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Legge

L.R. Piemonte 10/2011

"Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 10/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale piemontese reca misure finanziarie, organizzative e di settore in agricoltura, trasporti, turismo, edilizia, ambiente, sanità e comunicazione. Introduce anche norme transitorie e abrogazioni. Molte disposizioni hanno effetti limitati a specifiche scadenze del 2011-2013 (o dal 1° novembre 2011 per il casco nello sci).

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011 della Regione Piemonte

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011 della Regione Piemonte

La legge interviene in modo trasversale su numerosi settori di competenza regionale, con misure finanziarie, organizzative e di aggiornamento di discipline settoriali vigenti. Diverse norme hanno efficacia limitata a specifici esercizi finanziari, termini di attuazione o regimi transitori.

Disposizioni finanziarie generali

Gli enti locali destinatari di fondi regionali per funzioni conferite possono utilizzare le assegnazioni senza vincolo di destinazione, fermo restando l’esercizio delle funzioni loro attribuite. La norma riguarda i fondi del fondo regionale istituito dalla l.r. 34/1998.

Agricoltura, semplificazione e aiuti alle imprese agricole

La Regione introduce misure di semplificazione amministrativa per i procedimenti di interesse delle imprese agricole, consentendo che istanze su procedimenti individuati dalla Giunta possano essere presentate tramite i CAA. La Giunta, d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali e sentita la commissione competente, definisce:

  • i procedimenti interessati, anche di competenza di enti locali o di società vigilate/partecipate;
  • gli adempimenti istruttori affidati ai CAA;
  • i termini massimi di conclusione, non superiori a quelli del d.lgs. 99/2004.

Il provvedimento finale deve essere adottato entro il termine stabilito, decorrente dal ricevimento dell’istanza già istruita dal CAA; decorso tale termine, l’istanza si intende accolta. La Giunta disciplina anche la certificazione della data certa di inoltro e l’eventuale decorso dei termini, e può stipulare convenzioni con i CAA per gli aspetti economici delle attività istruttorie. La copertura è posta a carico delle risorse del bilancio 2011 e pluriennale 2011-2013.

In materia di aiuti agricoli, la Regione istituisce un aiuto in regime de minimis per erogare alle aziende agricole anticipazioni finanziarie calcolate sui futuri contributi del regime di pagamento unico del regolamento (CE) 73/2009. La Giunta definisce entità e modalità dell’aiuto, affidandone l’attuazione ad ARPEA. La spesa è prevista a partire dal 2012, con copertura sulle risorse della competente unità di bilancio e con riferimento al biennio 2012-2013.

Sono inoltre introdotte modifiche sui tartufi, consentendo che, nell’ambito delle fiere del tartufo riconosciute dalla Regione e per la sola durata delle stesse, i comuni possano regolamentare con criteri e limitazioni la vendita del tartufo fresco su tutto il territorio comunale, per assicurarne controllo e tracciabilità.

Pesca e fauna acquatica

In attesa del piano regionale per tutela e conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e per l’esercizio della pesca, le province possono adottare piani provinciali provvisori. Nelle more dell’approvazione dei piani regionali e provinciali, comuni o organizzazioni pescatorie riconosciute, prioritariamente, o altri interessati possono chiedere l’istituzione e la concessione di zone turistiche di pesca, autorizzate dalle province con regolamento e sentito il comitato consultivo provinciale. Le province devono inoltre adeguare i propri piani provvisori ai piani regionali nel frattempo istituiti.

Trasporti e navigazione interna

La disciplina dell’agenzia per la mobilità viene ridefinita come “Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale”, qualificata come ente pubblico di interesse regionale con forma di consorzio. Le risorse per il rinnovo e il potenziamento del materiale rotabile sono ripartite mediante concertazione e accordi di programma, e possono essere erogate anche direttamente alle aziende di trasporto secondo criteri fissati dalla Giunta.

Sul piano sanzionatorio, la legge aggiorna le regole per l’accertamento delle violazioni amministrative nel trasporto pubblico locale, affidandole a organi espressamente incaricati dalle aziende; resta ferma la competenza generale degli organi previsti dalla normativa vigente. La Regione organizza un corso con esame finale per l’idoneità ad accertare e contestare le violazioni in materia di TPL.

