Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 4470 del 29-11-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra il rilascio del nuovo servizio online INPS per la presentazione delle domande di prestazioni di capitale e anticipazioni del TFR a carico del Fondo Esattoriali, descrivendo modalità di accesso, funzionalità documentali e invio della domanda. Fornisce inoltre chiarimenti sull’applicazione della disciplina delle unioni civili alle prestazioni di capitale e sulle regole per l’anticipazione del TFR in caso di congedo parentale, inclusi limiti, reiterazione della richiesta e termini di presentazione.

Nuovo servizio telematico TFR Esattoriali e chiarimenti su unioni civili e congedo parentale

Nuovo servizio telematico per le domande TFR Esattoriali

Il documento comunica il rilascio di un nuovo servizio telematico per la presentazione della domanda di prestazioni di capitale - TFR e relative anticipazioni - a carico del Fondo Esattoriali. Il servizio è disponibile sul sito INPS e introduce alcune funzionalità aggiornate per la gestione della documentazione e per il supporto alla compilazione e all’invio della domanda.

Modalità di accesso al servizio

Il servizio è accessibile dal sito www.inps.it seguendo il percorso: “Tutti i servizi” > “Servizi TFR Esattoriali”. Possono utilizzarlo:

  • l’assicurato;
  • in caso di decesso, i suoi aventi diritto;
  • gli enti di patronato.

L’accesso diretto è consentito tramite:

  • PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto;
  • SPID di almeno Livello 2;
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Funzionalità disponibili e documentazione

Nella home page dei Servizi TFR sono resi disponibili:

  • il regolamento delle anticipazioni attualmente in vigore;
  • il manuale tecnico;
  • l’elenco dei modelli da allegare.

La domanda è stata aggiornata con l’integrazione, ove possibile, delle autocertificazioni e con l’indicazione, nell’ultima pagina, della documentazione necessaria. È stata inoltre introdotta una funzione specifica per la gestione della documentazione integrativa, che consente al richiedente e/o al patronato di:

  • visualizzare le richieste di documentazione inviate dagli operatori INPS in fase istruttoria;
  • trasmettere i documenti richiesti.

La domanda può essere salvata e consultata in qualunque fase della compilazione. Una volta confermato l’invio tramite l’apposito tasto, la domanda viene acquisita e una copia protocollata è inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente.

Unioni civili e prestazioni di capitale del Fondo Esattoriali

Il documento richiama la legge 20 maggio 2016, n. 76, che definisce l’unione civile come il legame affettivo reciproco tra due persone dello stesso sesso, maggiorenni, formalizzato con dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile e in presenza di due testimoni.

Con riferimento al TFR, l’articolo 1, comma 17, della legge n. 76/2016 stabilisce che, in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità previste dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono essere corrisposte anche alla parte dell’unione civile. Più in generale, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle che contengono i termini “coniuge”, “coniugi” o equivalenti si applicano anche alle parti dell’unione civile.

Ne consegue che le prestazioni di capitale previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere corrisposte anche alla parte superstite dell’unione civile.

Anticipazioni TFR e unioni civili

Per le anticipazioni disciplinate dal regolamento previsto dall’articolo 48 della legge n. 377/1958, come modificato dalla determinazione del Commissario Straordinario n. 734 del 17 giugno 2003, il documento precisa che:

  • l’anticipazione per spese sanitarie, di cui all’articolo 2 del regolamento, può essere richiesta anche per spese relative a terapie o interventi straordinari riguardanti la parte dell’unione civile;
  • in caso di richiesta di anticipazione del TFR per l’acquisto della prima casa per sé o per il figlio, i requisiti di cui all’articolo 5 devono essere verificati anche con riferimento alla parte dell’unione civile.

Di conseguenza, se l’assicurato è unito civilmente, ai fini della concessione dell’anticipazione per l’acquisto della prima casa è necessario che l’altra parte dell’unione civile non sia proprietaria o comproprietaria di altro alloggio ubicato nel comune di residenza o di lavoro, nella quota di proprietà idoneo alle esigenze familiari.

Anticipazione del TFR per congedo parentale

Il documento fornisce chiarimenti istruttori sulle domande di anticipazione del TFR presentate per fruire del congedo parentale. Ai sensi dell’articolo 7-bis del regolamento del Fondo, l’anticipazione può essere richiesta dal lavoratore, padre o madre, per la fruizione dei congedi parentali di cui all’articolo 32 del D.lgs. n. 151/2001. Se i genitori fruiscono contemporaneamente del congedo, l’anticipazione può essere richiesta da entrambi.

Il regolamento consente, a determinate condizioni, la reiterazione della richiesta. In particolare, il comma 2 dell’articolo 7-bis prevede che l’avvenuto beneficio dell’anticipazione per il congedo parentale non esclude la possibilità di richiedere un’ulteriore anticipazione nei seguenti casi:

  • acquisto della prima casa o spese sanitarie ai sensi dell’articolo 2120, comma 8, del codice civile;
  • fruizione di successivi congedi parentali;
  • fruizione di congedi per formazione e formazione continua.

Resta fermo che l’importo complessivo delle anticipazioni non può superare il 70% del TFR maturato al momento della prima richiesta.

Termini di presentazione ed erogazione

L’articolo 7 della legge n. 53/2000 prevede che il datore di lavoro corrisponda l’anticipazione unitamente alla retribuzione del mese che precede l’inizio del congedo. In modo analogo, per gli iscritti al Fondo Esattoriali l’anticipazione del TFR può essere erogata prima dell’inizio del congedo, purché la domanda sia presentata in tempo utile per la definizione istruttoria.

La domanda può essere presentata anche durante il congedo parentale o alla sua scadenza, ma comunque entro il termine di 180 giorni previsto dal regolamento per documentare l’utilizzo delle anticipazioni. Decorso tale termine, la richiesta non può essere accolta, poiché non è più riconducibile alla finalità di compensare la riduzione di reddito connessa alla fruizione del congedo parentale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.