Circolare numero 47 del 26-2-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce tre profili del Fondo di previdenza per gli impiegati dei concessionari della riscossione: l'iscrizione dei lavoratori assunti a tempo determinato o con prestazioni intermittenti, l'obbligo contributivo per i riposi giornalieri della lavoratrice madre nel primo anno di vita del bambino e la prescrizione dei contributi dovuti al Fondo. Viene precisato quando l'iscrizione è dovuta, come vanno calcolati e denunciati i contributi nei periodi di assenza coperti da anzianità di servizio e che la disciplina della prescrizione della legge n. 335/1995 si applica anche a queste contribuzioni.
Precisazioni in materia contributiva per il Fondo previdenza dei dipendenti dei concessionari della riscossione
Fondo di previdenza per gli impiegati dei concessionari della riscossione: precisazioni contributive
La circolare fornisce chiarimenti interpretativi e operativi sul Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici. I temi affrontati riguardano l'iscrizione al Fondo di personale a termine o intermittente, la contribuzione dovuta per i riposi delle lavoratrici madre, le modalità di denuncia e regolarizzazione dei versamenti e la disciplina della prescrizione.
Iscrizione al Fondo: criterio sostanziale legato all'attività svolta
La circolare precisa che, ai fini dell'iscrizione al Fondo, non è decisiva la sola forma del contratto a tempo determinato, ma la natura oggettiva dell'attività lavorativa affidata al dipendente. In base all'art. 8, ultimo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 377, restano esclusi dall'iscrizione i dipendenti assunti per lavori di carattere eccezionale o temporaneo previsti da particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.
Non rientra in tale esclusione la prestazione, anche se resa temporaneamente, nell'ambito di una specifica e istituzionale attività esattoriale. Di conseguenza, quando un lavoratore è assunto a tempo determinato per svolgere un'attività istituzionale, l'obbligo di iscrizione al Fondo sorge comunque.
Contratti a termine e irrilevanza della legge n. 230/1962 ai fini dell'iscrizione
La circolare chiarisce inoltre che la disciplina dell'art. 1, punti b) e c), della legge 18 aprile 1962, n. 230, relativa ai casi in cui è consentita l'assunzione a termine, attiene alla disciplina del rapporto di lavoro e non costituisce criterio discriminante per l'iscrizione al Fondo. L'obbligo contributivo va valutato esclusivamente alla luce dell'art. 8 della legge n. 377/1958.
L'esclusione dall'iscrizione è quindi collegata solo a assunzioni finalizzate a lavori eccezionali o straordinari previsti dai contratti collettivi o dalla legge; la legge n. 230/1962 non viene considerata fonte idonea a definire tali opere o servizi come straordinari ed eccezionali.
Personale intermittente: criteri applicativi
Per il personale assunto con carattere di intermittenza, generalmente i messi notificatori, la circolare distingue due situazioni:
- per assunzioni di due o pochi mesi, collegate a una o poche scadenze, l'iscrizione al Fondo va esclusa;
- per assunzioni a termine più lunghe, il criterio oggettivo viene individuato nella durata del servizio, con esclusione dall'iscrizione per chi presta servizio per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale.
La circolare aggiunge che, tenuto conto delle incertezze interpretative del passato, i contributi già versati al Fondo per tali categorie devono considerarsi confermati.
Dipendenti di istituti di credito adibiti a servizi cumulativi di credito ed esattoria
Viene richiamato anche l'art. 9 della legge n. 377/1958, secondo cui sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti adibiti da istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, a condizione che il rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi della categoria esattoriale. Il principio è indicato come più volte ribadito anche dalla Corte di Cassazione, con richiamo alla sentenza n. 3046/1996.
Riposi della lavoratrice madre nel primo anno di vita del bambino
La seconda parte della circolare riguarda i riposi previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, fruiti dalla lavoratrice durante il primo anno di vita del bambino. Per tali periodi non sono dovuti i contributi ordinari obbligatori, poiché le assenze risultano indennizzate nel regime di previdenza obbligatoria.
Tuttavia, poiché la legge considera queste assenze utili ai fini dell'anzianità di servizio, il datore di lavoro deve versare la contribuzione prevista dall'art. 19 della legge n. 377/1958.
Calcolo delle contribuzioni dovute nei periodi di assenza
Per i periodi di riposo in questione, la circolare distingue il calcolo delle varie componenti contributive:
- i contributi dovuti per IVS, trattamento integrativo e prestazioni di capitale devono essere calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata alla lavoratrice se non fosse rimasta assente, fermo restando per i contributi IVS il rispetto dei minimali richiamati dalla circolare n. 806 RCV/154 del 21 luglio 1986;
- le altre contribuzioni vanno calcolate sull'effettiva retribuzione corrisposta, sempre nel rispetto dei minimali giornalieri.
