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Legge

L.R. Piemonte 1/2019

Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.[1]

Normativa regionaleL.R. Piemonte 1/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina la disciplina piemontese su programmazione agricola, interventi di sostegno, multifunzionalità, agriturismo, qualità delle produzioni, bonifica e irrigazione, banca della terra, agenda digitale e controlli/sanzioni. Molte parti sono operative solo dopo regolamenti, deliberazioni o programmi regionali; alcune norme finanziarie e transitorie sono riferite a esercizi 2019-2021 e oggi hanno rilievo limitato.

Riordino della normativa piemontese in materia di agricoltura, sviluppo rurale e settori connessi

Riordino della normativa agricola e rurale piemontese

La legge disciplina in modo organico agricoltura, sviluppo rurale e settori collegati nel territorio della Regione Piemonte. Definisce finalità generali, strumenti di programmazione, interventi di sostegno, regole per multifunzionalità e agriturismo, tutela della qualità e della biodiversità, bonifica e irrigazione, digitalizzazione amministrativa, controlli, sanzioni e norme transitorie.

Finalità generali e principi di intervento

La Regione concorre, insieme a Unione europea e Stato, al rafforzamento della competitività sostenibile del sistema agroalimentare e rurale piemontese, alla valorizzazione dell’impresa agricola e all’innovazione tecnologica, alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e del paesaggio, allo sviluppo delle aree rurali e montane e alla promozione della multifunzionalità dell’agricoltura. Le politiche regionali devono rispettare sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e semplificazione, favorire l’integrazione di filiera e le reti d’impresa, e operare in leale collaborazione con i soggetti pubblici competenti e con le parti economiche e sociali.

Definizioni e partecipazione

La legge rinvia a un allegato per le definizioni rilevanti e consente alla Giunta regionale di aggiornarle con deliberazione. È istituito un Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale, con funzione consultiva, articolabile in tavoli di filiera, tavoli tematici e altri organismi collegiali; la partecipazione è gratuita. I comuni possono inoltre istituire Commissioni consultive comunali per l’agricoltura, anch’esse a titolo gratuito. La Regione può aderire a organismi e reti internazionali in materia agricola.

Programmazione regionale degli interventi

La Regione esercita la funzione di programmazione tramite il Programma regionale degli interventi, coerente con bilancio, DEFR, norme europee e statali e con le altre politiche di settore. Il Programma ha durata pluriennale, è aggiornato su base triennale e comunque non oltre cinque anni, e individua obiettivi, strategie, interventi, risorse, soggetti attuatori e modalità di sovvenzione. Gli interventi per la ripresa produttiva dopo calamità naturali ed eventi eccezionali sono oggetto di uno specifico programma, data la loro imprevedibilità. La Giunta definisce le modalità attuative degli interventi e può modificare l’elenco degli interventi dell’allegato B; gli atti che configurano aiuti di Stato sono soggetti a notifica europea salvo esenzioni o de minimis.

Modalità di sostegno e strumenti finanziari

Gli interventi regionali possono assumere la forma di contributi in conto capitale, premi, indennizzi, contributi in conto interessi, prestiti, conferimenti di capitale, garanzie e altre forme definite dalla Giunta. La Regione può attivare strumenti finanziari complementari alle sovvenzioni per favorire investimenti privati e istituzioni finanziarie, definendo risorse, accesso e gestione dei fondi. Può inoltre cofinanziare progetti inseriti in programmi statali, se coerenti con la programmazione agricola regionale.

Servizi regionali e attività di supporto all’agricoltura

La Regione può svolgere direttamente o affidare a terzi attività di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, trasferimento tecnologico, informazione, formazione, consulenza agricola, assistenza UMA e altri interventi previsti dalla programmazione. Può operare tramite enti strumentali, in house, organismi di ricerca, strutture di sviluppo, consulenze specialistiche, società scientifiche e CAA. Il Laboratorio agrochimico regionale gestisce le analisi di terreni, matrici organiche, acque irrigue, vegetali e fitofarmaci, anche a pagamento secondo tariffario regionale.

Interventi per calamità, rischio e prevenzione

La Giunta delimita i territori colpiti da calamità naturali, eventi eccezionali e avversità atmosferiche e disciplina la segnalazione dei danni. La Regione può anticipare gli interventi compensativi previsti dal d.lgs. 102/2004, realizzare lavori di pronto intervento e intervenire anche in aree non formalmente delimitate. In materia di gestione del rischio, la Regione può sostenere premi assicurativi, contributi ai fondi di mutualizzazione, strumenti di stabilizzazione del reddito e azioni di prevenzione dei danni da calamità, eventi catastrofici, incidenti ambientali, fauna selvatica, epizoozie e organismi nocivi.

Gestione delle risorse pastorali, materiale vivaistico e sistemazioni agrarie

La Giunta disciplina l’affitto e la concessione d’uso di pascoli montani e malghe pubbliche, e adotta indirizzi per la conservazione e il miglioramento degli agro-ecosistemi pascolivi. La Regione realizza o affida la gestione del CEPREMAVI per la premoltiplicazione del materiale viticolo certificato e può sostenere centri per la premoltiplicazione vivaistica di specie arboree, da frutto o da legno. Promuove inoltre sistemazioni agrarie e tradizionali per prevenire rischi idrogeologici e conservare il paesaggio; il divieto di abbruciamento dei residui vegetali può essere derogato, entro limiti temporali e territoriali definiti, solo per motivate ragioni e secondo i limiti fissati dalla normativa statale e regionale. La Giunta deve fissare criteri e linee guida attuative.

