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Sentenza

Sentenza n. 692/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Quito, notificato in data 15.07.2024, con il quale è stata respinta la richiesta di visto per reingresso ai sensi dell’art. 8 del DPR 394/1999; - e per la condanna all’emissione del visto per reingresso in Italia in favore del ricorrente, in quanto sussistono i requisiti di cui all’art. 8 del DPR 394/1999 e in considerazione della sua vita familiare stabilmente nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni, ove accertati, conseguenti al ritardo e al diniego illegittimo del visto;

Giustizia amministrativa202410868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di reingresso in Italia, fondato sul superamento del termine di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno e sulla mancata richiesta tempestiva di rinnovo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, giunto in Italia all’età di sette anni e vissutovi per oltre ventuno anni con la madre regolarmente soggiornante e il fratello cittadino italiano, era rientrato in Ecuador nel dicembre 2022 per occuparsi delle pratiche relative alla successione della nonna defunta, in quanto unico familiare disponibile. Il suo permesso di soggiorno per motivi familiari era scaduto il 4 maggio 2023. La richiesta di visto per reingresso, presentata nella primavera del 2024, era stata respinta dall’Ambasciata d’Italia a Quito sulla base del parere contrario della Questura di Milano e del superamento del termine previsto dall’art. 8 del d.P.R. 394/1999. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto o carenza di motivazione e di istruttoria, nonché violazione dell’art. 8 del d.P.R. 394/1999, dell’art. 5 del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 8 CEDU, sostenendo che la disciplina dovesse essere interpretata in senso costituzionalmente e convenzionalmente conforme, tenendo conto della propria vita familiare e del radicamento ultraventennale in Italia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda di annullamento e ha annullato il diniego di visto. L’art. 8, comma 3, del d.P.R. 394/1999 disciplina il reingresso dello straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nei termini, prevedendo un’estensione del termine in ipotesi specifiche. Secondo il Collegio, la disposizione non esclude che l’interessato possa giustificare il mancato rinnovo e il prolungamento dell’assenza oltre i termini per cause di forza maggiore. L’Amministrazione non può quindi applicare il termine in modo automatico e formalistico, ma deve esaminare le ragioni concrete dell’assenza, valutando se abbiano determinato un impedimento oggettivamente insuperabile e se giustifichino la rimessione in termini. Nel caso concreto, la mancata valutazione delle ragioni addotte dal ricorrente, unitamente al suo radicamento familiare e personale in Italia, ha determinato un difetto di istruttoria e di motivazione. L’annullamento è disposto senza riconoscimento del diritto immediato al rilascio del visto, restando salva la discrezionalità dell’Amministrazione nella riedizione del procedimento e nella valutazione della forza maggiore. La domanda risarcitoria è stata respinta, poiché, residuando tale discrezionalità, il giudice non poteva accertare la spettanza del bene della vita. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999

    Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

    La disposizione non preclude la possibilità di giustificare il mancato rinnovo e il prolungamento dell’assenza oltre i termini per cause di forza maggiore. L’Amministrazione deve esaminare le ragioni concrete dell’assenza e, in presenza di un impedimento oggettivamente insuperabile, rimettere in termini l’interessato.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    È richiamato tra le disposizioni la cui interpretazione deve essere coordinata con la tutela della situazione personale e familiare dello straniero, senza automatismi ostativi; il testo non sviluppa ulteriormente il contenuto specifico della norma.

  • art. 8 CEDU

    È richiamato quale parametro convenzionale di tutela della vita familiare, rilevante nell’interpretazione della disciplina del reingresso; il giudice valorizza il radicamento familiare del ricorrente in Italia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità per la tutela dei diritti e della dignità della parte.

Massime di principio

  • Il termine previsto per il visto di reingresso dello straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto non può essere applicato in modo automatico quando l’interessato deduca ragioni oggettive potenzialmente configurabili come forza maggiore.
  • Prima di negare il reingresso per tardività, l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria effettiva sulle cause dell’assenza e del mancato rinnovo, motivando specificamente sulla loro irrilevanza o sulla non configurabilità di un impedimento oggettivamente insuperabile.
  • La disciplina del reingresso deve essere interpretata in modo costituzionalmente e convenzionalmente conforme, evitando automatismi ostativi quando siano coinvolti diritti fondamentali e una situazione di significativo radicamento personale e familiare dello straniero.
  • L’annullamento del diniego per difetto di istruttoria e motivazione non comporta automaticamente il riconoscimento del diritto al rilascio del visto quando residui all’Amministrazione una discrezionalità nella valutazione della forza maggiore; il procedimento deve essere rieditato nel rispetto dei criteri indicati dal giudice.
  • Il risarcimento del danno non può essere riconosciuto quando l’annullamento dell’atto non consenta ancora di stabilire la spettanza certa del bene della vita, in ragione della necessità di una nuova valutazione discrezionale dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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