Denuncia contributiva, codici DM 10/2 e regolarizzazioni
La circolare indica le modalità operative per i versamenti effettuati ai sensi dell'art. 19 della legge n. 377/1958. Nel modello DM 10/2 le aziende devono utilizzare uno dei righi in bianco dei quadri B-C e indicare il codice di qualifica "231", preceduto dalla dicitura "CONTR. IVS ART. 19 L. 377/59".
Tale codice va seguito dal numero dei dipendenti, dal numero delle giornate di assenza e dalle retribuzioni soggette al solo contributo IVS. Per i versamenti relativi al trattamento integrativo di pensione e alle prestazioni di capitale devono essere utilizzati i codici X100 e X200. Le eventuali sistemazioni di periodi precedenti devono essere effettuate tramite la procedura di regolarizzazione DM 10/V.
Denuncia annuale delle retribuzioni individuali
Per i periodi interessati dall'art. 19 della legge n. 377/1958, la denuncia annuale delle retribuzioni individuali richiede la compilazione di un apposito modello O1/M, come già previsto nelle istruzioni per la compilazione delle denunce O1/M e O3/M del manuale dell'aprile 1990. La necessità discende dal fatto che per tali periodi risultano variate le assicurazioni coperte.
Prescrizione dei contributi dovuti al Fondo
Infine, la circolare richiama l'attenzione delle sedi sulla disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, precisando che essa si applica anche alle contribuzioni dovute al Fondo. La regola vale sia per i nuovi termini di prescrizione sia per il divieto di versare contributi quando sia già intervenuta la prescrizione, in coerenza con quanto già indicato nella circolare n. 262 del 13 ottobre 1995.
Punti principali
Iscrizione al Fondo per il personale a tempo determinato e intermittente
L'iscrizione al Fondo non dipende dalla sola durata del contratto, ma dalla natura dell'attività svolta. Se il lavoratore è assunto a termine per svolgere un'attività istituzionale ed ordinaria dell'esattoria, l'iscrizione è dovuta. Restano esclusi solo i dipendenti assunti per lavori oggettivamente eccezionali o temporanei ai sensi di specifiche disposizioni di contratto collettivo o di legge. Per il personale intermittente, in particolare i messi notificatori, l'iscrizione va esclusa per assunzioni di due o pochi mesi legate a una o poche scadenze; per rapporti più lunghi si usa come criterio la media annua di 180 giorni ad orario normale. I contributi già versati in passato per tali categorie sono considerati confermati. È inoltre ribadito che sono obbligatoriamente iscritti anche i dipendenti di istituti di credito adibiti a servizi cumulativi di credito ed esattoria, se il rapporto è regolato dai contratti collettivi della categoria esattoriale.
Contributi per i riposi ex art. 10 legge n. 1204/1971
Per i riposi fruiti dalla lavoratrice durante il primo anno di vita del bambino non sono dovuti i contributi ordinari obbligatori, perché il periodo è indennizzato nel regime di previdenza obbligatoria. Tuttavia, poiché tali assenze sono utili ai fini dell'anzianità di servizio, il datore di lavoro deve versare, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 377/1958, la contribuzione dovuta per IVS, trattamento integrativo e prestazioni di capitale, calcolata sulla retribuzione che sarebbe spettata in assenza dell'assenza, nel rispetto dei minimali IVS. Le altre contribuzioni vanno calcolate sull'effettiva retribuzione corrisposta, sempre con il rispetto dei minimali giornalieri.
Modalità di denuncia e regolarizzazione contributiva
Per i versamenti dovuti ai sensi dell'art. 19 della legge n. 377/1958, nel modello DM 10/2 va utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri B-C, con il codice qualifica di nuova istituzione "231" preceduto dalla dicitura "CONTR. IVS ART. 19 L. 377/59". Il codice deve essere seguito da numero dei dipendenti, numero delle giornate di assenza e retribuzioni soggette al solo contributo IVS. Per il trattamento integrativo di pensione e le prestazioni di capitale vanno usati i codici X100 e X200. Le eventuali sistemazioni di periodi precedenti devono essere effettuate con la procedura di regolarizzazione DM 10/V.
Denuncia annuale e modello O1/M
Per i periodi interessati dall'art. 19 della legge n. 377/1958 deve essere compilato un apposito modello O1/M nella denuncia annuale delle retribuzioni individuali, poiché per tali periodi risultano variate le assicurazioni coperte.
Prescrizione dei contributi dovuti al Fondo
La disciplina della prescrizione introdotta dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 si applica anche alle contribuzioni dovute al Fondo, sia per i nuovi termini sia per il divieto di versare contributi già prescritti.
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