Per la navigazione interna, la Regione individua, d’intesa con il gestore del servizio pubblico di linea, aree e strutture da destinare al servizio e le affida in concessione al gestore previo canone. È vietata la subconcessione. Chi occupa beni del demanio idrico della navigazione interna deve versare il canone e fornire garanzie adeguate; le garanzie sono definite dal comune o dalla gestione associata. È previsto un intervento regionale in materia di vigilanza e soccorso alle unità in navigazione, con possibile concorso alla spesa. I depositi cauzionali già versati restano efficaci fino alla scadenza delle concessioni.

Per il trasporto pubblico non di linea, viene sostituito un componente della commissione consultiva con un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Turismo e sport

In materia di impianti e attività sciistiche, la legge modifica la disciplina regionale sull’inquinamento acustico delle aree sciistiche, imponendo una specifica classificazione acustica e l’adeguamento dei piani comunali entro sei mesi. Sono disciplinate le fasce di pertinenza acustica per piste nuove ed esistenti e precisate le modalità di misurazione del rumore nel periodo invernale. Viene inoltre chiarito che il rispetto dei limiti di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. si intende soddisfatto tramite l’applicazione delle norme speciali regionali.

Per la pratica dello sci di discesa e dello snowboard, i minori di 18 anni devono indossare un casco protettivo omologato; l’obbligo si applica dal 1° novembre 2011. La relativa sanzione amministrativa si applica ai minori.

La legge contiene anche una sanatoria/approvazione automatica di alcuni provvedimenti e proposte già presentati alla data di entrata in vigore, limitatamente alla disciplina regionale sugli sport invernali, per ragioni di sicurezza.

Edilizia sociale, usi civici e alloggi

È consentita la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente realizzati con contributi pubblici del FIP o ai sensi della l.r. 28/1976, nonché degli alloggi in autofinanziamento delle cooperative a proprietà indivisa, a favore degli assegnatari già in uso e godimento. Per gli alloggi con contributi pubblici, la Giunta stabilisce modalità e importi da restituire, con vincoli: decorso di almeno dieci anni dalla fine lavori, reinvestimento delle plusvalenze nel patrimonio locativo permanente e riduzione dell’importo per i contributi ex l.r. 28/1976 in misura corrispondente al canone già versato.

In materia di usi civici, si estende ai provvedimenti di costituzione di diritti reali di godimento la disciplina già prevista per gli atti di alienazione.

Nell’edilizia sociale sono ridefiniti i requisiti patrimoniali per l’accesso, con limiti di superficie degli alloggi posseduti variabili in base al numero dei componenti del nucleo. Sono inoltre riscritte le regole sulla destinazione dei canoni eccedenti i costi di gestione e sui rientri da alienazioni: tali somme restano nella disponibilità degli enti proprietari, sono contabilizzate nella gestione speciale delle ATC e devono essere reinvestite per il patrimonio di edilizia sociale, salvo una quota per il ripianamento del disavanzo delle ATC. È disciplinato anche il reinvestimento dei rientri derivanti da alienazioni successive all’entrata in vigore della legge e la loro comunicazione alla Regione.

Le regole sugli adeguamenti dei piani di vendita e sulle alienazioni sono aggiornate, con una disciplina transitoria fino all’entrata in vigore del regolamento sull’alienazione degli alloggi.

Artigianato

Viene modificata la disciplina del comitato in materia artigiana sopprimendo una specifica previsione relativa alla scelta di alcuni componenti, con effetto di semplificazione della composizione dell’organo.

Ambiente, rifiuti, aree protette e vincolo idrogeologico

Per la gestione dei sedimenti fluviali, la Regione individua gli interventi di gestione con attività estrattiva da realizzare nelle aree protette, in deroga alle norme di attuazione dei piani d’area, nell’ambito dei programmi generali di gestione dei sedimenti del bacino del Po.

Nell’applicazione del piano regionale sul riscaldamento ambientale e condizionamento, per gli edifici esistenti con impianto centralizzato e con contabilizzazione/termoregolazione del calore, la ripartizione dei costi deve considerare anche le criticità dovute alla scarsa coibentazione di singole unità; è comunque prioritaria la riqualificazione energetica delle parti comuni.

