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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25493/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse indeducibile perché meramente reiterativo di questioni già valutate in appello e non accompagnato da un'effettiva analisi critica della motivazione impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un solo motivo: erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale, che egli assumeva fondata sul solo racconto della persona offesa. La Corte di cassazione rileva però che la censura è sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Viene inoltre osservato che la motivazione sul punto esiste ed è logicamente coerente, con adeguata valutazione degli elementi costitutivi dei reati contestati e dell'attendibilità della persona offesa, corroborata da numerosi riscontri estrinseci.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    La sentenza impugnata viene richiamata solo indirettamente come decisione che aveva già verificato la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati; dal testo dell'ordinanza non è però possibile ricostruire con certezza gli specifici articoli di incriminazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile perché il motivo è privo di specifica critica e riproduttivo di censure già disattese, dunque non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione quando la motivazione censurata sia concretamente esistente, logicamente coerente e supportata da una disamina dei dati probatori.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa è insindacabile in sede di legittimità se il giudice di merito la abbia sorretta da argomentazioni non manifestamente illogiche e da riscontri estrinseci.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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