Sentenza del 09/06/2015 n. 898 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Appello incidentale - procedimento - obbligo di deposito della copia dell'appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale - sussiste. Diniego implicito di istanza di definizione agevolata - impugnabilità - esclusione. Diniego di istanza di definizione agevolata - obbligo di motivazione - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, l'obbligo dell'appellante incidentale di depositare una copia dell'appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale che aveva pronunciato la sentenza e, dall'altro, l'impugnabilità del diniego, anche implicito, di un'istanza di definizione agevolata. Il giudice ha chiarito che l'obbligo di deposito sussiste quando l'appello incidentale è autonomo, perché diretto contro un capo della sentenza diverso da quello impugnato in via principale e suscettibile di passare in giudicato. Quanto alla definizione agevolata, è impugnabile soltanto il diniego espresso; il diniego implicito non costituisce un atto autonomamente impugnabile. Tuttavia, il diniego espresso deve essere adeguatamente motivato.
La decisione
L'appello incidentale autonomo era soggetto all'obbligo di deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. È stata esclusa l'impugnabilità del diniego implicito dell'istanza di definizione agevolata, mentre è stato affermato l'obbligo dell'Amministrazione di motivare adeguatamente il diniego espresso. L'esito complessivo è quindi favorevole all'Amministrazione quanto all'inammissibilità dell'impugnazione del diniego implicito, ma favorevole al contribuente sul principio dell'obbligo di motivazione del diniego espresso.
Norme richiamate
Art. 19, lett. h), D.lgs. n. 546 del 1992
Sono impugnabili gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nella lett. h) e, nel contesto richiamato dalla sentenza, il diniego espresso dell'istanza di definizione agevolata.
La norma è stata interpretata nel senso che soltanto il diniego espresso dell'istanza di definizione agevolata è autonomamente impugnabile; il diniego implicito non può essere impugnato autonomamente.
Art. 7, legge n. 212 del 2000
Gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati.
Il diniego dell'istanza di definizione agevolata deve contenere una motivazione adeguata, comprensibile e idonea a rendere note le ragioni della decisione amministrativa.
Norme sul deposito dell'appello incidentale nel processo tributario
L'appellante incidentale tempestivo deve depositare copia dell'appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale quando l'impugnazione è autonoma, cioè riguarda un capo distinto della sentenza che potrebbe altrimenti diventare definitivo.
Massime di principio
- Quando l'appello incidentale contesta un capo della sentenza diverso da quello impugnato in via principale, deve essere trattato come un'impugnazione autonoma e deve rispettare anche gli specifici obblighi di deposito previsti dalla procedura.
- Un silenzio o diniego implicito dell'Amministrazione non è normalmente sufficiente per proporre un'impugnazione autonoma se la legge individua come impugnabile soltanto un provvedimento espresso.
- Per contestare validamente un diniego di definizione agevolata è necessario che l'Amministrazione abbia adottato un atto espresso e motivato.
- La motivazione dell'atto amministrativo deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni del diniego e di predisporre adeguatamente la propria difesa.
- La mancata impugnazione specifica di un capo autonomo della sentenza può consentirne il passaggio in giudicato; per evitarlo, l'impugnazione incidentale deve essere tempestiva e formalmente completa.
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