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Sentenza

Sentenza n. 365/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento della deliberazione di giunta comunale n. 6 del 19 gennaio 2023, affissa all'Albo pretorio il 31 gennaio / 15 febbraio 2023, avente ad oggetto “approvazione tariffe per l'applicazione del canone unico patrimoniale, legge 160/2019, con decorrenza gennaio 2023”, nella parte in cui introduce specifiche previsioni tariffarie CUP per “occupazioni con cavi e condutture, anche interrate, per la distribuzione e/o messa in rete di energia elettrica proveniente da impianti di produzione e, quindi, non destinata direttamente alle utenze”;

Giustizia amministrativa202300094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta comunale di approvazione delle tariffe 2023 del canone unico patrimoniale, nella parte relativa alle occupazioni con cavi e condutture per la distribuzione o messa in rete dell'energia elettrica proveniente da impianti di produzione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, proprietaria di un impianto eolico collegato alla rete elettrica mediante un cavidotto interrato lungo 3.105 metri, ha impugnato la deliberazione tariffaria comunale dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento di euro 84.162,44 a titolo di canone unico patrimoniale per l'anno 2023. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019 e dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021, sostenendo che l'occupazione mediante elettrodotto, in quanto strumentale all'erogazione di un pubblico servizio, dovesse essere assoggettata al canone forfetario di 800 euro per concessione, anziché alla tariffa parametrata alla superficie occupata. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1, commi 826, 828 e 829, della legge n. 160/2019, lamentando che il Comune avesse applicato la tariffa standard per le occupazioni di suolo senza applicare la riduzione a un quarto prevista per le occupazioni del sottosuolo. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità dei motivi per mancata impugnazione della deliberazione consiliare n. 34 del 25 novembre 2022, recante il regolamento comunale sul canone unico patrimoniale, atto presupposto rispetto alla deliberazione giuntale del 19 gennaio 2023. Ha inoltre eccepito il difetto di giurisdizione sul secondo motivo, ritenendo controverso il mero quantum della pretesa patrimoniale.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto parziale di giurisdizione. Ha ritenuto che, pur avendo il canone unico patrimoniale natura tributaria, la deliberazione comunale impugnata, in quanto atto generale e regolamentare posto a presupposto della pretesa impositiva, può essere impugnata direttamente davanti al giudice amministrativo con azione di annullamento; diverso è il caso della mera richiesta di disapplicazione dell'atto presupposto nell'ambito della controversia sulla pretesa impositiva, devoluta al giudice tributario. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, la deliberazione della Giunta del 19 gennaio 2023 si è limitata ad aggiornare in base all'indice ISTAT le tariffe già articolate dal regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 25 novembre 2022. La scelta sostanziale di distinguere tra occupazioni con cavi e condutture destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità e occupazioni con cavi e condutture per l'energia proveniente da impianti di produzione derivava quindi dall'atto consiliare presupposto, che non era stato impugnato. Il primo motivo avrebbe dovuto essere rivolto contro tale regolamento. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché la mancata applicazione della riduzione a un quarto per le occupazioni del sottosuolo derivava dalla disciplina regolamentare consiliare, non dalla mera deliberazione tariffaria annuale. L'omessa impugnazione dell'atto presupposto rendeva dunque inammissibile l'impugnazione dell'atto consequenziale. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 816, l. 160/2019

    Il canone unico patrimoniale sostituisce il COSAP con decorrenza 1° gennaio 2021.

    La disposizione è richiamata per individuare il canone unico patrimoniale quale entrata sostitutiva del COSAP.

  • art. 1, comma 829, l. 160/2019

    Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta a un quarto.

    La società invocava la riduzione per le occupazioni del sottosuolo; il TAR ha rilevato che la mancata applicazione della riduzione discendeva dal regolamento comunale non impugnato.

  • art. 1, comma 831, l. 160/2019

    La società lo ha invocato per sostenere l'applicazione della tariffa forfetaria prevista per determinate occupazioni con cavi e condutture; il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata impugnazione dell'atto regolamentare presupposto.

  • art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 146/2021

    È stato invocato dalla società a sostegno dell'assoggettamento dell'occupazione al canone forfetario; il giudice non ha esaminato nel merito la censura per l'inammissibilità derivante dall'omessa impugnazione dell'atto presupposto.

  • art. 102, comma 2, Cost.

    Il divieto di istituire giudici speciali è richiamato per affermare che la giurisdizione tributaria deve essere collegata alla natura fiscale del rapporto.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nelle forme dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto direttamente l'annullamento di un atto generale o regolamentare comunale che costituisce presupposto di una pretesa relativa al canone unico patrimoniale appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche quando l'entrata ha natura tributaria; resta distinta la controversia sulla pretesa impositiva individuale, nella quale l'atto generale può essere soltanto disapplicato dal giudice tributario.
  • Quando la deliberazione annuale della Giunta si limita ad aggiornare secondo un indice oggettivo le tariffe già stabilite da un regolamento comunale, le censure concernenti la scelta della categoria tariffaria, il criterio di calcolo o l'applicazione di riduzioni devono essere proposte contro il regolamento presupposto.
  • Nel processo amministrativo, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile l'impugnazione proposta esclusivamente contro l'atto consequenziale, quando le censure investono direttamente la disciplina sostanziale contenuta nell'atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardività

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