Sentenza n. 9039/2026 - Roma, Sezione 3Q
Annullamento del silenzio formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, Legge 7 agosto 1990 n. 241, sulla domanda di accesso agli atti presentata a mezzo P.E.C. del 2 dicembre 2025 , nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi anche non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti. Declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto presentata a mezzo P.E.C. del 2 dicembre 2025. Condanna della resistente all'esibizione della documentazione richiesta nella presentata a mezzo P.E.C. del 2 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 2 dicembre 2025 relativa a una procedura selettiva interna per il conferimento di incarichi quinquennali di responsabile UOS
Esito
Favorevole al ricorrente (interessata all'accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti trasmessa via PEC il 2 dicembre 2025, chiedendo l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi a una procedura selettiva interna per il conferimento di incarichi quinquennali di responsabile UOS, nonché la condanna dell'amministrazione all'esibizione della documentazione. Nel corso del giudizio, il Policlinico Umberto I ha riscontrato l'istanza e ha messo a disposizione dell'interessata tutti i documenti richiesti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'interesse della ricorrente all'ostensione degli atti era stato integralmente soddisfatto mediante la messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta. Il giudice ha posto le spese a carico del Policlinico Umberto I, ritenendo che l'amministrazione avesse provveduto tardivamente, soltanto nelle more del processo. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
La disposizione è indicata quale base per l'impugnazione del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti.
Massime di principio
- La sopravvenuta integrale ostensione della documentazione richiesta nel corso del giudizio di accesso determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'interesse attuale alla decisione sulla domanda di esibizione.
- Quando l'amministrazione soddisfa tardivamente l'istanza di accesso soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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