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Legge

L.R. Piemonte 15/2011

"Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 15/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte gli adempimenti dopo il decesso, il servizio necroscopico, l’attività funebre, i trasporti, i cimiteri, la cremazione e le strutture per il commiato, imponendo regole di incompatibilità e controlli, con sanzioni amministrative. Contiene anche modifiche alla l.r. 20/2007 e prevede attuazione regolamentare e piano regionale di coordinamento.

Disciplina dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali in Piemonte

Disciplina dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali in Piemonte

La legge regionale del Piemonte definisce l’assetto complessivo delle attività e dei servizi connessi al decesso, nel rispetto della dignità della persona e delle diverse convinzioni religiose e culturali. La disciplina mira a uniformare il trattamento di cadavere, resti mortali e ceneri, garantire la libertà di scelta tra sepoltura e cremazione e favorire la concorrenza tra operatori, entro il perimetro territoriale regionale.

Finalità, principi e limiti generali

Il provvedimento tutela l’utenza dei servizi funebri anche tramite una corretta informazione e orienta la vigilanza sanitaria a criteri di rispetto della persona, efficacia ed efficienza. È espressamente prevista l’incompatibilità tra la gestione di servizi cimiteriali, crematori e camere mortuarie, impianti elettrici di luci votive e pubbliche affissioni, da un lato, e attività di onoranze funebri, commercio marmoreo/lapideo e servizi floreali, dall’altro, salvo la deroga per i comuni montani prevista dall’articolo 5-bis.

Le disposizioni in materia di adempimenti successivi al decesso e di osservazione del cadavere si applicano nel rispetto della normativa statale sul prelievo di organi a fini di trapianto.

Adempimenti conseguenti al decesso e accertamento della morte

Per dichiarazione o avviso di morte si applica la disciplina statale. La certificazione delle cause del decesso è rilasciata, fuori dai casi di prelievo di organi, dal medico curante o suo sostituto; se il decesso avviene in struttura sanitaria di ricovero o socio-sanitaria, la certificazione spetta al direttore sanitario o a un medico delegato.

Le strutture di medicina legale delle ASL coordinano, forniscono consulenza e supervisionano l’attività di medicina necroscopica, con particolare riguardo ai casi di morte improvvisa o non spiegabile. L’accertamento della realtà della morte, per i decessi avvenuti fuori dalle strutture sanitarie di ricovero o assistenziali/residenziali, è effettuato dal medico necroscopo nominato dall’ASL; in assenza, dai medici di medicina generale.

Il medico curante deve compilare la scheda di morte entro 24 ore dall’accertamento del decesso; in caso di irreperibilità o assenza di assistenza medica, l’adempimento grava sul medico necroscopo o sulla guardia medica sulla base di idonea documentazione. La visita necroscopica deve avvenire non prima di 15 ore dal decesso e comunque non oltre 30 ore, salvo quanto previsto per particolari situazioni.

Osservazione della salma e trattamenti sul cadavere

I cadaveri non possono essere seppelliti, cremati, sottoposti ad autopsia o ad altri trattamenti prima dell’accertamento di morte e comunque prima di 24 ore dal decesso, salvo eccezioni previste per situazioni particolari di evidenza del decesso o di accertamento strumentale. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

In caso di malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le precauzioni necessarie a tutela della salute pubblica. Il trasporto della salma verso strutture sanitarie, depositi di osservazione, strutture per il commiato, case di riposo, strutture per anziani o persone con disabilità, o altri luoghi idonei individuati dal comune, può avvenire anche verso comuni di altre regioni, nel rispetto della normativa statale e, per i profili interregionali, della normativa regionale interessata. La salma deve essere collocata in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni compatibili con la salute pubblica.

Le RSA sono incluse tra le strutture che possono ricevere una salma a cassa aperta, purché il defunto fosse ospite della struttura.

