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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I857 n. 29739 del 06/07/2021

ACCORDO TIM-DAZN SERIE A 2021/2024

AGCMI857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti di Telecom Italia S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. sull’accordo stipulato in vista dell’assegnazione a DAZN dei diritti per la trasmissione delle partite di Serie A 2021/2024. L’accordo attribuiva a TIM un’ampia esclusiva commerciale e imponeva a DAZN limitazioni nella distribuzione, negli sconti, nei sistemi di pagamento, nelle piattaforme e nei dispositivi utilizzabili, incidendo inoltre sulle soluzioni tecniche e sugli investimenti degli operatori concorrenti. L’Autorità ha ritenuto possibile la violazione dell’articolo 101 TFUE e ha avviato anche un procedimento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/1990.

Accordo TIM-DAZN per la distribuzione dei diritti Serie A 2021/2024: intesa verticale potenzialmente restrittiva; avviati istruttoria e procedimento cautelare, senza sanzioni nel provvedimento.

Accordo TIM-DAZN Serie A 2021/2024

Il provvedimento n. 29739 riguarda l’accordo tra Telecom Italia S.p.A. (TIM) e DAZN Limited, con il coinvolgimento di DAZN Media Services S.r.l., stipulato in vista dell’assegnazione a DAZN dei diritti di trasmissione delle partite del campionato di Serie A per il ciclo 2021/2024. L’AGCM ha avviato un’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990 per verificare una possibile violazione dell’articolo 101 TFUE e, considerata l’urgenza, un procedimento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della medesima legge.

Parti e origine del procedimento

TIM è attiva nella gestione e fornitura di infrastrutture e servizi di telecomunicazione, inclusi i servizi fissi, mobili, di accesso a Internet e audiovisivi tramite TIM Vision. Nel mercato dell’accesso all’ingrosso alla rete fissa detiene una posizione dominante secondo gli elementi richiamati dall’Autorità; nel mercato al dettaglio della banda larga e ultra-larga risultava l’operatore verticalmente integrato con la maggiore quota, pari al 42,2% degli accessi nel giugno 2020.

DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. appartengono al gruppo DAZN, attivo nella distribuzione, produzione e commercializzazione di contenuti audiovisivi, in particolare eventi sportivi live tramite piattaforme Internet OTT.

Il 26 marzo 2021 la Lega Nazionale Professionisti Serie A aveva assegnato a DAZN i Pacchetti 1 e 3, comprendenti, per ciascun turno, sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva. In vista dell’assegnazione, DAZN e TIM avevano concluso un accordo di partnership per la distribuzione dei contenuti e il supporto tecnologico, destinato a estendere precedenti rapporti di collaborazione.

L’AGCM ha ricevuto segnalazioni da Vodafone Italia, Wind Tre, Fastweb e Sky Italia, che hanno prospettato effetti restrittivi dell’accordo sui mercati delle telecomunicazioni e della televisione a pagamento.

Mercati rilevanti e catena del valore

L’Autorità ha esaminato la filiera dei servizi televisivi, distinguendo la disponibilità dei contenuti, il confezionamento editoriale, la vendita al dettaglio e le tecnologie di trasmissione. I contenuti premium, tra cui le partite di Serie A, sono considerati particolarmente rilevanti per le scelte dei consumatori. È stato richiamato il dato secondo cui il 56,9% degli utenti che includono la Serie A nel proprio abbonamento disdirebbe l’intero abbonamento se tale contenuto non fosse più disponibile.

Ai fini dell’analisi sono stati considerati i seguenti mercati, tutti di dimensione geografica nazionale:

  • vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento;
  • accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga;
  • servizi di telecomunicazione fissa a banda larga e ultra-larga al dettaglio;
  • servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio.

Il mercato della pay-tv comprende servizi erogati via satellite, digitale terrestre, cavo e Internet, inclusi IPTV e OTT. TIM è presente tramite TIM Vision, mentre DAZN commercializza il proprio servizio direttamente o attraverso accordi di distribuzione con operatori terzi.

Nel mercato della rete fissa al dettaglio, l’Autorità ha evidenziato la struttura oligopolistica e la posizione particolarmente significativa di TIM. Nel mercato mobile, TIM disponeva nel dicembre 2020 del 26,6% delle SIM attive, mentre oltre il 20% degli utenti DAZN utilizzava dispositivi mobili per la fruizione dei contenuti.

Contenuto dell’accordo

L’accordo prevedeva diverse modalità di commercializzazione dei servizi DAZN:

  • un hard bundle, combinato inscindibilmente con un’offerta di telefonia residenziale TIM;
  • un’offerta à la carte, con addebito sul conto telefonico TIM;
  • gift card e voucher, utilizzabili per scontare o offrire gratuitamente il servizio per un determinato periodo.

