Cassazione Civile, Sentenza n. 17708/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Consorzio impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Catania che, accogliendo in parte l'appello del lavoratore, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto del 4.12.2001 e aveva ritenuto il rapporto, sin dall'origine, a tempo indeterminato con conseguente riammissione in servizio; inoltre la Corte aveva riconosciuto al lavoratore un'indennità in misura pari a 3 mensilità ex art. 32 L. n. 183/2010. Il Consorzio deduceva, tra gli altri motivi, la rilevanza dell'art. 11 d.lgs. n. 368/2001 e del c.c.n.l. dei Consorzi di Bonifica (artt. 2 e 121) per sostenere la legittimità del termine o, alternativamente, la prevalenza di disposizioni regionali che impongono l'obbligo di concorso per assunzioni a tempo indeterminato impedendo la conversione automatica dei rapporti a termine in rapporti stabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi sesto e settimo del ricorso del Consorzio (connessi alla normativa regionale) e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a quegli aspetti; decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato. In sostanza la Corte ha ritenuto che la normativa regionale (in particolare l'art. 32 L.R. Sicilia n. 45/1995 e le successive normative regionali) impedisce ai Consorzi di bonifica di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato e che l'automatica conversione del rapporto a termine in rapporto stabile eluderebbe tale divieto. La statuizione risarcitoria (indennità ex art. 32 L. n. 183/2010, pari a 3 mensilità) è stata invece confermata perché indipendente dalla questione della conversione e derivante dall'illegittimità del termine. Le spese processuali sono compensate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11
"1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, ... 2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza"
La Corte ha ritenuto che il comma 2 riguarda l'ultrattività delle clausole contrattuali già vigenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 368/2001 (ossia clausole che legittimavano l'uso del lavoro a termine); non può essere invocato per sanare contratti il cui termine sia illegittimo sin dall'origine né per estendere effetti transitori a contratti collettivi stipulati successivamente quando non provata la legittimità originaria del termine.
L. n. 230 del 1962 (d.lgs. n. 230/1962)
Normativa storica sul lavoro a termine cui la legislazione regionale e il d.lgs. 368/2001 rinviano per le ipotesi di legittimo ricorso a contratti a termine; la Corte richiama la necessità che le assunzioni a termine rientrino nelle ipotesi di legge per poter essere prorogate o mantenute.
C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica (artt. 2 e 121)
Richiamato dal Consorzio per sostenere la previsione degli operai avventizi; la Corte osserva che le clausole collettive possono operare in via transitoria solo se legittimamente vigenti e non possono sanare un termine illegittimo.
L'indennità prevista ha funzione integralmente riparatrice per il danno subito per il periodo tra la scadenza del termine nullo e il provvedimento giudiziale: la Corte ha confermato l'attribuzione al lavoratore di un'indennità commisurata a 3 mensilità, ritenuta equa nel caso concreto.
L.R. Sicilia n. 76/1995; L.R. Sicilia n. 45/1995, art. 32
La giurisprudenza di legittimità (richiamata dalla Corte) ricostruisce che la normativa regionale limita le ipotesi di assunzione a tempo determinato e, soprattutto, impone il divieto per i Consorzi di Bonifica di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato (art. 32 L.R. n. 45/1995). Di conseguenza l'automatica conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato è preclusa perché eluderebbe tale divieto.
L.R. Sicilia n. 18/1999 e L.R. Sicilia n. 15/2004
La Corte territoriale, nel merito di primo grado, aveva considerato che la L.R. 18/1999 aveva eliminato residui vincoli concorsuali per enti pubblici economici in un dato periodo temporale, mentre la L.R. 15/2004 aveva reintrodotto lo strumento concorsuale: la Cassazione conferma che la rilevanza di tali norme è temporale e va valutata in relazione al periodo di stipula dei contratti.
L.R. Sicilia n. 4/2003, art. 106
Non imponeva un obbligo automatico di proroga dei contratti a termine dei Consorzi: la proroga è subordinata alla sussistenza dei presupposti e della durata legittima dei contratti a termine e alla valutazione caso per caso.
Costituzione, art. 97
Riferimento generale alle regole dell'amministrazione pubblica evocato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto prevalente tale richiamo rispetto alla normativa regionale specifica sul divieto di assunzioni.
Massime di principio
- Per i Consorzi di bonifica siciliani la conversione automatica di un contratto a termine nullo in rapporto a tempo indeterminato può essere preclusa dalla normativa regionale che vieta assunzioni stabili: occorre sempre verificare le norme regionali applicabili e il periodo temporale di stipula del contratto.
- L'art. 11 del d.lgs. 368/2001 (clausole contrattuali ultrattive) tutela solo le clausole collettive già vigenti alla data di entrata in vigore della norma; non può sanare contratti individuali il cui termine sia illegittimo sin dall'origine.
- Il datore di lavoro che invoca la legittimità del termine ha l'onere di provare le esigenze temporanee o la specifica disciplina (contrattuale o legislativa) che giustificano il termine; l'assenza di prova comporta la declaratoria di nullità del termine.
- La nullità del termine dà comunque luogo, indipendentemente dalla conversione, ad una tutela risarcitoria (indennità ex art. 32 L. 183/2010) per il periodo di mancata instaurazione del rapporto stabile: la possibilità di ottenere tale indennità non dipende dall'effettiva conversione in rapporto a tempo indeterminato.
- Le valutazioni sull'esistenza di esigenze temporanee o sulla natura stagionale/ordinaria dell'attività sono accertamenti di fatto del giudice di merito e possono essere sindacati in Cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione previsto dalle norme processuali.
- In fase di contenzioso è fondamentale documentare tempestivamente la natura, la durata e la specificità delle esigenze che giustificano il ricorso a contratti a termine; la mera previsione contrattuale o richiamo a contratti collettivi non è sufficiente se manca la prova della legittimità del termine.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 31 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17597/2022 del 31/05/2022
- Sentenza lavoro · 31 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17689/2022 del 31/05/2022
- Sentenza lavoro · 31 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17692/2022 del 31/05/2022
- Sentenza lavoro · 31 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17694/2022 del 31/05/2022
- Sentenza lavoro · 31 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17698/2022 del 31/05/2022
- Sentenza lavoro · 31 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 17706/2022 del 31/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →