Sentenza n. 3288/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1581/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 3500/2021, pubblicata in data 02/03/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto una posizione stipendiale superiore e condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto alla posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 9 a 14 anni dal 1° settembre 2015 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 8.443,40, oltre interessi legali. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore violazione o giorno di ritardo. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato. Il TAR ha verificato la proponibilità del ricorso: la sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria risultava passata in giudicato, il titolo era stato notificato al Ministero e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza per dare attuazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e ha considerato rispettati i termini processuali e il termine di 120 giorni decorrente dalla notifica del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione. Non risultando provata l'esecuzione del giudicato, ha ordinato al Ministero di adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale inerzia, il Direttore della competente Direzione generale del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza; il compenso commissariale è stato fissato in euro 500,00 a carico del Ministero. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all'effettivo adempimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine di 60 giorni assegnato al Ministero. Le spese del giudizio, pari a euro 700,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato, comprese quelle rese dal giudice ordinario nei casi previsti dal codice del processo amministrativo.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Disciplina le condizioni processuali del ricorso di ottemperanza, ritenute rispettate nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia dell'amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali
La penalità di mora può essere applicata anche per l'inottemperanza a condanne pecuniarie; ha funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria, e non è manifestamente iniqua se parametrata agli interessi legali.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha verificato il rispetto del dimezzamento dei termini processuali applicabile al rito camerale.
art. 115, comma 2, c.p.a.
Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali possono costituire titolo esecutivo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione per il pagamento di somme di denaro non può essere iniziata prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla PA.
art. 2697 c.c.
Incombe sull'amministrazione debitrice l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto risultante dal titolo esecutivo o dal giudicato.
art. 91 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato resa dal giudice ordinario, quando il giudicato impone alla pubblica amministrazione un'attività esecutiva o provvedimentale.
- Quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuta esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro è applicabile la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché essa ha funzione sanzionatoria e coercitiva e non risarcitoria.
- La penalità di mora per una condanna pecuniaria decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e può essere quantificata in misura pari agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua.
- Nel giudizio di ottemperanza, spetta all'amministrazione debitrice provare l'eventuale fatto estintivo del diritto riconosciuto dal titolo esecutivo o dal giudicato.
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