La durata complessiva dell’accordo, i periodi esatti e alcune clausole sono stati omessi nella versione pubblica per ragioni di riservatezza. L’accordo conteneva tuttavia un’esclusiva a favore di TIM e limitazioni alla distribuzione diretta e indiretta di DAZN, individuando anche operatori concorrenti tramite liste allegate.

Condotte potenzialmente restrittive

Secondo l’AGCM, l’accordo poteva limitare la concorrenza su più piani.

Sul piano commerciale, TIM sarebbe stata l’unica impresa in grado di offrire ai propri clienti un bundle TIM Vision-DAZN a prezzo agevolato. Gli altri operatori di telecomunicazione non avrebbero potuto replicare tale offerta né applicare sconti, anche di modesta entità, al servizio DAZN o al bundle TIM Vision-DAZN. L’Autorità ha richiamato, come esempio, l’offerta TIMVISION Calcio e Sport, riservata agli abbonati TIM e commercializzata a condizioni significativamente agevolate.

Sul piano dei rapporti con gli operatori concorrenti, DAZN sarebbe stata limitata nella possibilità di negoziare nuovi accordi relativi a pagamento tramite conto telefonico, voucher, distribuzione e vendita congiunta. L’accordo avrebbe inoltre imposto la risoluzione o la limitazione di contratti già in essere con operatori concorrenti di TIM.

Sul piano tecnico e distributivo, le clausole avrebbero ridotto la libertà di DAZN di scegliere:

  • le piattaforme di trasmissione, incluse digitale terrestre e satellite;
  • i dispositivi sui quali rendere disponibile l’applicazione, quali decoder, stick, set-top box e smart TV;
  • le modalità di pagamento;
  • l’eventuale concessione di contenuti in sublicenza;
  • gli sconti e la durata delle promozioni;
  • le soluzioni di interconnessione e gestione del traffico con altri operatori.

Effetti sulle infrastrutture e sulle soluzioni tecnologiche

L’AGCM ha considerato ulteriormente problematico il collegamento tra l’esclusiva commerciale e l’architettura tecnica del servizio. TIM stava adeguando la propria CDN, utilizzando collegamenti diretti con i server DAZN e implementando una soluzione multicast ABR, indicata come disponibile inizialmente per i clienti FTTx sulla rete TIM e per gli operatori che avessero utilizzato servizi attivi Bitstream NGA di TIM.

Secondo l’Autorità, l’accordo avrebbe potuto consentire a TIM di sviluppare soluzioni tecniche a beneficio della propria divisione interna, non disponibili agli operatori concorrenti. In particolare, la mancata disponibilità di alcune soluzioni agli operatori infrastrutturati che accedono alla rete TIM mediante servizi diversi dal Bitstream NGA avrebbe potuto:

  • rendere meno performanti le offerte dei concorrenti nel mercato al dettaglio;
  • aumentare la dipendenza degli operatori alternativi dai servizi attivi di TIM;
  • scoraggiare gli investimenti nelle reti ad alta capacità;
  • peggiorare la qualità complessiva del servizio a danno dei consumatori.

L’accordo avrebbe inoltre ridotto gli incentivi di DAZN a investire nell’interconnessione con operatori diversi da TIM e nello sviluppo di soluzioni idonee a evitare congestioni della rete.

Qualificazione giuridica

L’AGCM ha qualificato le pattuizioni come un’intesa tra imprese suscettibile di valutazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE. In particolare, ha richiamato l’articolo 101, paragrafo 1, e le ipotesi relative agli accordi che limitano o controllano gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti e che applicano condizioni dissimili a prestazioni equivalenti, determinando uno svantaggio concorrenziale.

L’Autorità ha ritenuto che le restrizioni potessero produrre effetti sui mercati della pay-tv, delle telecomunicazioni fisse all’ingrosso e al dettaglio e delle telecomunicazioni mobili al dettaglio. Non è stato contestato, nel provvedimento di avvio, un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE; la qualificazione formalmente adottata riguarda l’intesa ex articolo 101 TFUE.

Le restrizioni apparivano, allo stato di una valutazione sommaria, non giustificate né proporzionate agli obiettivi di supporto economico e tecnologico alla fornitura dei contenuti. L’Autorità ha osservato che l’esclusiva non era indispensabile all’efficacia dell’accordo, anche in base a una previsione contrattuale espressa.

Pregiudizio al commercio tra Stati membri

L’AGCM ha ritenuto sussistente il possibile pregiudizio al commercio tra Stati membri secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07. L’accordo riguardava l’intero territorio italiano e coinvolgeva operatori di dimensione sovranazionale, alcuni dei quali stabiliti in altri Paesi dello Spazio economico europeo. Le condotte erano pertanto potenzialmente idonee a incidere sui flussi commerciali intraunionali e a integrare una violazione dell’articolo 101 TFUE.

Presupposti delle misure cautelari

L’Autorità ha ritenuto potenzialmente presenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.

