Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/06/2015 n. 177 - Comm. Trib. Prov. Arezzo

Riscossione - Iscrizione di ipoteca su beni compresi nel fondo patrimoniale - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l'iscrizione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale fosse illegittima ai sensi dell'art. 170 c.c., poiché tale norma limita l'esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, quando il creditore ne era consapevole. La contestazione si fondava quindi sull'asserita estensione del divieto di esecuzione anche all'iscrizione ipotecaria.

La decisione

La contestazione è stata respinta. L'art. 170 c.c. impedisce, alle condizioni previste, l'esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale, ma non vieta l'iscrizione di ipoteca. L'ipoteca ha natura cautelare e conservativa e costituisce un atto prodromico, non ancora parte integrante, dell'espropriazione esattoriale. Pertanto, l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è stata ritenuta legittima, anche se l'eventuale successiva espropriazione dovrà rispettare i limiti dell'art. 170 c.c.

Norme richiamate

  • Art. 170 del codice civile

    l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia

    La norma limita l'esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale e sui relativi frutti, ma non stabilisce un divieto di iscrizione ipotecaria.

  • Sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, 18 settembre 2014, n. 19667

    non può essere considerata quale mezzo preordinato all'espropriazione esattoriale che si inserisce nel processo esecutivo quale mezzo di realizzazione del credito, ma è semplicemente atto prodromico all'espropriazione e non parte di essa

    L'iscrizione ipotecaria è qualificata come misura cautelare e conservativa, distinta dall'espropriazione forzata vera e propria; per questo non è direttamente impedita dai limiti previsti dall'art. 170 c.c.

Massime di principio

  • Il fondo patrimoniale non rende i beni completamente immuni dalle pretese creditorie: l'art. 170 c.c. pone limiti principalmente all'esecuzione forzata, non necessariamente agli atti cautelari o conservativi.
  • L'iscrizione di ipoteca può essere legittima anche su beni compresi nel fondo patrimoniale, perché precede l'espropriazione e non coincide con essa.
  • Per impedire una successiva espropriazione occorre dimostrare i presupposti dell'art. 170 c.c., inclusi l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
  • La legittimità dell'ipoteca non implica automaticamente la legittimità della successiva vendita forzata: quest'ultima deve essere valutata autonomamente alla luce dei limiti del fondo patrimoniale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.