Le norme sui bacini montani e sulle opere idraulico-forestali stabiliscono che, se un’opera pubblica contro il rischio idrogeologico richiede varianti urbanistiche, l’approvazione del progetto definitivo in conferenza di servizi costituisce variante e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, con partecipazione degli interessati e pubblicazione della proposta per almeno 15 giorni più ulteriori 15 giorni per osservazioni.

In materia di tutela del patrimonio naturale, è richiesto il parere vincolante della Regione per le interdirezioni comunali in alcune aree. È inoltre ammessa, in via temporanea e con limiti stringenti, l’autorizzazione comunale di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, fino a due volte l’anno e per massimo tre giorni ciascuna, con obbligo di ripristino e divieto in aree sensibili indicate dalla legge.

La disciplina sui vincoli idrogeologici viene estesa, consentendo anche l’accesso a strutture agrituristiche tra le finalità ammesse per l’uso dei percorsi.

Marchi

La Giunta regionale è autorizzata a richiedere e ottenere la registrazione di marchi, anche comprensivi di elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del territorio regionale.

Protezione civile e rischio sismico

È differita al 31 dicembre 2011 la scadenza dei termini di entrata in vigore delle disposizioni sulla nuova classificazione sismica del territorio piemontese. Le nuove procedure attuative sono definite dalla Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali e informata la commissione consiliare competente.

Acque minerali

La Giunta regionale, con parere della commissione competente, deve definire entro il 31 dicembre 2011, d’intesa con i comuni e con le comunità montane ove esistenti, le modalità di verifica dell’applicazione del canone di concessione delle acque minerali e di sorgente.

Opere pubbliche

È ammessa l’assegnazione di contributi regionali agli enti locali anche quando l’opera pubblica o di pubblica utilità è realizzata mediante contratto di locazione finanziaria. La Giunta definisce criteri e modalità con propria deliberazione, informata la commissione competente.

Sanità

La Regione promuove un programma assicurativo regionale per la responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali, gestito direttamente o tramite aziende sanitarie incaricate. Il programma comprende un fondo speciale sostitutivo o integrativo delle polizze assicurative; la Giunta ne definisce assetto, criteri, soggetti gestori, ammontare del fondo, franchigie e quota di finanziamento a carico di ciascuna azienda. Le aziende trasferiscono le relative quote alla Regione o ai soggetti gestori. Le somme per le polizze sono finanziate con lo stanziamento previsto nell’UPB DB20091.

Organizzazione, informazione e comunicazione

In tema di spese per missioni, non rientrano nei limiti di spesa quelle per compiti ispettivi, di verifica e controllo, nonché quelle indispensabili per attività connesse alle Conferenze delle Regioni, agli organismi Stato-Regioni/Unificata e ai rapporti con organismi comunitari. Giunta e Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individuano i compiti e le missioni rilevanti e possono superare eccezionalmente il limite con provvedimento motivato. È inoltre disciplinato l’uso del mezzo proprio da parte del personale regionale, con rimborsi nei casi previsti e con imputazione ai limiti di spesa per le missioni ordinarie.

Per l’editoria locale, sono previsti contributi ai soggetti che aderiscono al progetto “Piattaforma dell’informazione giornalistica regionale” mettendo a disposizione contenuti giornalistici.

Per il CO.RE.COM. la legge riduce la composizione a tre membri, eletti dal Consiglio regionale con voto segreto e voto limitato a due, e ridefinisce le indennità mensili di funzione. Le nuove disposizioni si applicano dal primo rinnovo successivo alla scadenza degli organi in carica.

La legge finanziaria regionale 2011 viene anche modificata per incrementare le risorse per il lavoro straordinario connesse a ricostruzione, emergenze, attività “Italia 150” e supporto agli organi consiliari.

Norme transitorie sul turismo

Le ATL devono dismettere entro dodici mesi eventuali partecipazioni in altri enti, in particolare in enti di promozione turistica. Le attività non consentite possono essere cedute a terzi o scorporate, anche mediante costituzione di una società separata. I contratti e le attività compiuti in violazione delle prescrizioni sono nulli.

Abrogazioni ed entrata in vigore

Sono abrogati due articoli della l.r. 22/2009. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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