Se il decesso avviene in abitazione inadatta all’osservazione, o su richiesta dei familiari o aventi titolo, la salma può essere trasportata entro 24 ore al luogo di osservazione anche prima dell’accertamento di morte, previa certificazione medica che escluda rischi sanitari e sospetti di reato e con comunicazione al sindaco. Le strutture sanitarie pubbliche e private possono ricevere, nei limiti delle disponibilità, salme per il periodo di osservazione, per riscontro diagnostico, autopsia o provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti della normativa nazionale e regionale.

Riscontro diagnostico

Il riscontro diagnostico è previsto, nel rispetto della normativa statale, per i cadaveri di persone decedute senza assistenza medica e trasportate in ospedale, deposito di osservazione o obitorio, nonché per i decessi in ospedali, cliniche universitarie e istituti di cura privati quando lo dispongano i rispettivi direttori, dirigenti o medici curanti per il controllo della diagnosi o per chiarire quesiti clinico-scientifici.

Le ASL possono inoltre disporre il riscontro diagnostico sui decessi a domicilio in caso di malattie infettive e diffusiva, o sospette tali, oppure su richiesta del medico curante in presenza di dubbi sulle cause di morte. Le spese sono a carico dell’ente che ha richiesto il riscontro; al termine il cadavere deve essere ricomposto con la massima cura.

Attività funebre: definizione, accesso e regole di esercizio

L’attività funebre comprende unitariamente il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, la vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri, nonché il trasferimento durante l’osservazione e il trasporto di cadavere, ceneri e resti mortali.

Le imprese pubbliche o private che intendono operare presentano una segnalazione certificata di inizio attività al comune in cui hanno sede commerciale, con efficacia immediata e con documentazione e autocertificazioni relative ai requisiti previsti dal regolamento attuativo. Il conferimento dell’incarico e la negoziazione degli affari funebri sono vietati all’interno di strutture sanitarie di ricovero e cura, obitori e depositi di osservazione.

Il personale deve possedere sufficienti conoscenze teorico-pratiche e l’etica professionale deve conformarsi al codice deontologico previsto dalla legge. I comuni devono informare la cittadinanza sulle diverse forme di sepoltura o cremazione e sulle tariffe, e pubblicare l’elenco delle imprese autorizzate operanti nel territorio.

Tutela del dolente, incompatibilità e deroga per i comuni montani

La scelta dell’impresa funebre è libera ed esclusiva prerogativa della famiglia del defunto. Se il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolge anche attività funebre, è obbligatoria la separazione societaria. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private non possono essere affidati a soggetti che esercitano attività funebre.

È vietato svolgere attività funebre, disporre uffici dedicati, esporre pubblicità di singole imprese negli obitori, nelle strutture sanitarie e nei cimiteri. La Regione promuove l’adozione di un codice deontologico delle imprese funebri con le associazioni dei comuni e di categoria.

Per i comuni montani, o le loro forme associative, con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti, è ammessa una deroga al regime di incompatibilità tra gestione di servizi cimiteriali, crematori, camere mortuarie, impianti di luci votive e pubbliche affissioni, e attività di onoranze funebri, commercio marmoreo/lapideo e servizi floreali.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni da 10.000 a 15.000 euro e sospensione dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi per condotte che violano le regole sulla tutela della libera scelta dei familiari, sulla correttezza commerciale e sul divieto di procacciamento di funerali in luoghi vietati o tramite forme pubblicitarie ingannevoli o disdicevoli. In caso di reiterata violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità, è disposta la cessazione dell’attività.

Per le violazioni della disciplina sulla segnalazione certificata di inizio attività è prevista una sanzione pecuniaria di pari importo e, in caso di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell’attività, ferma la disciplina dell’articolo 19 della legge n. 241/1990. La sanzione è irrogata e riscossa dal comune territorialmente competente.