Quanto al fumus, gli elementi acquisiti indicavano la possibile esistenza di un’intesa restrittiva e di effetti lesivi della concorrenza, aggravati dalla natura strategica e non facilmente replicabile dei contenuti della Serie A.

Quanto al periculum, l’AGCM ha valorizzato l’approssimarsi dell’inizio del campionato, fissato al 21 agosto 2021, entro il quale molti consumatori avrebbero effettuato le proprie scelte. Sono stati considerati inoltre:

  • il carattere premium delle partite di Serie A e il passaggio dei relativi diritti a un nuovo operatore OTT;
  • le campagne promozionali TIM riservate ai propri clienti e idonee a produrre effetti di lock-in, anche per periodi indicati fino a 48 mesi;
  • la necessità che tutti gli operatori potessero sviluppare tempestivamente soluzioni tecniche per garantire la fruibilità dei contenuti;
  • il rischio di discriminazioni tecniche e di riduzione degli investimenti di DAZN nell’interconnessione con operatori alternativi.

L’Autorità ha quindi ritenuto possibile un danno grave e irreparabile alla concorrenza durante il tempo necessario allo svolgimento dell’istruttoria.

Possibili misure indicate dall’Autorità

Nel procedimento cautelare l’AGCM ha prospettato, tra le altre, le seguenti misure:

  • sospensione delle clausole che limitavano DAZN nella negoziazione di contratti à la carte o relativi a voucher promozionali;
  • sospensione delle limitazioni alla vendita diretta o indiretta dei servizi DAZN;
  • sospensione delle clausole che limitavano le piattaforme, le sublicenze, i dispositivi e i sistemi di pagamento utilizzabili;
  • sospensione delle clausole relative agli sconti e alla durata dei periodi promozionali;
  • obbligo per TIM di rendere disponibili tempestivamente e in modo non discriminatorio agli altri operatori le soluzioni tecniche di accesso alla rete locale già implementate per la propria divisione interna, comprese le aree non contendibili;
  • obbligo per DAZN di contrattare con gli altri operatori soluzioni tecnologiche per ridurre le congestioni secondo modalità FRAND.

La mera indicazione di tali misure nel provvedimento di avvio non equivale alla loro definitiva adozione.

Esito e termini procedurali

L’AGCM ha deliberato:

  • l’avvio dell’istruttoria ex articolo 14 della legge n. 287/1990 nei confronti di Telecom Italia S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l.;
  • l’avvio del procedimento cautelare ex articolo 14-bis della legge n. 287/1990;
  • un termine di 60 giorni dalla notificazione per l’esercizio del diritto di essere sentiti nell’istruttoria;
  • un termine di 7 giorni dalla notificazione per la presentazione di memorie, documenti e richiesta di audizione nel procedimento cautelare;
  • la nomina del responsabile del procedimento, dott. Carlo Piazza;
  • la conclusione prevista del procedimento entro il 30 giugno 2022.

Il provvedimento è un atto di avvio e non contiene un accertamento definitivo dell’infrazione né l’irrogazione di sanzioni. Nel testo fornito non risultano importi sanzionatori o decisioni finali sugli impegni.

Punti principali

Parti e accordo

TIM opera nei mercati delle telecomunicazioni e tramite TIM Vision; DAZN è attiva nella distribuzione e produzione di contenuti audiovisivi sportivi. L’accordo, soggetto alla condizione sospensiva dell’assegnazione dei diritti, è stato concluso in vista della partnership per la distribuzione dei contenuti Serie A.

Esclusiva commerciale

L’accordo prevedeva formule hard bundle, offerte à la carte e voucher, ma attribuiva a TIM un’esclusiva che limitava la possibilità di DAZN di negoziare e concludere accordi con altri operatori e impediva ai concorrenti di proporre bundle o sconti analoghi.

Limitazioni tecniche e distributive

DAZN risultava limitata nella scelta delle piattaforme trasmissive, dei dispositivi sui quali rendere disponibile l’app, dei sistemi di pagamento, delle sublicenze e delle modalità di applicazione di sconti e promozioni. L’accordo incideva anche sull’interconnessione e sulla gestione del traffico.

Mercati interessati

L’Autorità ha individuato il mercato nazionale della pay-tv, il mercato nazionale dell’accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga, il mercato nazionale dei servizi di telecomunicazione fissa al dettaglio e il mercato nazionale dei servizi mobili al dettaglio.

Avvio cautelare e termini

È stato avviato un procedimento cautelare ex articolo 14-bis della legge n. 287/1990. Le parti disponevano di 60 giorni per chiedere di essere sentite nell’istruttoria e di 7 giorni per memorie e documenti nel procedimento cautelare; la conclusione del procedimento istruttorio era prevista entro il 30 giugno 2022.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfueclausole di esclusivamercato rilevantemisure cautelari

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