Cassazione Civile, Ordinanza n. 10583/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La lite nasce dalla vendita di una motobarca tra un venditore e una società acquirente. L'acquirente, dopo aver esperito un procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., conveniva in giudizio il venditore chiedendo l'accertamento di vizi occulti dell'imbarcazione esistenti al momento della consegna e la condanna al risarcimento del danno quantificato in base alla CTU svolta nel procedimento preventivo. Il venditore eccepiva varie nullità del procedimento ante causam (notifica, svolgimento nel periodo feriale, contraddittorio, termini difensivi) e contestava nel merito la domanda, sostenendo anche che i vizi fossero conosciuti dall'acquirente. Dopo la morte del convenuto, il processo veniva riassunto nei confronti degli eredi. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello confermava. In Cassazione gli eredi ricorrenti deducevano, in sintesi, che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la nullità del procedimento di consulenza preventiva e della CTU espletata al suo interno perché svolti nel periodo feriale senza urgenza, aveva poi illegittimamente confermato la sentenza di primo grado fondandosi proprio su quelle risultanze peritali; inoltre lamentavano il contrasto tra motivazione e dispositivo e, con il terzo motivo, la nullità della prova testimoniale e del giuramento decisorio. La controparte proponeva ricorso incidentale condizionato sostenendo che la consulenza preventiva fosse correttamente trattata come procedimento cautelare e quindi esperibile in periodo feriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, rilevando che la Corte d'appello, dopo avere dichiarato la nullità del procedimento di consulenza tecnica preventiva e della CTU per la trattazione nel periodo feriale in assenza di urgenza, ha comunque confermato la condanna facendo affidamento sulle risultanze peritali senza svolgere un autonomo accertamento del quantum del danno. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese. È stato respinto il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo ammissibile la prova testimoniale come controprova e inammissibile la censura sul giuramento decisorio perché non decisivo. È stato respinto anche il ricorso incidentale, affermando che la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. non richiede il presupposto dell'urgenza e non può essere trattata nel periodo feriale se non sia stata dichiarata urgente ai sensi della disciplina pertinente, con conseguente nullità dell'attività svolta e del contraddittorio quando la parte non abbia potuto difendersi adeguatamente.
Norme richiamate
art. 696-bis c.p.c.
La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ha finalità conciliativa, non richiede il presupposto dell'urgenza e rientra tra i procedimenti conservativi; se trattata nel periodo feriale senza dichiarazione di urgenza, l'attività è nulla quando incida sul diritto di difesa.
legge n. 742/1969
La sospensione feriale dei termini processuali si applica al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., che non è qualificato come procedimento urgente o cautelare nel senso idoneo a sottrarlo alla sospensione.
art. 92 r.d. n. 12/1941
La trattazione in periodo feriale sarebbe legittima solo in presenza di una specifica dichiarazione di urgenza del presidente competente, non risultata nel caso concreto.
art. 101 c.p.c.
Il principio del contraddittorio deve essere effettivo; la fissazione dell'udienza in periodo feriale con termini troppo brevi e senza adeguata possibilità di difesa integra pregiudizio processuale.
art. 157 c.p.c.
La nullità correlata alla lesione del contraddittorio non risulta sanata dalla mera partecipazione irrituale di consulenti di parte nominati da una parte non costituita.
art. 159 c.p.c.
La nullità del procedimento che ha inciso sulla decisione di merito si riflette sulla sentenza che ne abbia fatto uso, imponendo la cassazione nei limiti del vizio.
art. 161 c.p.c.
La sentenza affetta da invalidità derivata dall'uso di un'attività istruttoria nulla può essere cassata per vizi del procedimento e della decisione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Sussiste vizio motivazionale/di struttura della decisione quando il giudice dichiari nulla una fonte istruttoria e tuttavia utilizzi quelle stesse risultanze per confermare la decisione senza spiegare un autonomo percorso argomentativo.
art. 183, sesto comma, c.p.c.
La prova testimoniale articolata come controprova sui capitoli avversari può essere ammissibile se funzionalmente collegata alla prova diretta già introdotta dalla controparte.
art. 233 c.p.c.
La censura sul giuramento decisorio è inammissibile se non emerge che esso sia stato decisivo per la decisione, quando questa sia fondata su altre prove.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio con memoria illustrativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale, se dovuto.
Massime di principio
- La consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. ha natura non cautelare e finalità conciliativa: non presuppone l'urgenza, ma resta soggetta alle regole sulla sospensione feriale, salvo specifica dichiarazione di urgenza nei casi previsti.
- Se un'attività istruttoria viene dichiarata nulla per violazione del diritto di difesa o del contraddittorio, il giudice non può fondare su di essa la decisione di merito: deve ricostruire il fatto e il quantum con prove autonome e utilizzabili.
- La lesione del contraddittorio non è sanata da iniziative irrituali compiute da una parte non costituita, né dalla mera presenza di consulenti di parte privi di valida costituzione processuale.
- La prova testimoniale articolata come controprova su circostanze introdotte dalla controparte può essere ammissibile anche se proposta nella fase istruttoria dedicata alla replica, purché resti nei limiti del thema probandum già delineato.
- Le censure sul giuramento decisorio sono inammissibili quando non si dimostri la sua effettiva decisività nella formazione del convincimento del giudice, soprattutto se la decisione poggia su un complesso di prove diverse.
- Quando il giudice di merito si fonda su una consulenza dichiarata nulla, il vizio investe la sentenza se manca un accertamento sostitutivo autonomo che consenta di sostenere comunque la decisione.
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