Messaggio numero 4440 del 28-11-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce ulteriori indicazioni operative sul censimento dei professionisti destinatari del messaggio INPS n. 2819/2019. Distinguendo tra avvocati e dottori commercialisti/esperti contabili, chiarisce canali di trasmissione, documentazione da allegare, rapporto con la comunicazione preventiva all'INL e modalità per ottenere il PIN con estensione per i servizi aziendali.
Chiarimenti sul censimento e sull'autorizzazione operativa di avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili
Chiarimenti operativi sul censimento dei professionisti
Il messaggio integra le istruzioni già fornite con il messaggio n. 2819 del 24 luglio 2019, rispondendo ai numerosi quesiti pervenuti alle caselle PEC delle Direzioni centrali competenti. L’obiettivo è precisare le modalità di censimento e le condizioni per l’autorizzazione ad operare come intermediari abilitati o, in alternativa, come professionisti per specifiche attività verso l’Istituto.
Avvocati: richiesta di autorizzazione come intermediari abilitati
Gli avvocati che intendono operare come intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, e che non risultano ancora censiti, devono presentare la richiesta via PEC all’indirizzo dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it.
La PEC deve avere come oggetto: Richiesta di autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale - Avvocato.
Alla richiesta devono essere allegati:
- copia del tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ordine professionale;
- copia del modulo
SC64compilato in ogni sua parte, denominato “Richiesta assegnazione "PIN" intermediario abilitato”, scaricabile dal sito INPS nel percorsoPrestazioni e Servizi>Tutti i moduli; - copia del documento di identità indicato nel modulo
SC64.
Avvocati: condizione della comunicazione all’INL e rilascio del PIN
Il documento precisa che la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), effettuata secondo le modalità previste dalla nota INL n. 32/2018, deve essere inviata prima della richiesta all’INPS. Tale adempimento costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione a operare come intermediario.
Una volta censito, l’avvocato può recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto, esibire il modulo SC64 e chiedere il rilascio del PIN con estensione per operare sui servizi aziendali.
Avvocati: attività svolte non come intermediari ex legge n. 12/1979
Qualora l’avvocato non intenda operare come intermediario abilitato ai sensi della legge n. 12/1979, ma come avvocato per specifiche attività, il messaggio rinvia alle istruzioni della circolare n. 151 del 28 ottobre 2013, paragrafo 3.
In tali casi, la richiesta di autorizzazione deve essere presentata con il modulo allegato alla circolare, corredato di:
- copia del documento di riconoscimento;
- certificato di iscrizione all’Ordine.
Sono richiamati, come esempi di attività, gli adempimenti relativi alla presentazione di istanze per l’accesso alle prestazioni del Fondo di Garanzia e i ricorsi amministrativi avverso provvedimenti dell’Istituto.
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: canale di censimento
Per i dottori commercialisti e gli esperti contabili, il canale PEC dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it, con oggetto Censimento iscritti Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è riservato esclusivamente agli Ordini provinciali e non ai singoli professionisti.
L’INPS, nelle more dello sviluppo di un canale diretto con il Consiglio Nazionale, riceve tramite tali Ordini le comunicazioni relative a:
- iscrizione;
- cessazione;
- sospensione
dei professionisti iscritti all’Albo.
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: autorizzazione come intermediari e PIN
Il professionista censito che intende svolgere attività come intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979 può recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto, presentando il modulo SC64 compilato in ogni sua parte, per richiedere il rilascio del PIN con estensione per i servizi aziendali.
Anche per questa categoria, la comunicazione all’INL secondo la nota n. 32/2018 deve essere effettuata prima della presentazione del modulo SC64 all’INPS, poiché costituisce condizione necessaria per ottenere l’autorizzazione ad operare come intermediario.
Sintesi operativa
Il documento distingue nettamente:
- il procedimento per gli avvocati che chiedono di operare come intermediari abilitati;
- il procedimento per gli avvocati che operano in qualità di avvocati per attività specifiche;
- il canale riservato agli Ordini provinciali per il censimento di commercialisti ed esperti contabili;
- la necessità, per entrambe le categorie che intendono operare come intermediari, di aver previamente assolto la comunicazione all’INL.
Viene inoltre confermata la possibilità, una volta completato il censimento, di ottenere presso le strutture territoriali dell’INPS il PIN con estensione per l’operatività sui servizi aziendali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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