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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7232/2021 del 15/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva ritenuto che l'Avv. Giuseppe Pagliaro non fosse tenuto all'iscrizione alla Gestione separata per i periodi in cui aveva prodotto redditi inferiori ai minimi previsti per l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Cassa Nazionale Forense. L'INPS ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe attribuito carattere decisivo al fatto che il reddito annuo fosse inferiore a euro 5.000,00 (art. 44 d.l. n. 269/2003), senza considerare altri elementi fattuali acquisiti nel processo, come l'apertura di partita IVA e il mancato inserimento del reddito da lavoro autonomo tra i "redditi diversi" ai fini fiscali, e ha dedotto la violazione delle norme che regolano l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata (art. 2 comma 26 L. n. 335/1995 e relative disposizioni di interpretazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i periodi in cui il reddito prodotto dall'avvocato era inferiore alla soglia indicata. La Corte di legittimità ha precisato che l'obbligo di iscrizione è ancorato al requisito dell'abitualità dell'esercizio professionale, che va accertato in fatto valorizzando presunzioni come l'iscrizione all'albo, la partita IVA, le dichiarazioni fiscali e l'organizzazione dell'attività, ma senza trasformare tali presunzioni in presunzioni iuris et de iure. Ha inoltre osservato che un reddito annuo inferiore a euro 5.000,00 può costituire un indizio rilevante per escludere l'abitualità, purché l'accertamento sia complessivo e non meccanico. L'INPS non ha dimostrato in quale sede e con quali atti fossero stati prodotti nel processo gli elementi che asseriva esistessero (partita IVA, modalità fiscali), rendendo inammissibile quella parte della censura. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. Spese a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • L. n. 335/1995, art. 2, comma 26

    "soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi..."

    Stabilisce l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per chi esercita abitualmente (anche non esclusivamente) attività professionale; l'abitualità è requisito di fatto da accertare e non presunzione automatica.

  • D.L. n. 269/2003 (conv. L. n. 326/2003), art. 44

    "soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000"

    Introduce la soglia di euro 5.000 per l'assoggettamento a contribuzione delle prestazioni occasionali: redditi superiori a tale soglia rendono obbligatoria l'iscrizione per occasionali, mentre per l'abitualità il criterio è diverso (modo di esercizio dell'attività).

  • D.L. n. 98/2011 (conv. L. n. 111/2011), art. 18 (interpretazione autentica)

    citata nella sentenza quale interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26 della L. n. 335/1995

    Conferma la portata dell'obbligo di iscrizione per l'esercizio abituale della professione; la norma e la giurisprudenza collegano l'iscrizione all'abitualità dell'attività non alla sola produzione di reddito oltre la soglia.

  • D.Lgs. n. 276/2003, art. 61, comma 3

    "sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali"

    Disciplina di favore nel diritto del lavoro per committenti e prestatori; non costituisce presunzione legale circa l'abitualità ai fini della Gestione separata.

  • D.Lgs. n. 276/2003, art. 69-bis, comma 3

    "prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale"

    Esclude la presunzione di continuità ai fini fiscali per determinate professioni; opera nel rapporto fiscale e contrattuale ma non impone automaticamente la qualificazione come "abituale" per fini previdenziali.

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo dipende dall'abitualità dell'esercizio professionale: l'abitualità è fattispecie di fatto da accertare caso per caso.
  • La soglia di euro 5.000,00 annuali prevista per le prestazioni occasionali è rilevante per qualificare le prestazioni occasionali ma non sostituisce l'accertamento dell'abitualità: un reddito inferiore a 5.000 può essere un indizio di occasionalità, non la prova definitiva.
  • Elementi come partita IVA, modalità di fatturazione/dichiarazione fiscale, iscrizione all'albo e l'organizzazione materiale dell'attività sono presunzioni utili per valutare l'abitualità, ma non costituiscono una presunzione iuris et de iure; vanno ponderati nel loro complesso.
  • Norme del diritto del lavoro o fiscali che escludono presunzioni di continuità per le professioni iscritte ad albi non hanno automaticamente efficacia probatoria per i fini previdenziali: non possono trasformarsi in regole assolute circa l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
  • Se l'ente previdenziale intende contestare la qualificazione "occasionale" invocando elementi come partita IVA o dichiarazioni fiscali, deve produrre e documentare concretamente tali elementi nel processo; altrimenti la censura risulta inammissibile o infondata.

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