltre 20 miliardi di lire. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi dell\'8% annuo, pari a uno 0,022% giornaliero. L\'importo della prima rata va determinato dividendo l\'importo complessivo dovuto per il numero di rate prescelte.
Somme aggiuntive ridotte
La maggiorazione ridotta è calcolata al tasso annuo del 17% per il periodo compreso tra il giorno successivo alla scadenza ordinaria del contributo e la data dell\'effettivo pagamento. La circolare riporta anche una tabella di conversione del ritardo in giorni, mesi e anni con le relative aliquote percentuali.
Versamenti tardivi di rate di precedenti condoni
I versamenti tardivi delle rate successive alla prima, relativi alle sanatorie previste dalla legge n. 724/1994 e dai successivi provvedimenti richiamati, sono considerati validi se gli interessati versano entro il 31 maggio 1996 gli interessi di differimento all\'8% annuo. La convalida riguarda i versamenti già effettuati in ritardo entro il 30 marzo 1996, senza rideterminazione delle sanzioni civili, ma non copre le domande relative al condono per le imprese dello spettacolo.
Rateazioni in corso
I benefici della nuova disciplina si applicano anche ai crediti già rateizzati e regolarmente perfezionati, ma solo per le rate non ancora versate. Le somme già pagate restano imputate secondo la loro originaria destinazione. In caso di dilazione non perfezionata, le rate provvisorie versate sono considerate integralmente in conto contributi a partire dai periodi meno recenti.
Effetti del condono e decadenza
La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento contributivo e le obbligazioni per sanzioni amministrative e altri oneri accessori connessi con le violazioni sulle norme di collocamento, denuncia e versamento. Sono comprese le sanzioni amministrative connesse alle omissioni contributive e, per le imprese, anche quelle per mancato possesso del certificato di agibilità quando collegate alla denuncia dei lavoratori e al versamento dei contributi. Restano escluse le sanzioni non connesse con omissioni contributive e quelle per imprese ospitanti soggetti tenuti al certificato di agibilità. Le sanzioni per omessa o ritardata presentazione dei modelli di denuncia non sono più dovute se gli adempimenti formali sono regolarizzati entro il 31 maggio 1996 e i contributi sono stati versati. Il mancato rispetto di termini e modalità comporta la decadenza dal beneficio e l\'applicazione delle sanzioni ordinarie.
Crediti di modesto importo
I crediti per contributi dovuti agli enti previdenziali di importo non superiore a lire 50.000, esistenti alla data del 30 marzo 1996, si intendono estinti insieme agli accessori e alle eventuali sanzioni, senza riscossione.
Modulistica e codici
Per ottenere il condono occorre presentare: denuncia di iscrizione mod. 032/U se l\'impresa non è immatricolata, domanda di condono secondo lo schema allegato, denunce contributive mensili mod. 031/R e trimestrali mod. 031/CM relative ai periodi oggetto di sanatoria, e attestazione del versamento in caso di pagamento unico o della prima rata in caso di rateazione. Nel mod. 031/R, quadro C, devono essere utilizzati i codici 037 per la regolarizzazione in unica soluzione, 035 per la regolarizzazione rateale, 034 per la somma aggiuntiva e 036 per gli interessi di dilazione o per i tardivi pagamenti delle rate di precedenti condoni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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