Sentenza n. 4461/2026 - Napoli, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto questorile di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione e mancata concretizzazione degli elementi ostativi. Ha sostenuto che le condanne penali non potessero determinare automaticamente il diniego, senza considerare la durata del soggiorno in Italia, le prospettive di inserimento lavorativo e la successiva assoluzione in relazione a un diverso procedimento penale. Il provvedimento impugnato si fondava su due condanne definitive, tra cui una per i reati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità, nonché sull’esistenza di un procedimento penale pendente per atti persecutori.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la condanna definitiva per il reato previsto dall’art. 497-bis c.p. costituisse causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, trattandosi di reato compreso tra quelli per i quali l’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza. Secondo il Collegio, tale disciplina comporta, in via generale, un automatismo fondato sulla valutazione legislativa ex ante della pericolosità della condotta. L’automatismo può essere mitigato dalla valutazione dei vincoli familiari, dei legami con il Paese d’origine e della durata del soggiorno in Italia quando ricorrano i presupposti previsti dall’art. 5, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. 286/1998. Nel caso concreto, tuttavia, non risultavano legami familiari rilevanti e la condanna ostativa era stata ulteriormente corroborata da una seconda condanna. L’assoluzione relativa al diverso reato di atti persecutori non incideva sulla causa ostativa già integrata dalla condanna definitiva. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione; il TAR ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego alla luce della condanna ostativa e degli ulteriori elementi considerati dall’Amministrazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano i requisiti per l’ingresso e il soggiorno. In presenza dei presupposti normativi, la disciplina deve essere coordinata con la valutazione dei vincoli familiari, dei legami con il Paese d’origine e della durata del soggiorno.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La condanna, anche non definitiva, per i reati richiamati dalla disposizione costituisce causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno; per il reato considerato nel caso concreto opera una valutazione legislativa ex ante della pericolosità.
art. 497-bis c.p.
La condanna per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi rientra tra le fattispecie ostative richiamate dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.
art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.
Il richiamo ai reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza concorre a delimitare le fattispecie ostative ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.
art. 8 CEDU
La tutela della vita familiare impone, nei casi in cui siano presenti vincoli familiari rilevanti, il bilanciamento tra sicurezza pubblica e unità familiare.
Massime di principio
- La condanna, anche non definitiva, per uno dei reati richiamati dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 costituisce, in via generale, causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto il legislatore ha effettuato ex ante la valutazione della pericolosità della condotta.
- In presenza di una condanna per reato ostativo, l’Amministrazione è normalmente vincolata al diniego del titolo, senza dover svolgere una rinnovata valutazione discrezionale della pericolosità sociale, salvo i casi in cui operino le garanzie riferite ai vincoli familiari previste dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.
- Quando ricorrano legami familiari rilevanti, l’Amministrazione deve bilanciare l’interesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica con la vita familiare dello straniero, considerando l’effettività dei vincoli familiari, i legami con il Paese d’origine e, per chi soggiorni già in Italia, la durata del soggiorno.
- L’assenza di legami familiari rilevanti consente di applicare la causa ostativa derivante dalla condanna senza procedere al bilanciamento previsto dall’art. 5, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. 286/1998.
- L’assoluzione intervenuta in relazione a un procedimento penale diverso non elimina la causa ostativa derivante da una precedente condanna definitiva per un reato ricompreso nell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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