Cassazione Penale, Ordinanza n. 28397/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non censurabile la motivazione della Corte di appello sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla misura della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 23/09/2025, deducendo in sostanza la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e contestando il trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che il motivo è stato ritenuto generico e non consentito dalla legge, a fronte di una motivazione ritenuta congrua, puntuale e non manifestamente illogica con cui il giudice di merito aveva escluso le attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali, reputando adeguata la pena irrogata in primo grado, pari al minimo possibile, aumentata per la recidiva.
Massime di principio
- La deduzione con cui si contesti il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile se si risolve in affermazioni generiche e non si confronta con una motivazione di merito congrua, specifica e non manifestamente illogica.
- Il giudice di appello può legittimamente negare le attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali dell'imputato, purché la decisione sia adeguatamente motivata.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia applicato un trattamento sanzionatorio ritenuto adeguato e abbia contenuto la pena nel minimo edittale possibile, con corretta considerazione della recidiva.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e delle ulteriori somme previste dalla legge.
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