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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12412/2025 del 10/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso IRES presentata da una società per l'anno d'imposta 2010, collegata alla detassazione prevista per gli investimenti ambientali ex art. 6, commi 13-19, L. 388/2000, in relazione all'acquisto di un impianto fotovoltaico con accesso alla tariffa incentivante del secondo Conto Energia. La società, dopo chiarimenti normativi sopravvenuti e una perizia tecnica sulla quota ambientale dell'investimento, ha chiesto il rimborso ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 602/1973; il silenzio dell'Ufficio ha determinato il ricorso. La C.T.P. aveva accolto la domanda della contribuente, la C.T.R. aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo illegittimo il diniego, e l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo d'appello relativo alla tardività dell'opzione per l'agevolazione dopo l'abrogazione del 26 giugno 2012; 2) omessa motivazione ex art. 132 c.p.c. sul medesimo motivo; 3) violazione/falsa applicazione dell'art. 6 L. 388/2000 e dell'art. 23, commi 7 e 11, D.L. 83/2012, sostenendo che la società non potesse beneficiare della Tremonti ambiente perché non aveva attivato alcun procedimento o dichiarato tempestivamente l'opzione prima dell'abrogazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la C.T.R. aveva comunque esaminato il motivo di gravame e lo aveva implicitamente respinto nel rigetto complessivo dell'appello; quanto al secondo motivo, ha riconosciuto la carenza di motivazione ma ha corretto la motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 384 c.p.c., richiamando il principio di economia processuale e la funzione nomofilattica. Sul terzo motivo, la Corte ha confermato che il beneficio fiscale della c.d. Tremonti ambiente non presuppone l'avvio di uno specifico procedimento amministrativo, ma opera se l'investimento ambientale è stato effettuato prima dell'abrogazione della norma; poiché l'investimento era stato realizzato nel 2010 e la domanda di rimborso era stata presentata nel 2013, la tempestività andava valutata secondo i termini dell'art. 38 d.P.R. 602/1973. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché il motivo di appello doveva intendersi implicitamente respinto nel contesto del rigetto complessivo dell'impugnazione.

  • art. 132 c.p.c.

    È stata riconosciuta una carenza motivazionale sul punto, ma la Corte ha ritenuto di poter correggere la motivazione della decisione senza cassarla, in presenza di un corretto esito in diritto.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha affermato che può correggere la motivazione della sentenza impugnata anche in presenza di error in procedendo, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, in nome dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo.

  • art. 6, commi 13-19, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    Il beneficio per investimenti ambientali consiste nella detassazione della quota di reddito destinata all'investimento ambientale; non richiede, di per sé, l'avvio di un procedimento amministrativo specifico.

  • art. 6, comma 15, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    L'investimento ambientale è quello relativo a immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni all'ambiente, con esclusione degli investimenti dovuti ad obblighi di legge e con calcolo secondo approccio incrementale.

  • art. 23, commi 7 e 11, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    L'abrogazione delle disposizioni agevolative è salva per i procedimenti già avviati prima dell'entrata in vigore del decreto; tuttavia, nel caso esaminato, la Corte ha escluso che fosse necessario un procedimento amministrativo preventivo per conservare il beneficio.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La domanda di rimborso va valutata con riferimento ai termini previsti da questa disposizione, trattandosi di richiesta di restituzione dell'imposta indebitamente versata o non dovuta.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    È richiamato a sostegno del principio di ragionevole durata del processo e dell'economia processuale.

Massime di principio

  • La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato il motivo di gravame e lo abbia respinto implicitamente nella decisione complessiva.
  • In presenza di una decisione corretta nel risultato di diritto e di fatti già acquisiti, la Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla, anche se è denunciato un vizio motivazionale.
  • Il beneficio fiscale per investimenti ambientali previsto dalla c.d. Tremonti ambiente opera per effetto della realizzazione dell'investimento in un periodo in cui la norma è vigente e non presuppone l'attivazione di un autonomo procedimento amministrativo di concessione.
  • Quando l'agevolazione fiscale si traduce in una detassazione connessa a un investimento già effettuato prima dell'abrogazione della norma, la domanda di rimborso va scrutinata secondo i termini ordinari dell'istanza restitutoria previsti dalla disciplina del rimborso.
  • L'abrogazione della norma agevolativa non esclude il beneficio per gli investimenti già realizzati anteriormente, se la fattispecie sostanziale si è perfezionata quando la disciplina era ancora efficace.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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