Sentenza del 09/06/2015 n. 3218 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Ripresa a tassazione di addebiti bancari ingiustificati - Scritture contabili correttamente tenute - Prova contraria - Sussiste. Ripresa a tassazione di costi illegittimamente dedotti - Scritture contabili correttamente tenute - Costo dedotto l'anno precedente - Importo fuori campo di accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento emesso a seguito di un processo verbale di constatazione e di indagini bancarie autorizzate. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione alcuni addebiti bancari ritenuti ingiustificati e costi considerati illegittimamente dedotti. La contribuente ha dimostrato, tramite scritture contabili regolarmente tenute e puntuali annotazioni, la riconducibilità degli addebiti a operazioni effettive e la corretta imputazione temporale dei costi. Ha inoltre provato che uno degli importi contestati era stato dedotto nell’annualità precedente e non in quella oggetto di accertamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Roma ha ritenuto illegittima la ripresa a tassazione degli addebiti bancari, poiché le scritture contabili consentivano di ricostruirne lo storico e fornivano una prova contraria idonea a superare la presunzione prevista dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973. È stata inoltre dichiarata nulla la ripresa relativa agli importi riferibili all’annualità precedente, in quanto non risultavano dedotti nell’anno accertato e quindi non concorrevano alla determinazione del reddito d’impresa di tale periodo.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
Le risultanze delle indagini bancarie possono fondare una presunzione a carico del contribuente, ma questa può essere superata mediante prova contraria adeguata, analitica e coerente, anche attraverso scritture contabili regolarmente tenute e documentazione idonea a giustificare i movimenti.
Massime di principio
- Le presunzioni derivanti dalle indagini bancarie non sono assolute: il contribuente può superarle dimostrando puntualmente l’origine, la destinazione e la corretta contabilizzazione degli addebiti o degli altri movimenti contestati.
- La regolare tenuta delle scritture contabili, se accompagnata da annotazioni specifiche e verificabili, può costituire una prova contraria sufficiente rispetto alle contestazioni dell’Amministrazione finanziaria.
- L’Amministrazione deve rispettare il principio di competenza e l’esatta annualità fiscale: non può recuperare in un periodo d’imposta un costo dedotto, o comunque rilevante, in un’annualità diversa.
- In caso di contestazioni bancarie, è opportuno conservare e produrre estratti conto, fatture, registrazioni contabili, causali e ogni documento che consenta di ricostruire con precisione le operazioni.
- La prova contraria deve essere concreta e analitica; una contestazione generica dell’accertamento, senza riconciliazioni contabili o documentazione di supporto, normalmente non è sufficiente.
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