Trasporto funebre e trasporti particolari

Il trasporto funebre comprende ogni trasferimento di cadavere o resti mortali tra i luoghi previsti dalla legge, usando mezzi idonei e personale necessario, e include le operazioni di raccolta, collocamento nel feretro, prelievo e consegna per sepoltura o cremazione. Alla chiusura del feretro gli addetti verificano identità, sigilli e rispetto delle norme di trasporto.

Non rientra nel trasporto funebre il trasferimento interno in struttura sanitaria, che deve essere svolto esclusivamente da personale della direzione sanitaria senza collegamenti con soggetti funebri. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi e feti sono rilasciate secondo la normativa statale.

I trasporti da o per l’estero sono autorizzati dal comune del luogo del decesso nel rispetto delle norme nazionali e internazionali. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al comune, che si avvale dell’ASL per gli aspetti igienico-sanitari.

Su richiesta degli aventi titolo, la salma può essere trasferita in contenitore non sigillato al luogo di osservazione anche prima dell’accertamento di morte, entro 24 ore dal decesso, con certificazione medica che escluda rischi sanitari e sospetto di reato. Oltre tale termine, il trasferimento è ammesso nei casi di prelievo di organi, autopsia giudiziaria, riscontro diagnostico o quando la salma sia a disposizione dell’autorità giudiziaria, secondo il d.p.r. 285/1990.

Cimiteri, aree cimiteriali e sepolture

La realizzazione di cimiteri e crematori spetta ai comuni, singoli o associati, in conformità alla normativa statale. Ogni comune deve prevedere, nella pianificazione urbanistica e territoriale, aree cimiteriali sufficienti a soddisfare il fabbisogno di sepoltura per i 20 anni successivi all’adozione degli strumenti urbanistici.

La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. L’area cimiteriale deve essere delimitata da recinzione e l’area di rispetto è definita secondo la normativa nazionale, tenendo conto di parcheggi, servizi per i frequentatori, eventuali ampliamenti, impianti tecnologici e rispetto delle attività di culto dei dolenti.

Il comune può concedere aree del cimitero a privati, associazioni o enti morali per sepolture private, e può autorizzare aree per animali d’affezione, cappelle private fuori dal cimitero e tumulazioni fuori dal cimitero nei casi consentiti dalla normativa statale e dalla disciplina regionale sulla cremazione.

I comuni definiscono l’assetto interno del cimitero, i turni di rotazione dei campi di inumazione o le tecniche di trattamento del terreno, le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private, nonché l’ampiezza delle aree di rispetto. Nei casi relativi all’assetto interno e all’ampiezza delle aree di rispetto è richiesto il parere preventivo di ASL e ARPA secondo competenza.

La costruzione di nuovi cimiteri, l’ampliamento e la ristrutturazione degli esistenti sono autorizzati dal comune, previo parere vincolante di ASL e ARPA; la soppressione dei cimiteri richiede il parere dell’ASL competente.

La Regione promuove inoltre, senza nuovi oneri, sistemi di identificazione fisici o virtuali per agevolare l’individuazione dei loculi o delle celle contenenti il corpo o le ceneri, nel rispetto della privacy; il regolamento attuativo disciplina ogni aspetto operativo.

Cremazione, cinerari e dispersione delle ceneri

La cremazione, la conservazione, l’affidamento e la dispersione delle ceneri avvengono nel rispetto della normativa statale e della l.r. 20/2007. Il Piano regionale di coordinamento disciplina anche la creazione di cinerari comuni e di aree per la dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale.

Strutture per il commiato

La Regione favorisce una presenza adeguata di strutture per il commiato sul territorio regionale, per consentire forme rituali di commemorazione e un dignitoso commiato. Tali strutture, quando impiegate per le attività di osservazione e per i servizi di cui alla legge e alla l.r. 20/2007, devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie.

Le strutture per il commiato realizzate da soggetti pubblici o privati autorizzati all’attività funebre devono essere accessibili a chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni. Non possono essere collocate in obitori, strutture sanitarie pubbliche o private, loro immediate vicinanze, né in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali; l’ubicazione è stabilita dai comuni.

