Sentenza del 27/11/2018 n. 8333 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Avviso di accertamento ICI - Decadenza dal potere accertativo - Sussiste - Omessa presentazione della dichiarazione - Non sussiste - Dichiarazione ICI presentata nei termini - Azione accertativa del Comune - Non tempestiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI giudici hanno accolto la contestazione e annullato l'avviso di accertamento, ritenendo tardiva l'azione del Comune. È stato applicato il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006. Il superamento di tale termine impedisce all'ente di acquisire validamente il diritto di credito tributario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la tempestività dell'azione accertativa, sostenendo che il Comune avesse notificato l'avviso di accertamento ICI oltre il termine decadenziale previsto dalla legge. In particolare, non ricorreva l'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, poiché la dichiarazione ICI era stata presentata nei termini; pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto notificare l'avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o di effettuazione del versamento.
Norme richiamate
Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 161
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o effettuato il versamento.
La disposizione introduce un termine di decadenza per l'esercizio del potere accertativo degli enti locali. Se la dichiarazione è stata presentata, l'ente deve notificare l'avviso entro il quinto anno successivo; decorso tale termine, l'accertamento è tardivo e deve essere annullato.
Massime di principio
- Quando il contribuente ha presentato regolarmente la dichiarazione tributaria, il Comune deve rispettare il termine quinquennale per notificare l'avviso di accertamento.
- Il termine previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 è un termine di decadenza: il suo superamento priva l'ente del potere di accertare validamente il tributo.
- La verifica della tempestività richiede di individuare l'anno della dichiarazione o del versamento e calcolare il termine fino al 31 dicembre del quinto anno successivo.
- L'ipotesi di omessa dichiarazione non può essere applicata quando il contribuente dimostra di aver presentato la dichiarazione nei termini.
- In caso di notifica oltre il termine decadenziale, il contribuente può contestare l'avviso e chiederne l'annullamento per tardività dell'azione accertativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 nov 2018Sentenza del 27/11/2018 n. 32 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 27 nov 2018Sentenza del 27/11/2018 n. 33 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 27 nov 2018Sentenza del 27/11/2018 n. 34 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 27 nov 2018Sentenza del 27/11/2018 n. 35 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 27 nov 2018Sentenza del 27/11/2018 n. 206 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 27 nov 2018Sentenza del 27/11/2018 n. 207 - Comm. Trib. Prov. Novara
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →