Salta al contenuto
Legge

L.R. Piemonte 16/2011

"Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 16/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 16/2011 modifica in più punti il testo unico sulle aree naturali e la biodiversità (l.r. 19/2009), introducendo le zone naturali di salvaguardia, riorganizzando aree protette ed enti gestori, precisando piani, vigilanza, gestione faunistica, risarcimenti e sanzioni. Restano inoltre aggiornati allegati e abrogazioni coordinate; disciplina applicabile dal 3 agosto 2011, con effetti su istituti e procedure ancora vigenti.

Modifiche al testo unico piemontese su aree naturali protette e biodiversità

Modifiche al testo unico piemontese su aree naturali protette e biodiversità

La legge regionale del Piemonte n. 16 del 2011 interviene in modo ampio sulla l.r. 19/2009, aggiornando la disciplina delle aree protette, della gestione faunistica, della pianificazione e delle tutele ambientali. Introduce inoltre le zone naturali di salvaguardia e riorganizza competenze, confini, enti gestori e strumenti di pianificazione sul territorio regionale piemontese.

Classificazione delle aree tutelate e introduzione delle zone naturali di salvaguardia

Viene ampliata la tipologia delle aree disciplinate dal testo unico, includendo espressamente le zone naturali di salvaguardia tra le aree naturali tutelate. È inoltre istituito un nuovo titolo IV dedicato a Zone naturali di salvaguardia e corridoi ecologici, con l’inserimento di un nuovo capo specifico per tali zone.

Le zone naturali di salvaguardia sono individuate come aree con particolari elementi di interesse naturalistico-territoriale da proteggere e comprendono, in prima applicazione, le aree elencate nell’allegato A con lettera “z”, tra cui Collina di Rivoli, Boschi e Rocche del Roero, Bosco delle Sorti - La Communa, Dora Riparia, Monte Musinè e Tangenziale verde e laghetti Falchera.

Istituzione, modifica dei confini e finalità delle zone naturali di salvaguardia

Le nuove zone sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione consiliare. La modifica dei confini avviene con la medesima procedura, quando necessaria per il perseguimento delle finalità istitutive.

Per queste aree, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché i programmi e gli interventi pubblici e privati, devono perseguire: tutela degli ecosistemi agro-forestali, recupero naturalistico, mitigazione degli impatti ambientali, riequilibrio urbanistico-territoriale, sperimentazione di modelli di gestione della fauna e sviluppo di forme di turismo sostenibile.

Aree contigue e loro disciplina

La legge ridefinisce anche la disciplina delle aree contigue. In prima attuazione sono istituite numerose aree contigue individuate nelle cartografie dell’allegato A, tra cui quelle del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, Stura di Lanzo, fasce fluviali del Po, Fontana Gigante, Palude di San Genuario, Alpe Devero, Gesso e Stura, Alta Val Strona e Laghi di Avigliana.

Le modifiche dei confini di tali aree seguono la procedura prevista per l’istituzione delle stesse. Nei territori contigui i piani urbanistici, i programmi e gli interventi pubblici e privati devono essere coerenti con la pianificazione regionale e con i piani d’area delle aree protette limitrofe, senza compromettere progetti in corso o finalità già avviate prima dell’entrata in vigore del titolo.

Sono inoltre fatte salve le convenzioni già stipulate dagli enti di gestione in attuazione dei piani d’area per i territori ricompresi nelle aree contigue.

Modifiche alla governance delle aree protette e agli enti gestori

La legge riorganizza le modalità di istituzione e modifica delle aree protette, spostando in vari casi la competenza dalla deliberazione consiliare a quella della Giunta regionale, sempre con il coinvolgimento della commissione consiliare competente e, in alcuni casi, con intesa o concerto con gli enti locali interessati.

Viene inoltre precisato che le aree protette a gestione provinciale possono essere gestite anche da enti strumentali di diritto pubblico della provincia competente.

