Risoluzione n. 219 del 12/08/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'attestazione di registrazione dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili e da pesca marittima sconta i tributi speciali di euro 4,13. L'esenzione prevista per imposta di bollo e di registro non si estende ai tributi speciali, che restano dovuti per l'attestazione rilasciata dall'ufficio.
Tributi speciali dovuti per l'attestato di registrazione dei contratti di arruolamento
Tributi speciali sull’attestato di registrazione dei contratti di arruolamento
La risoluzione affronta il quesito relativo alla legittimità dell’applicazione del tributo speciale di euro 4,13 in occasione della registrazione dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili e su navi da pesca marittima. L’Agenzia delle Entrate conclude che il tributo speciale è dovuto anche in tali casi, poiché l’attestazione di registrazione costituisce presupposto autonomo rispetto ai tributi di bollo e di registro.
Quesito posto dall’Ufficio marittimo
La Capitaneria di Porto ha chiesto chiarimenti per assicurare un’applicazione uniforme della normativa tributaria, domandando se fosse legittima l’applicazione del tributo speciale pari a euro 4,13 per la registrazione dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi da pesca e mercantili. Nell’istanza non è stata proposta alcuna soluzione interpretativa.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama in primo luogo:
- l’articolo 9-quater del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che estende ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili le disposizioni dell’articolo 2-undecies, comma 2, del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564;
- l’articolo 2-undecies, comma 2, del decreto legge n. 564 del 1994, che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, anche se soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica;
- l’articolo 16 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, che disciplina le modalità di registrazione e impone all’ufficio di annotare data e numero di registrazione sugli originali, sulle copie e sugli allegati;
- l’articolo 36, comma 2, della legge 20 novembre 2000, n. 340, che consente la produzione per la registrazione di una copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario dell’atto.
Attestato di registrazione e sua funzione
Secondo la circolare 6 dicembre 2000, n. 226, quando viene prodotta una copia conforme per la registrazione, gli uffici dell’Amministrazione finanziaria rilasciano un attestato di registrazione contenente:
- i dati identificativi del pubblico ufficiale depositario;
- i dati identificativi dell’atto registrato;
- i dati relativi al pagamento dei tributi dovuti.
Tale attestato sostituisce gli adempimenti che l’articolo 16, comma 4, del TUR pone in capo all’ufficio, cioè l’annotazione della registrazione sull’atto.
Presupposto per i tributi speciali
L’Agenzia evidenzia che le attestazioni di registrazione rientrano tra le “attestazioni di qualsiasi specie” di cui al titolo II, punto 2, della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 648. Per questo motivo, l’attestazione rilasciata dall’ufficio costituisce il presupposto oggettivo per l’applicazione dei tributi speciali.
Il tributo speciale è quindi dovuto:
- quando l’ufficio annota data e numero di registrazione, nonché la somma riscossa, sull’originale depositato;
- quando la stessa attestazione è apposta su una copia dell’atto.
Mancata applicazione di esenzioni
La risoluzione chiarisce che la nota al titolo II della tabella A allegata al DPR n. 648 del 1972 ammette l’esenzione dai tributi speciali solo nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge. Nel caso esaminato, non esiste una norma che esenti dai tributi speciali le attestazioni di registrazione dei contratti di arruolamento.
L’esenzione richiamata dall’articolo 2-undecies, comma 2, del decreto legge n. 564 del 1994 riguarda infatti soltanto:
- l’imposta di bollo;
- l’imposta di registro.
Non comprende i tributi speciali.
Principio interpretativo richiamato
L’Agenzia sottolinea che le norme agevolative ed esentative hanno natura eccezionale e devono essere interpretate restrittivamente, senza possibilità di interpretazione analogica o estensiva. A supporto viene richiamata anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 7 maggio 2008, n. 11106.
Conclusione operativa
In conclusione, le attestazioni rilasciate dagli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate in sede di registrazione dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi da pesca e mercantili sono soggette ai tributi speciali previsti dal titolo II, punto 2, della tabella allegata al DPR n. 648 del 1972. La risoluzione precisa inoltre che le Direzioni regionali devono vigilare affinché tali istruzioni siano osservate dagli uffici.
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