Formazione del personale

Il Consiglio regionale, d’intesa con le associazioni di categoria e tramite il regolamento attuativo, definisce i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori per il personale delle imprese funebri, dei cimiteri, dei crematori e dei cerimonieri degli spazi per il commiato. La formazione è svolta da soggetti pubblici e privati accreditati.

Chi, all’entrata in vigore della legge, non esercitava da almeno cinque anni l’attività di impresa funebre come titolare, legale rappresentante, socio o addetto deve frequentare un corso professionale con esame finale. La Regione riconosce l’equivalenza dei corsi svolti in altre Regioni.

Piano regionale di coordinamento per cimiteri e crematori

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore, la Giunta presenta al Consiglio il Piano regionale di coordinamento, basato su popolazione, mortalità e dati di scelta crematoria, d’intesa con i comuni interessati. Il Piano disciplina requisiti per nuovi cimiteri e crematori, condizioni di soppressione e criteri di ristrutturazione, caratteristiche dei campi di inumazione, loculi, strutture cimiteriali e sepolture private, nonché cappelle private fuori dal cimitero.

Il Piano stabilisce anche ampiezza massima dell’area cimiteriale e delle aree di rispetto, l’allestimento di strutture per il commiato per ogni nuovo cimitero e crematorio, le aree per cimiteri di animali d’affezione e la dotazione necessaria di parcheggi e servizi. Per i nuovi impianti di cremazione è previsto un criterio di efficienza minimo di 200 cremazioni annue per impianto o linea, con bacino di riferimento di almeno 300 decessi annui, pari a circa 30.000 abitanti, e distanza minima di 3 chilometri da altro impianto; tale criterio si applica anche nelle more dell’adeguamento del Piano.

I crematori sono realizzati dai comuni o loro forme associative, all’interno di aree cimiteriali esistenti o dei relativi ampliamenti, e non è consentito l’uso di crematori mobili.

Regolamento attuativo

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, il Consiglio regionale adotta il regolamento di attuazione per disciplinare: requisiti e modalità della SCIA funebre e delle strutture per il commiato; informazione ai cittadini e pubblicazione degli elenchi delle imprese; graduazione delle sanzioni; strutture di deposito per l’osservazione dei cadaveri e riparto degli oneri; adempimenti post mortem e trattamenti sul cadavere; servizi cimiteriali, inumazione, tumulazione, sepolture private e fuori cimitero, soppressione dei cimiteri; orari delle camere mortuarie, delle sepolture e consegna dei feretri; requisiti formativi.

Il regolamento disciplina anche i casi e le modalità di rimozione delle protesi dai cadaveri destinati alla cremazione.

Modifiche alla l.r. 20/2007 e abrogazioni

La legge modifica la disciplina regionale sulla cremazione: le strutture per il commiato realizzate da soggetti autorizzati all’attività funebre devono essere fruibili da chiunque senza discriminazioni; inoltre non possono essere collocate in obitori, strutture sanitarie o socio-sanitarie, né nelle immediate vicinanze. I comuni stabiliscono l’ubicazione di tali strutture.

Sono abrogati gli articoli 5, 6, comma 1, e 10 della l.r. 20/2007.

Aspetti finanziari

Per la prima attuazione nell’esercizio 2011 sono stanziate risorse correnti per campagne di informazione e per la formazione del personale del comparto. Per il biennio 2012-2013 sono previsti ulteriori oneri annui per le medesime finalità, coperti con le risorse individuate secondo la normativa contabile regionale.

Attualità della disciplina

La legge contiene una disciplina strutturale dei servizi funerari, cimiteriali e di cremazione del Piemonte, ma alcune previsioni sono fortemente legate alla fase iniziale di attuazione, al regolamento, al piano regionale di coordinamento e a esercizi finanziari ormai conclusi. Resta comunque la cornice ordinamentale di settore, ancora utile soprattutto per la ricostruzione del regime regionale vigente in materia.

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