Sono ridefiniti diversi enti di gestione e le rispettive competenze su parchi e riserve, con trasferimenti e accorpamenti relativi a numerose aree protette piemontesi. Tra gli interventi più rilevanti vi sono l’istituzione di enti di gestione per il Po vercellese-alessandrino e Bosco della Partecipanza di Trino, per la Valle Sesia e per l’Ossola, nonché il trasferimento della gestione di specifiche riserve a province o comuni indicati dalla legge.

Pianificazione di area e piani naturalistici

Per i parchi naturali viene previsto espressamente che il piano di area ha valore di piano territoriale regionale e prevale sulle norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di ogni livello, salvo il piano paesaggistico. La disciplina del piano di area viene inoltre ampliata per considerare relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche, con specifica attenzione anche allo sviluppo di attività turistico-sostenibili e di accoglienza.

È stabilito che i piani di area vigenti o già adottati restano efficaci fino a nuova determinazione dell’autorità competente, anche con riferimento alle aree contigue e alle zone naturali di salvaguardia.

I piani naturalistici vengono qualificati come strumenti che specificano le norme di tutela e salvaguardia relative agli aspetti naturalistici e hanno valore di piano gestionale dell’area protetta; le loro previsioni sono recepite dagli strumenti territoriali e urbanistici, salvo il piano paesaggistico, nonché dai programmi e dagli interventi pubblici o privati. Anche i piani naturalistici vigenti restano confermati fino all’approvazione dei nuovi piani.

Gestione faunistica e interventi sul patrimonio faunistico

La disciplina della gestione faunistica viene riscritta in modo organico. Sono ammessi, per il raggiungimento e la conservazione dell’equilibrio faunistico e ambientale, abbattimenti selettivi, catture e prelievi, reintroduzioni e ripopolamenti.

Tali interventi devono essere coordinati con la gestione faunistica programmata dalla provincia all’esterno delle aree protette e realizzati secondo criteri definiti da un regolamento della Giunta regionale da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del titolo. Il regolamento deve tener conto di habitat, specie e contesto ambientale, nonché delle finalità di incremento o contenimento della fauna, tutela delle colture agricole e dei pascoli, salvaguardia della copertura forestale, prevenzione sanitaria, tutela della fauna ittica e riequilibrio degli ambienti acquatici.

Gli interventi sono effettuati sulla base di piani approvati dal soggetto gestore, previo parere ISPRA e osservazioni vincolanti della Regione. Il soggetto gestore può autorizzare singoli interventi scientifici non previsti dal piano. L’esecuzione può avvenire a cura del personale dell’ente o di soggetti autorizzati, scelti preferibilmente tra cacciatori residenti o iscritti negli ATC e CA contermini. La Giunta regionale definisce anche criteri e requisiti per tali autorizzazioni.

Per il cinghiale sono previste specifiche disposizioni regolamentari in linea con le linee guida ministeriali. La mancata o impropria attuazione dei piani può comportare responsabilità diretta del soggetto gestore e incidere sulla quantificazione delle risorse regionali trasferite.

Risarcimenti, indennizzi e danni da fauna selvatica

La legge disciplina in modo dettagliato i risarcimenti per i danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, agli impianti di arboricoltura da legno, agli allevamenti e ai pascoli all’interno delle aree protette, che sono posti a carico della provincia territorialmente interessata. Sono esclusi i danni alle foreste e alle aree boscate.

È inoltre previsto un indennizzo per i mancati redditi quando un vincolo effettivo imposto da legge o da strumenti di pianificazione impedisca in tutto o in parte l’attività economica agro-silvo-pastorale, con particolare riguardo alla riduzione del carico di bestiame, della monticazione o a limitazioni colturali e tecniche di coltivazione. Non sono indennizzabili i mancati redditi teorici derivanti da previsioni urbanistiche o territoriali, né i vincoli paesaggistici.

