Circolare numero 97 del 4-5-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'applicazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195, in materia di decorrenza della pensione di anzianità. Vengono precisate le condizioni per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 28 settembre 1994 e per i lavoratori in mobilità alla data del 17 agosto 1995 o collocati in mobilità in base a procedure avviate entro tale data. La circolare chiarisce inoltre le decorrenze consentite, la rilevanza o meno di eventuali rioccupazioni e l'obbligo di riesame delle domande di pensione respinte in precedenza.
Disposizioni sul pensionamento di anzianità per prosecutori volontari e lavoratori in mobilità
Pensionamento di anzianità per prosecutori volontari e lavoratori in mobilità
La circolare esamina gli effetti del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195, entrato in vigore il 16 aprile 1996, sulle regole di accesso e di decorrenza della pensione di anzianità per due categorie di lavoratori: i prosecutori volontari ammessi prima del 28 settembre 1994 e i lavoratori in mobilità interessati da specifiche situazioni temporali. Il documento chiarisce come si coordina la nuova disciplina con la legge n. 335/1995 e con le precedenti istruzioni amministrative.
Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 28 settembre 1994
Per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, il decreto n. 195 stabilisce il mantenimento delle disposizioni sulla decorrenza della pensione di anzianità vigenti prima del 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il beneficio opera quando il requisito contributivo per la pensione di anzianità sia stato conseguito durante il periodo di prosecuzione volontaria e comunque entro il 31 dicembre 1995.
La circolare precisa che tali lavoratori, dipendenti o autonomi, possono accedere alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica con decorrenza dal 1 gennaio 1996, purché la domanda sia stata presentata entro il 31 dicembre 1995. Se la domanda è successiva a tale data, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione, sempre che il diritto sia stato perfezionato nel periodo utile di contribuzione volontaria e comunque entro il 31 dicembre 1995.
Rioccupazione successiva al perfezionamento del requisito
La circolare esclude che assuma rilievo la rioccupazione del soggetto presso terzi dopo il perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995. In questa ipotesi, la pensione di anzianità può decorrere dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ma in ogni caso non prima del 1 gennaio 1996.
Lavoratori in mobilità: ampliamento della tutela
L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 195 interviene sulla lettera a) del comma 32 dell'articolo 1 della legge n. 335/1995, sostituendola. Viene estesa l'applicazione delle previgenti regole sulla pensione di anzianità anche ai lavoratori che fruivano dell'indennità di mobilità alla data del 17 agosto 1995, oppure che siano stati collocati in mobilità in base a procedure avviate tra il 28 settembre 1994 e il 16 agosto 1995, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, purché maturino il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di percezione dell'indennità di mobilità.
Decorrenza e richiamo alla disciplina sulla mobilità lunga
Per i lavoratori in mobilità interessati dalla nuova previsione, la pensione di anzianità non può comunque decorrere prima del 1 settembre 1995. La circolare ricorda inoltre che per i lavoratori aventi titolo alla mobilità lunga restano applicabili i criteri già illustrati con la circolare n. 232 del 23 agosto 1995.
Riesame delle domande respinte
Il documento dispone infine che le domande di pensione di anzianità respinte in precedenza, secondo la disciplina antecedente al decreto-legge n. 195, debbano essere riesaminate quando riferite a soggetti che rientrano nelle condizioni previste per i prosecutori volontari o per i lavoratori in mobilità. Il riesame deve avvenire applicando i criteri interpretativi indicati nella presente circolare.
Punti principali
Prosecutori volontari ammessi prima del 28 settembre 1994
Per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, che abbiano maturato il requisito contributivo per la pensione di anzianità durante il periodo di prosecuzione volontaria e comunque entro il 31 dicembre 1995, continuano ad applicarsi le regole sulla decorrenza vigenti prima del 17 agosto 1995. Tali soggetti possono accedere alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, purché la domanda sia stata presentata entro il 31 dicembre 1995.
Domande presentate dopo il 31 dicembre 1995
Se la domanda di pensione è stata presentata oltre il 31 dicembre 1995, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempre che il diritto sia stato perfezionato durante il periodo di contribuzione volontaria e comunque entro il 31 dicembre 1995.
Rioccupazione successiva al perfezionamento del requisito
La circolare precisa che non rileva la circostanza che l'interessato, dopo aver maturato il requisito di 35 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995, sia stato rioccupato alle dipendenze di terzi. In tale ipotesi, la pensione decorre dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e comunque non prima del 1 gennaio 1996.
Lavoratori in mobilità alla data del 17 agosto 1995
L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 195 sostituisce la lettera a) del comma 32 dell'articolo 1 della legge n. 335/1995. Possono beneficiare delle previgenti regole anche i lavoratori che fruivano dell'indennità di mobilità alla data del 17 agosto 1995, oppure che siano stati collocati in mobilità in base a procedure avviate tra il 28 settembre 1994 e il 16 agosto 1995, a condizione che maturino il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di percezione dell'indennità di mobilità.
Decorrenza per i lavoratori in mobilità
Per questi lavoratori la pensione di anzianità non può avere decorrenza anteriore al 1 settembre 1995. Restano ferme le indicazioni già fornite per i titolari di mobilità lunga, per i quali continuano ad applicarsi i criteri della circolare n. 232 del 23 agosto 1995.
Riesame delle domande respinte
Le domande di pensione di anzianità respinte in base alla normativa previgente devono essere riesaminate quando presentate da soggetti che rientrano nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, per i prosecutori volontari, o dall'articolo 1, comma 2, per i lavoratori in mobilità, tenendo conto dei criteri indicati dalla circolare.
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