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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17706/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Consorzio impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto a termine stipulato il 2/10/2002 (contratto per attività di manutenzione ordinaria con qualifica di operaio comune), avendo la Corte territoriale ritenuto che il rapporto fosse in realtà rispondente a esigenze stabili dell'ente; la Corte d'Appello aveva quindi dichiarato il rapporto a tempo indeterminato dal 2/10/2002, ordinato la riammissione in servizio e riconosciuto differenze retributive e un'indennità risarcitoria ridotta a 4 mensilità. Il Consorzio ha dedotto molteplici motivi (tra cui la contestata applicazione del d.lgs. 368/2001 art.11 e del c.c.n.l., l'operatività di norme regionali che imporrebbero la procedura concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, la possibilità di proroga dei contratti ai sensi della normativa regionale, e vizi nella valutazione probatoria sulle esigenze temporanee).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi sesto e settimo del ricorso del Consorzio (relativi all'interpretazione della normativa regionale che vieta ai Consorzi di Bonifica assunzioni a tempo indeterminato senza concorso/prova pubblica), ha cassato la sentenza impugnata con riferimento a tali profili e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato. Resta invece ferma la statuizione sull'indennità ai sensi dell'art. 32 L. n.183/2010 (come riconosciuta in favore del lavoratore dalla Corte d'Appello nella misura di 4 mensilità). Le spese processuali sono compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 368/2001, art. 11

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo. 2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza.

    La Corte ha ritenuto che l'art. 11 prevede una tutela transitoria solo per clausole contrattuali di contrattazione collettiva in vigore all'entrata in vigore del d.lgs. 368/2001 e che la norma non salva rapporti individuali il cui termine sia illegittimo fin dall'origine: possono essere prorogati solo contratti legittimi con termine valido, non contratti con termine nullo.

  • Art. 32, L. n. 183/2010

    L'indennità di cui all'art. 32 ha finalità risarcitoria per il periodo tra la scadenza del termine nullo e la ricostituzione del rapporto: la Corte ha confermato l'operatività della tutela risarcitoria (nella misura equitativamente determinata dalla Corte d'Appello, 4 mensilità nel caso di specie) anche ove sia negata la conversione a tempo indeterminato.

  • L.R. Sicilia n. 45/1995, art. 32

    Prevede il divieto per i Consorzi di Bonifica di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato: la Corte ha interpretato tale divieto come impeditivo della conversione automatica dei contratti a termine illegittimi in rapporti a tempo indeterminato, perché la conversione eluderebbe il divieto regionale.

  • L.R. Sicilia n. 76/1995

    Autorizza i Consorzi all'impiego di rapporti a termine (richiamando la L. n. 230/1962) e prevede misure di garanzia occupazionale; la Corte ha chiarito che questa norma non abroga il divieto dell'art. 32 L.R. 45/1995 e non legittima la conversione in rapporto a tempo indeterminato al di fuori delle ipotesi previste dalla legge nazionale (L. n. 230/1962).

  • L. n. 230/1962

    Disciplina le ipotesi legittime di assunzioni a termine (es. operai avventizi) cui la normativa regionale rinvia: solo i contratti conformi a quelle ipotesi possono essere considerati legittimi e, quindi, suscettibili di proroga o conservazione transitoria.

  • Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, artt. 2 e 121

    Prevedevano (secondo l'eccezione del ricorrente) la figura dell'operaio avventizio e norme transitorie; la Corte ha tuttavia affermato che l'assenza di prova che il rapporto rientrasse in tali ipotesi non consente di utilizzare la contrattazione collettiva per sanare un termine illegittimo apposto al contratto individuale.

  • Costituzione, art. 97

    Richiamata in quanto riferita a principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, invocati dal ricorrente in rapporto alle procedure di assunzione pubblica; la Corte ha comunque fondato la propria decisione sulla disciplina regionale che vieta assunzioni a tempo indeterminato nei Consorzi.

Massime di principio

  • Se una normativa regionale vieta ai consorzi o enti analoghi di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, tale divieto impedisce la conversione automatica di un contratto a termine illegittimo in rapporto a tempo indeterminato: la conversione costituirebbe elusione del divieto.
  • L'onere probatorio circa la legittimità del termine spetta al datore di lavoro: deve dimostrare la concreta, temporanea e oggettiva esigenza che giustifichi il termine. In mancanza di prova, il termine è illegittimo.
  • Le clausole di contrattazione collettiva 'transitorie' preservano l'efficacia di determinate previsioni collettive solo se esse erano già vigenti alla data di entrata in vigore della normativa che ha previsto la transizione; non possono essere usate per sanare contratti individuali con termine nullo.
  • La giustizia civile può riconoscere una tutela risarcitoria autonoma (indennità ex art. 32 L. 183/2010) per il lavoratore quando il termine è illegittimo, anche se la conversione a tempo indeterminato è preclusa per motivi di legge regionale.
  • Le pronunce di merito sul carattere stabile o temporaneo dell'attività sono valutazioni di fatto che la Cassazione sindaca limitatamente a vizi di motivazione o a violazioni di diritto; pertanto, una consolidata valutazione di fatto nei due gradi di merito è difficile da rimettere in discussione in cassazione.
  • Le norme regionali che autorizzano l'utilizzo di lavoro a termine (o la loro proroga) non equivalgono a un obbligo automatica di proroga: ogni proroga deve essere valutata caso per caso, nel rispetto dei presupposti di legge.
  • I periodi effettivamente lavorati con contratti susseguenti possono concorrere a determinare anzianità e progressioni retributive, anche se la conversione in tempo indeterminato è preclusa; tuttavia ciò non equivale a stabilizzazione automatica del rapporto quando vi sia un divieto normativo.

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