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Risoluzione

Risoluzione n. 218 del 12/08/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione per l’acquisto di medicinali spetta solo se la spesa è certificata da fattura o scontrino fiscale con natura, qualità, quantità e codice fiscale del destinatario. Per le preparazioni galeniche sono richiesti gli stessi requisiti; in alternativa allo scontrino "parlante" è possibile emettere fattura. In assenza di un documento conforme, la detrazione non è riconosciuta.

Detrazione IRPEF per acquisto di preparazioni galeniche e documentazione di spesa

Detrazione IRPEF per acquisto di preparazioni galeniche e requisiti documentali

La risoluzione n. 218/E del 12 agosto 2009 affronta il caso dell’acquisto di preparazioni galeniche e la possibilità di fruire della detrazione d’imposta prevista dall’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir. Il documento chiarisce che anche per i medicinali preparati in farmacia valgono i requisiti informativi richiesti per i medicinali confezionati e che, in mancanza di documentazione idonea, il beneficio non spetta.

Quesito posto dal contribuente

L’istante aveva acquistato preparazioni galeniche ritenendo di poter beneficiare della detrazione per l’acquisto di medicinali. Tuttavia, gli scontrini fiscali risultavano privi di alcune indicazioni richieste dalla norma agevolativa, in particolare:

  • la natura e la qualità delle preparazioni acquistate;
  • il codice fiscale del destinatario del farmaco.

Il contribuente evidenziava inoltre che, per difficoltà tecniche, gli strumenti elettronici delle farmacie consentono scontrini fiscali "parlanti" solo per medicinali già confezionati, mediante lettura ottica del codice a barre. Chiedeva quindi se, nonostante tali limiti, potesse comunque beneficiare della detrazione.

Posizione del contribuente

L’istante riteneva di poter fruire ugualmente della detrazione d’imposta, anche in presenza di scontrini fiscali non "parlanti", considerata la difficoltà dei farmacisti nel riportare natura e qualità delle preparazioni galeniche sugli scontrini stessi.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, come modificato dall’art. 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui la detrazione IRPEF per l’acquisto di medicinali spetta a condizione che la spesa sia certificata da:

  • fattura, oppure
  • scontrino fiscale contenente la specificazione di natura, qualità e quantità dei beni, nonché l’indicazione del codice fiscale del destinatario.

Chiarimenti già forniti in precedenza

La risoluzione richiama la precedente risoluzione 5 luglio 2007, n. 156, che aveva chiarito i requisiti informativi dei documenti di spesa. In particolare:

  • per la natura del prodotto acquistato è sufficiente l’indicazione generica di "farmaco" o "medicinale";
  • per la qualità del prodotto è necessaria la denominazione del farmaco.

Tali indicazioni servono a identificare con precisione il bene acquistato e a distinguere i medicinali dagli altri prodotti venduti in farmacia.

Applicazione ai medicinali preparati in farmacia

L’Agenzia precisa che gli stessi obblighi documentali si applicano anche ai medicinali preparati in farmacia, cioè alle preparazioni galeniche. Pertanto, per ottenere la detrazione, la spesa deve risultare certificata da un documento che riporti:

  • natura del prodotto;
  • qualità del prodotto;
  • quantità acquistata;
  • codice fiscale del destinatario.

Soluzione alternativa: emissione della fattura

In caso di difficoltà nell’emissione dello scontrino fiscale "parlante" per prodotti privi di codice a barre, l’Agenzia ricorda che è sempre possibile ricorrere alla fattura, espressamente ammessa dall’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir come alternativa allo scontrino.

Per le preparazioni galeniche, la fattura può riportare:

  • per la natura del prodotto: "farmaco" o "medicinale";
  • per la qualità: "preparazione galenica".

Resta comunque necessario che la fattura indichi anche:

  • la quantità del prodotto acquistato;
  • il codice fiscale del destinatario.

Conclusione dell’Agenzia

Poiché nel caso esaminato il contribuente non dispone di documenti di spesa conformi ai requisiti informativi richiesti dall’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, l’Agenzia conclude che la detrazione d’imposta non può essere riconosciuta.

Indicazioni finali

La risoluzione dispone infine che le Direzioni Regionali vigilino affinché le istruzioni fornite e i principi espressi vengano osservati dagli uffici competenti.

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