Messaggio numero 4430 del 27-11-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce quali pensionati devono dichiarare entro il 2 dicembre 2019 i redditi da lavoro autonomo percepiti nel 2018, individua i soggetti esclusi e quelli obbligati, illustra il regime sanzionatorio e le modalità di presentazione telematica della dichiarazione RED. Sono inoltre richiamate alcune casistiche particolari, le regole di acquisizione dei redditi e le disposizioni specifiche per i pensionati della Gestione dipendenti pubblici.
Dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo dei pensionati per il 2018 e comunicazioni per il 2019
Dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo dei pensionati per l’anno 2018
Il documento fornisce chiarimenti sull’obbligo, per alcuni titolari di pensione, di comunicare all’ente previdenziale i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2018. L’obbligo discende dall’articolo 10 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo per determinate categorie di pensionati, con dichiarazione da rendere entro il termine previsto per la dichiarazione IRPEF relativa al medesimo anno.
Ambito normativo e termine per la dichiarazione
Ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo, i titolari di pensione devono trasmettere all’ente erogatore la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente entro il termine della dichiarazione IRPEF. Per i redditi del 2018, il termine indicato è il 2 dicembre 2019. Il documento precisa che la comunicazione riguarda i pensionati con decorrenza della pensione compresa entro il 2018, soggetti al divieto parziale di cumulo.
Soggetti esclusi dall’obbligo di dichiarazione
Sono esentati dalla dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo, i seguenti soggetti:
- titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
- titolari di pensione di vecchiaia, interamente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo dal 1° gennaio 2001 ai sensi dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, totalmente cumulabile con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009 per effetto dell’articolo 19 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- titolari di pensione di anzianità e di prepensionamento a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive, totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009;
- titolari di pensione o assegno di invalidità con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, per i quali ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione successiva alla decorrenza della pensione, se già utilizzata per supplementi.
Per gli assegni di invalidità viene inoltre ricordato che continuano ad applicarsi le riduzioni previste dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995, anche quando l’assegno è liquidato con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Soggetti obbligati alla dichiarazione
Devono invece effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo 2018, entro il 2 dicembre 2019, i pensionati che non rientrano nelle esclusioni sopra elencate e che siano quindi soggetti al divieto parziale di cumulo. Il documento richiama alcune situazioni particolari che incidono sull’effettiva applicazione del divieto.
Casistiche particolari e redditi non rilevanti ai fini del cumulo
Il documento precisa che non si applica il divieto di cumulo, oppure il reddito non rileva ai fini della disciplina, nelle seguenti ipotesi:
- pensione di invalidità e assegno di invalidità: se il reddito complessivo annuo derivante da attività dipendente o autonoma non supera il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per il 2018 la soglia indicata è 6.596,46 euro;
- attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promossi da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private: i relativi redditi sono totalmente cumulabili;
- indennità percepite per la funzione di giudice di pace: cumulabili con i trattamenti pensionistici;
- indennità e gettoni di presenza ex articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL, percepiti dagli amministratori locali: non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo;
- indennità connesse a cariche pubbliche elettive, incluse quelle dei consiglieri regionali, dei parlamentari nazionali ed ევროპei: non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo;
- indennità percepite dai giudici onorari aggregati ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 276/1997: cumulabili con la pensione;
- indennità percepite dai giudici tributari: escluse dal divieto di cumulo;
- remunerazioni dei sacerdoti ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 222/1985: non assoggettate al regime di divieto di cumulo e quindi cumulabili con i trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto.
Redditi da dichiarare e criteri di calcolo
I redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento.
Modalità di presentazione della dichiarazione RED
La dichiarazione può essere presentata in via telematica dall’interessato, autenticandosi con PIN dispositivo sul sito www.inps.it e accedendo al percorso “Tutti i servizi” > “Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato”. Nel pannello successivo va selezionata la campagna di riferimento 2019, relativa ai redditi 2018.
In alternativa, i cittadini muniti di PIN dispositivo possono presentare la dichiarazione tramite il Contact Center Multicanale ai numeri:
- 803 164, da rete fissa, gratuito;
- 06 164 164, da rete mobile, con costi variabili secondo il piano tariffario.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14, ora italiana. Il Contact Center fornisce anche assistenza per la compilazione autonoma sul portale istituzionale.
Regime sanzionatorio per omissione della dichiarazione
In caso di mancata produzione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, il comma 8-bis dell’articolo 10 del D.lgs. n. 503/1992 prevede che il titolare di pensione debba versare all’ente previdenziale una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui la dichiarazione si riferisce. L’ente competente procede al prelievo sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
Dichiarazione a preventivo per l’anno 2019
Per i pensionati soggetti al divieto di cumulo che svolgono attività autonoma nell’anno in corso, il documento richiama anche la dichiarazione a preventivo prevista dal comma 4-bis dell’articolo 10 del D.lgs. n. 503/1992. Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili vengono operate provvisoriamente sulla base del reddito che il pensionato prevede di conseguire nell’anno.
Gli interessati devono rilasciare all’ente previdenziale competente l’apposita dichiarazione secondo le modalità del paragrafo dedicato alla presentazione telematica. Le trattenute sono poi conguagliate sulla base del reddito effettivamente percepito, dichiarato entro il termine per l’IRPEF. Per il 2019, la dichiarazione a consuntivo sarà resa nel 2020.
Acquisizione dei redditi dichiarati e regole operative
I redditi da lavoro autonomo dichiarati devono essere acquisiti tramite le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità vigenti. Il documento evidenzia che:
- la dichiarazione a consuntivo deve essere presentata anche se la situazione reddituale preventiva non è variata;
- la dichiarazione preventiva deve essere presentata anche se la situazione dell’anno in corso non è variata rispetto al consuntivo dell’anno precedente.
Per i redditi del solo titolare, non devono essere indicati importi unici complessivi, ma i periodi di lavoro per ciascuna tipologia di reddito, con un massimo di sei periodi annuali per tipologia e i relativi importi. I campi da compilare sono:
- Periodo DA: mese di inizio, in formato MM;
- Periodo A: mese di fine, in formato MM;
- Importo: reddito del periodo di riferimento.
I periodi devono essere indicati in ordine cronologico e senza sovrapposizioni. In caso di assenza di importi, per ogni tipologia richiesta devono essere indicati obbligatoriamente Periodo DA = 01, Periodo A = 12 e Importo = 0.
Pensionati di inabilità/invalidità iscritti alla Gestione dipendenti pubblici
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro riguarda i trattamenti pensionistici di inabilità, inclusi i trattamenti privilegiati e quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente o relativa alle mansioni.
Il documento precisa però che il divieto non opera, ai sensi dell’articolo 139 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per i trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all’impiego civile nella pubblica amministrazione per inidoneità al servizio militare o d’istituto.
Per il trattamento pensionistico di inabilità con decorrenza dal 1° gennaio 2001, si applica l’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000: le quote di pensione diretta di anzianità, invalidità e assegni diretti di invalidità eccedenti il trattamento minimo sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50%. In caso di reddito da lavoro autonomo, le trattenute non possono comunque superare il 30% di tali redditi.
Infine, in sede di domanda telematica di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza secondo cui l’eventuale attività lavorativa autonoma o dipendente successiva alla cessazione dal servizio deve essere tempestivamente comunicata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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