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Risoluzione

Risoluzione n. 217 del 12/08/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’olio di palma usato come combustibile per generare energia elettrica in un impianto con potenza installata superiore a 1 kW è assimilabile agli oli combustibili del n. 104 della Tabella A, parte III, DPR 633/1972. Di conseguenza, anche l’estrazione dal deposito IVA sconta l’aliquota IVA ridotta del 10%.

Aliquota IVA del 10% per l’olio di palma destinato alla produzione di energia elettrica

Aliquota IVA applicabile all’olio di palma per produzione di energia elettrica

La risoluzione esamina il trattamento IVA applicabile alle cessioni di olio di palma destinato a essere impiegato come combustibile in una centrale di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e vapore. Il chiarimento riguarda anche il momento dell’estrazione del bene dal deposito IVA nel quale era stato introdotto senza assoggettamento a imposta.

Quesito posto dall’istante

La società ALFA S.p.A. opera nella gestione e fornitura di beni e servizi alle imprese insediate in un’area industriale e, per previsione statutaria, può svolgere anche attività di costruzione, gestione e manutenzione di centrali di produzione di energia elettrica.

Nel 2007 ha avviato la progettazione e costruzione di una centrale di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e vapore saturo di media pressione a 8 barg mediante caldaie a recupero fumi/fluido diatermico. Per il funzionamento dell’impianto intende approvvigionarsi di olio di palma (Crude Palm Oil), con specifiche tecniche indicate dal PORAM: acidità, espressa in acido palmitico, massima del 5% e umidità/impurità fino all’1%.

Nel 2008 la società ha stipulato con un fornitore italiano un contratto per 15.000 tonnellate metriche di prodotto. I beni, di origine extra-comunitaria (Malesia e Indonesia), sono stati introdotti in un deposito IVA istituito presso lo stabilimento ai sensi dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, senza applicazione dell’IVA. La società chiede quindi quale aliquota si applichi al momento dell’estrazione dal deposito per l’impiego nella produzione di energia elettrica.

Tesi interpretativa dell’istante

La società sostiene che l’olio di palma, dal punto di vista chimico, sia una miscela di trigliceridi di vari acidi grassi, tra cui principalmente acido palmitico, oleico, linoleico e stearico. Sulla base di una nota tecnica di un chimico iscritto all’Ordine, ritiene che il prodotto debba qualificarsi come fonte energetica rinnovabile non fossile, cioè biomassa, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Richiamando la definizione normativa di biomassa come parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, oltre che dei rifiuti industriali e urbani, la società conclude che l’olio di palma può essere considerato una fonte energetica e quindi un olio combustibile di origine vegetale idoneo, anche indirettamente, alla produzione di energia elettrica.

L’istante richiama inoltre:

  • il codice di Nomenclatura Combinata 1511 della TARIC, relativo all’olio di palma e sue frazioni, anche raffinati ma non modificati chimicamente;
  • la circolare dell’Agenzia delle dogane n. 17/D del 28 maggio 2007, che annovererebbe il prodotto tra i beni energetici;
  • la risoluzione n. 8/E dell’11 febbraio 1998, dalla quale si ricaverebbe che l’IVA ridotta al 10% dipende dalle caratteristiche oggettive del prodotto energetico e non dalle fasi di commercializzazione.

La società evidenzia infine che il numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al DPR n. 633/1972 richiede che l’impianto abbia una potenza installata almeno pari a 1 kW. Nel caso concreto, la centrale avrebbe una potenza nominale in uscita pari a 6061 kWe, quindi ampiamente superiore alla soglia. Da ciò fa discendere l’applicazione dell’IVA ridotta al 10% alle cessioni di olio di palma usato per produrre energia elettrica.

Normativa IVA richiamata

La risoluzione richiama il numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’aliquota IVA del 10% per la cessione di:

  • oli minerali greggi;
  • oli combustibili;
  • estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica,

purché la potenza installata non sia inferiore a 1 kW.

Il tema centrale è quindi stabilire se l’olio di palma possa essere ricondotto agli oli combustibili indicati dalla norma agevolativa.

Valutazioni dell’Agenzia delle entrate

Poiché la questione verte sull’identificazione del prodotto e sulla sua riconducibilità agli oli combustibili del citato numero 104, l’Agenzia delle entrate ha acquisito un parere dall’Agenzia delle dogane, espressosi con nota 95159 del 17 luglio 2009.

L’Agenzia delle dogane ha chiarito che, a seguito della direttiva 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, l’olio di palma rientra tra i prodotti energetici soggetti ad accisa se destinato a essere utilizzato come carburante o combustibile, al pari degli oli minerali.

Ha inoltre evidenziato che il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, di recepimento della direttiva, ha sostituito nelle disposizioni tributarie in materia di accisa il riferimento agli "oli minerali" con quello ai "prodotti energetici". In particolare, l’articolo 21 del testo unico accise, come modificato, include tra i prodotti energetici anche gli oli vegetali, ma solo se destinati a essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

Secondo tale ricostruzione:

  • sotto il profilo dell’accisa, l’olio di palma assume il trattamento fiscale previsto per l’olio minerale che sostituisce nell’uso di carburazione o combustione;
  • per la produzione di energia elettrica mediante carburazione o combustione di un prodotto energetico, il comma 9 dell’articolo 21 prevede aliquote ridotte, per motivi di politica ambientale, secondo il punto 11 della tabella A allegata al testo unico;
  • per riconoscere agli oli vegetali non modificati chimicamente una specifica aliquota di accisa per l’uso nella produzione di energia elettrica, il punto 11 della tabella A è stato aggiornato con il medesimo provvedimento legislativo, inserendo tali prodotti e stabilendo per essi l’esenzione, in ragione del minore potere inquinante;
  • in mancanza di tale aggiornamento, agli oli vegetali sarebbe stata applicata la tassazione prevista per l’olio minerale equivalente;
  • per le caratteristiche chimico-fisiche degli oli vegetali si rinvia ai chiarimenti contenuti nel paragrafo 1 della circolare 32/D del 5 agosto 2008.

Conclusione della risoluzione

Sulla base del parere dell’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate conclude che l’olio di palma utilizzato come olio combustibile per generare energia elettrica in un impianto con potenza installata superiore a 1 kW è equiparabile agli oli indicati nel numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al DPR n. 633/1972.

Ne consegue che:

  • alla cessione dell’olio di palma si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%;
  • la stessa aliquota si applica anche al momento dell’estrazione del prodotto dal deposito IVA di cui all’articolo 50-bis del decreto-legge n. 331/1993.

La risoluzione dispone infine che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi enunciati siano osservati dagli uffici.

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