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Sentenza

Sentenza del 29/03/2019 n. 8837 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha contestato gli avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune per omesso pagamento dell’imposta, calcolata sulla rendita catastale relativa all’accatastamento dell’immobile in categoria D/7. La contribuente sosteneva che il classamento e la rendita fossero errati e che il giudizio sull’ICI dovesse essere sospeso in attesa della definizione della controversia catastale pregiudiziale. Ha inoltre contestato le sanzioni, per mancanza di colpevolezza e per la possibile applicazione della continuazione. Nelle more del giudizio, il classamento è stato definitivamente stabilito in categoria E3.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario della società. Ha riconosciuto che la controversia sulla rendita catastale è pregiudiziale rispetto a quella sull’ICI e che, una volta intervenuto il giudicato sul classamento, la rendita definitivamente accertata deve essere utilizzata retroattivamente per determinare la base imponibile. Poiché l’immobile è stato classificato in categoria E3, esso è esente da ICI; di conseguenza non erano dovute né l’imposta né le sanzioni. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 295 c.p.c.

    sospensione necessaria del processo

    Quando la decisione di una controversia dipende dalla definizione, con efficacia di giudicato, di un’altra causa pregiudiziale, il giudizio dipendente deve essere sospeso fino alla definizione della causa pregiudiziale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39

    Disciplina la sospensione del processo tributario nei casi di pregiudizialità, coordinandosi con l’art. 295 c.p.c.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2

    La rendita catastale definitiva costituisce il dato rilevante per determinare la base imponibile dell’ICI. Se la rendita viene modificata giudizialmente, quella definitiva opera retroattivamente dal momento dell’attribuzione originaria.

  • L. n. 504 del 1992, art. 7

    Prevede l’esenzione dall’ICI per gli immobili rientranti nelle categorie esenti, tra cui i fabbricati classificati in categoria catastale E3, destinati a speciali esigenze pubbliche.

Massime di principio

  • La controversia sulla rendita o sul classamento catastale è pregiudiziale rispetto a quella relativa all’imposta calcolata su tale rendita; il giudizio sull’imposta deve quindi essere sospeso fino alla definizione definitiva della causa catastale.
  • Se durante il giudizio tributario interviene un giudicato che modifica il classamento o la rendita, il giudice deve applicare il dato catastale definitivamente accertato, anche retroattivamente rispetto all’imposta contestata.
  • Un immobile definitivamente classificato in una categoria catastale esente determina l’inesistenza dell’imposta dovuta per il periodo interessato e, conseguentemente, anche delle relative sanzioni.
  • Il giudice del contenzioso sull’imposta non può ignorare gli effetti del giudicato formatosi sulla controversia catastale, poiché la rendita definitiva costituisce l’unico parametro valido per il calcolo della base imponibile.
  • Quando il giudicato interviene dopo l’avvio del giudizio di legittimità, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Testo integrale

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