Ordinanza n. 2042/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti della commissione del concorso per titoli per l’assegnazione di due autorizzazioni NCC, nonché decreto di approvazione e gli eventuali atti di assegnazione
Esito
La controversia
Il ricorrente, settimo classificato, impugna la graduatoria e gli atti del concorso per titoli volto all’assegnazione di due autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente. Contesta l’ammissione e il collocamento al secondo e al quarto posto di due domande, che a suo avviso avrebbero dovuto essere collocate in fondo alla graduatoria come non idonee; l’attribuzione dei punteggi per la conoscenza di una o più lingue straniere, lamentando che a vari concorrenti siano stati assegnati 10 punti, al secondo classificato 5 punti e al sesto 10 anziché 5, mentre a lui sarebbero stati riconosciuti 5 punti anziché 10; e l’attribuzione al quinto classificato di 4 punti per la pregressa esperienza nell’autotrasporto pubblico non di linea. Ha chiesto l’annullamento degli atti, previa sospensione cautelare. L’ordinanza non valuta nel merito tali censure: rileva invece che il contraddittorio non è regolarmente costituito, poiché la notifica al primo classificato è stata effettuata via PEC a un indirizzo non estratto da pubblici elenchi e non è stata notificata ai concorrenti collocati dal terzo al sesto posto; la notifica al concorrente classificato al secondo posto risulta perfezionata con il ritiro del plico il 21 settembre 2026.
La decisione
Il TAR non decide le censure sulla legittimità della graduatoria né l’istanza cautelare. Ordina l’integrazione del contraddittorio: entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, il Comune deve fornire al ricorrente gli indirizzi postali dei controinteressati indicati in motivazione, o quelli delle sedi legali delle aziende eventualmente rappresentate; nei successivi trenta giorni il ricorrente deve notificare loro il ricorso e l’ordinanza, usando gli indirizzi forniti oppure PEC risultanti da pubblici registri; entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di notifica deve depositare la prova delle notifiche. Fissa la prosecuzione alla camera di consiglio del 14 gennaio 2027.
Massime di principio
- Quando la decisione su un ricorso e sulla relativa istanza cautelare richiede la partecipazione dei controinteressati, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio e scandire i termini per l’individuazione dei loro recapiti, la notificazione degli atti e il deposito della relativa prova, rinviando l’ulteriore trattazione.
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