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Legge

L.R. Piemonte 13/2011

"Disposizioni urgenti in materia di commercio".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 13/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina piemontese del commercio e della somministrazione: introduce oneri aggiuntivi e compensazioni per medie/grandi strutture, regola meglio commercio su area pubblica, distretti del commercio e vendite di fine stagione, e modifica sanzioni e SCIA per la somministrazione. Alcune disposizioni transitorie sospendono per un periodo limitato domande per grandi esercizi oltre 4.500 mq.

Disposizioni urgenti in materia di commercio e somministrazione in Piemonte

Disposizioni urgenti in materia di commercio e somministrazione in Piemonte

La legge regionale del Piemonte interviene sulla disciplina del commercio al dettaglio, del commercio su area pubblica e della somministrazione di alimenti e bevande, aggiornando la l.r. 28/1999 e la l.r. 38/2006. L’obiettivo è rafforzare la riqualificazione commerciale, governare gli insediamenti di medie e grandi strutture e coordinare le regole per mercati, fiere e attività temporanee.

Disciplina delle medie e grandi strutture di vendita

Per le medie strutture ubicate esternamente al tessuto residenziale omogeneo del centro abitato e per le grandi strutture di vendita, l’attivazione, l’ampliamento, la variazione, l’aggiunta di settore merceologico e le altre fattispecie previste dagli indirizzi regionali sono subordinate a un onere aggiuntivo tra il 30% e il 50% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Tale onere è finalizzato alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio locale.

La disciplina prevede inoltre:

  • una quota del 25% dell’onere aggiuntivo destinata al fondo regionale per la qualificazione del commercio;
  • il versamento del 30% di tale quota al momento del rilascio dell’autorizzazione;
  • il restante 75% destinato ai comuni interessati per la riqualificazione delle zone di insediamento commerciale, con particolare attenzione ai piccoli esercizi di vicinato.

Per le grandi strutture di vendita è introdotto anche un sistema di valutazione della compatibilità energetica e ambientale, da rispettare sia per il rilascio dell’autorizzazione sia nella fase finale di esercizio. La Giunta regionale definisce parametri, valori, criteri e modalità, sentita la commissione consiliare competente.

È inoltre prevista una quota di compensazione tra il 5% e il 10% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinata alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all’indennizzo dell’irreversibilità della trasformazione del suolo.

Termini di apertura e decadenza delle autorizzazioni

L’apertura al pubblico delle medie e grandi strutture autorizzate deve avvenire entro i termini previsti dalla normativa statale; in caso contrario il titolo è revocato. È ammessa proroga solo per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato:

  • fino a 2 anni per le grandi strutture;
  • fino a 1 anno per le medie strutture.

Se interviene la revoca, l’istanza può essere riproposta nella formulazione originaria quando le opere prescritte siano state realizzate integralmente o per almeno due terzi. In tal caso il comune può dichiarare una sola volta la decadenza della revoca, con riacquisto di efficacia dell’autorizzazione e degli atti collegati per un massimo di due anni.

Commercio su area pubblica

La legge chiarisce che il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica non rientrano nell’articolo 16 del d.lgs. 59/2010, perché non legati a scarsità di risorse o capacità tecniche. Viene confermata la possibilità di esercizio:

  • su posteggi in concessione, anche in manifestazioni a cadenza mensile o ultramensile;
  • in forma itinerante su qualsiasi area.

La Giunta regionale adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e per il funzionamento dei mercati, nonché le regole su orari, assegnazione dei posteggi, partecipazione dei produttori agricoli e valenza delle autorizzazioni pregresse. I comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali e temporanee per feste, sagre e riunioni straordinarie di persone, con validità limitata ai giorni dell’evento e riservate a soggetti in possesso dei requisiti previsti.

Distretti del commercio e riqualificazione della rete distributiva

La Regione tutela e promuove il commercio di prossimità anche attraverso i distretti del commercio, che sono soggetti territoriali di promozione e sviluppo individuati nell’ambito della programmazione regionale della rete distributiva. Possono farne parte prioritariamente:

  • i comuni dell’area di programmazione commerciale di riferimento;
  • la camera di commercio territorialmente competente;
  • le associazioni provinciali di categoria del commercio.

La Giunta regionale, con regolamento e sentita la commissione consiliare competente, stabilisce criteri e modalità per costituzione, funzionamento e individuazione dei distretti.

Vendite di fine stagione

La Giunta regionale fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni. I comuni determinano poi la durata delle vendite, fino a un massimo di otto settimane per ciascun periodo, anche non continuative.

Somministrazione di alimenti e bevande

Per l’esercizio temporaneo della somministrazione in occasione di fiere, feste e altre riunioni straordinarie di persone, escluso quello su aree pubbliche e nelle manifestazioni mercatali o fieristiche soggette a concessione di posteggio, è richiesta la SCIA. Il soggetto dichiarante, o il delegato dell’organismo associativo, deve possedere i requisiti morali e professionali previsti dalla legge.

L’attività temporanea ha validità solo per il periodo e i luoghi della manifestazione. La legge rivede anche il regime sanzionatorio, prevedendo multe da 2.500 a 15.000 euro per esercizio senza titolo o senza requisiti e da 500 a 3.000 euro per le altre violazioni, con aggiornamento biennale ISTAT. La competenza sanzionatoria è attribuita al comune, salvo i casi transitori relativi a violazioni pregresse della l. 287/1991.

Norme transitorie

Le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge non sono soggette alla nuova disciplina sulla durata e mantengono validità ed efficacia originarie.

Per le nuove aperture e i trasferimenti di sede di esercizi di vendita oltre 4.500 mq, la presentazione delle domande è sospesa fino all’approvazione della nuova deliberazione regionale sugli indirizzi generali e comunque non oltre sedici mesi dall’approvazione della legge. Il vincolo si estende alla scomposizione di autorizzazioni già rilasciate e alla ridefinizione interna dei centri commerciali già autorizzati, ma non agli ampliamenti, alle riduzioni di superficie, né alle domande relative ad aree industriali dismesse o da riqualificare senza consumo di nuovo suolo.

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