La richiesta di risarcimento va segnalata alla provincia entro dieci giorni dalla constatazione e comunque non oltre trenta giorni dall’evento; la provincia deve accertare il danno entro quindici giorni con sopralluogo congiunto con il soggetto gestore. La liquidazione deve avvenire entro novanta giorni dall’accertamento. La Giunta regionale deve definire criteri e linee guida entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del titolo II.

La mancata attuazione, da parte degli imprenditori agricoli, delle misure preventive finanziate dai soggetti gestori comporta decadenza dal diritto al risarcimento.

Interventi sugli alberi di alto fusto nei siti Natura 2000

All’interno dei siti della rete Natura 2000 l’abbattimento di alberi di alto fusto per ragioni di pubblica incolumità o tutela di beni immobili è consentito previa comunicazione scritta al soggetto gestore, con indicazione di numero di esemplari, luogo e data dell’intervento.

Salvo i casi di rischio imminente debitamente documentato, l’abbattimento può avvenire solo dopo quindici giorni dalla comunicazione, periodo entro il quale il gestore può svolgere sopralluogo, verificare il pericolo e imporre prescrizioni su modalità, compensazioni, ripristini e tempi. I gestori intervengono d’ufficio nelle aree di loro proprietà o gestione diretta quando accertano il rischio.

Sono previste sanzioni amministrative per chi esegue abbattimenti senza comunicazione o in violazione delle prescrizioni del gestore.

Vigilanza, coordinamento e comunicazione istituzionale

La funzione regionale passa da una logica di vigilanza a una di indirizzo, coordinamento e verifica sugli enti di gestione. La Regione valuta attività e risultati degli enti rispetto agli obiettivi assegnati e alla coerenza con i programmi regionali, anche attraverso la verifica degli atti previsti dalla legge.

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce anche un marchio unico per i soggetti gestori del sistema regionale delle aree protette piemontesi, destinato a identificare le produzioni agro-alimentari.

La Regione può formulare direttive e rilievi ai quali gli enti gestori devono conformarsi tempestivamente.

Sanzioni amministrative

Oltre alle sanzioni per gli abbattimenti illegittimi nei siti Natura 2000, è prevista una sanzione da 5.000 a 10.000 euro per chi impedisce la realizzazione degli interventi di gestione faunistica ex articolo 33. Se l’impedimento provoca danni alle colture o all’ambiente naturale, permane anche l’obbligo di risarcimento.

Viene inoltre aggiornata la disciplina della destinazione dei proventi delle sanzioni, che devono essere irrogate e introitate secondo la previsione modificata.

Rapporti con il personale, inquadramenti e gestione del personale di vigilanza

Il personale di vigilanza in ruolo presso gli enti può esercitare funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza anche in aree protette diverse da quelle del proprio ente e nelle aree contigue, purché vi siano le necessarie convenzioni tra soggetti gestori o tra gestore e comuni interessati.

Sono inoltre aggiornati alcuni inquadramenti del personale di enti di gestione, con trasferimenti presso enti accorpati o riorganizzati.

Abrogazioni, coordinamenti normativi e allegati

La legge abroga varie disposizioni della l.r. 19/2009 e ne aggiorna ulteriori parti per coordinamento, compresi rinvii ad altre leggi regionali e agli allegati. Vengono sostituiti l’allegato A e modificati gli allegati C e D, con aggiornamento dei riferimenti alla valutazione di incidenza.

Sono inoltre abrogate disposizioni superate o incompatibili con la nuova disciplina, comprese alcune previsioni relative alle zone naturali di salvaguardia e ad altri assetti gestionali precedenti.

Decorrenza e attualità della disciplina

La legge è del 2011 e modifica in modo organico la l.r. 19/2009. La disciplina contiene diversi rinvii a termini brevi per l’adozione di regolamenti e linee guida, ma nel complesso il suo contenuto è oggi per lo più assorbito nel testo unico consolidato successivo. Restano comunque rilevanti, sul piano sistematico, le modifiche introdotte alla disciplina piemontese delle aree protette, delle aree contigue, delle zone naturali di salvaguardia e della gestione faunistica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.