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Legge

L.R. Piemonte 11/2011

"Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina)".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 11/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 11/2011 modifica la l.r. 47/1993 sulla tassazione del gas metano e della benzina: disciplina versamenti, accertamento e sanzioni, e destina il gettito al finanziamento degli interventi per fronteggiare eventi calamitosi in regione. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BUR Piemonte.

Modifiche alla disciplina regionale dell'addizionale sul gas metano e dell'imposta regionale sulla benzina

Modifiche alla disciplina dell’addizionale sul gas metano e dell’imposta regionale sulla benzina

La legge regionale del Piemonte n. 11 del 2011 interviene sulla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47, aggiornando la disciplina dell’accertamento, del versamento e delle sanzioni relative ai tributi regionali collegati al gas metano e alla benzina. Il provvedimento è finalizzato a destinare il relativo gettito al finanziamento di interventi per fronteggiare eventi calamitosi nel territorio regionale.

Accertamento, versamento e sanzioni

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, deve definire entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge le modalità e i termini di versamento e di accertamento. Nella stessa sede vengono disciplinate anche le sanzioni, previste nella misura del 75% dell’imposta evasa, oltre alle indennità di mora e agli interessi, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale e regionale.

Destinazione del gettito e finalità operative

Il gettito derivante dall’applicazione degli articoli 2 e 3 della l.r. 47/1993 è destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale. La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad adottare i provvedimenti operativi e finanziari necessari per rendere più celere ed efficace la messa in sicurezza e la ricostruzione, potendo avvalersi anche degli enti dipendenti e delle società a totale partecipazione regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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