Classificazione del territorio

Ai fini della legge, la classificazione del territorio regionale richiama una storica deliberazione del Consiglio regionale; la Giunta può proporne modifiche al Consiglio. È abrogato l’articolo 13 della l.r. 63/1978.

Multifunzionalità agricola e agricoltura sociale

La legge valorizza la multifunzionalità come insieme di funzioni economiche, ambientali e sociali dell’impresa agricola. Le attività diverse da quella agricola, se svolte dall’imprenditore agricolo, sono considerate attività connesse. L’agricoltura sociale è riconosciuta e promossa in attuazione della legge statale 141/2015; sono previste la definizione di fattorie sociali, un elenco regionale e un Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale. La Giunta deve adottare un regolamento attuativo entro un anno per disciplinare requisiti, iscrizione, marchio, osservatorio e riconoscimento degli operatori.

Fattorie didattiche e presidio agricolo di prossimità

Le fattorie didattiche sono imprese agricole che svolgono attività educative sul mondo rurale, sul consumo consapevole e sui cicli produttivi; l’avvio richiede SCIA telematica, formazione obbligatoria e iscrizione in un elenco regionale. La Giunta deve stabilire, entro un anno, requisiti, modalità operative, elenco e marchio. Il presidio agricolo di prossimità consente all’impresa agricola di offrire spazi polivalenti e servizi di varia natura per rispondere ai bisogni quotidiani della popolazione e aumentare il presidio antropico rurale. Anche in questo caso è necessaria SCIA e iscrizione in un elenco regionale; il regolamento attuativo deve essere adottato entro 180 giorni.

Procedura di segnalazione, sospensione e cessazione delle attività multifunzionali

Per agricoltura sociale, fattorie didattiche e presidio agricolo di prossimità la SCIA va presentata telematicamente al SUAP; le variazioni vanno comunicate entro 10 giorni. In mancanza di SCIA o in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti, il comune può disporre sospensione fino a 60 giorni e poi cessazione; la sospensione volontaria non può superare 180 giorni, prorogabili di altri 180. Sono previste sanzioni e obblighi di comunicazione agli enti territoriali e all’ASL. Le attività possono costituire organizzazioni di produttori per prodotti dell’agricoltura sociale, nel rispetto della normativa sui mercati agroalimentari.

Apicoltura

La Regione tutela e sviluppa l’apicoltura, ne valorizza i prodotti, riconosce la funzione di impollinazione e disciplina il nomadismo. La Giunta deve adottare un regolamento entro 180 giorni per definire soggetti, Centro apistico regionale, nozione di sciame o nucleo e linee guida sul nomadismo. Gli apicoltori devono rispettare distanze minime dagli apiari, aggiornare il censimento apistico, comunicare malattie, tenere un libretto sanitario, registrare le movimentazioni del materiale vivo e osservare il divieto di usare fitosanitari dannosi per le api in fioritura, con estensione a melata e secrezioni nettarifere in certe condizioni. La Regione può istituire zone di rispetto per la selezione delle api regine.

Agriturismo e ospitalità rurale familiare

L’agriturismo comprende ricezione e ospitalità esercitate dall’imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l’attività agricola. Sono previste attività di ospitalità, somministrazione pasti, degustazioni, attività ricreative, culturali, didattiche e sportive, anche con servizi di asporto o consegna a domicilio entro i limiti stabiliti. Il reddito agrituristico, ai fini non fiscali, è considerato reddito agricolo. La legge disciplina i criteri di prevalenza dell’attività agricola, la connessione, la verifica tramite relazione/autocertificazione e i parametri tecnici per il calcolo del rapporto. L’ospitalità rurale familiare è riservata a imprenditore agricolo professionale, coltivatore diretto e familiari, nella parte abitativa del fabbricato rurale, con limite di dieci persone al giorno e incompatibilità con altre forme ricettive. Sono regolati alloggi agrituristici, spazi per campeggio, requisiti degli immobili, norme igienico-sanitarie, accessibilità e piscine. L’esercizio dell’attività agrituristica richiede SCIA telematica al SUAP e possesso dei requisiti di pubblica sicurezza, prevenzione incendi e requisiti tecnico-edilizi e igienico-sanitari.

Marchi, classificazione e denominazioni dell’agriturismo

L’uso delle denominazioni “agriturismo” e “ospitalità rurale familiare” è riservato ai soggetti legittimati. È ammessa la denominazione “posto tappa” per strutture situate lungo itinerari riconosciuti dalla Regione, con ulteriori requisiti definiti dal regolamento. Le aziende agrituristiche sono classificate secondo standard qualitativi minimi e adottano un marchio grafico; l’ospitalità rurale familiare ha un marchio specifico. La Giunta deve stabilire modalità di classificazione, uso del marchio, requisiti professionali del personale e periodo di apertura annuale o stagionale.

Valorizzazione delle produzioni agricole, qualità e filiere

La Regione promuove prodotti agricoli e agroalimentari di qualità superiore, il paesaggio rurale piemontese, le filiere e la tracciabilità dei prodotti tramite una piattaforma informatica multifunzionale open source. Valorizza inoltre Enoteche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali, Strade tematiche e Distretti del cibo. Il sistema di qualità delle produzioni agricole e agroalimentari è istituito con regolamenti attuativi che disciplinano disciplinari di produzione, etichettatura, controlli, logo, adesione e autorizzazioni all’uso del marchio.

Piattaforma informatica multifunzionale e Distretti del cibo

La Regione promuove una piattaforma digitale distribuita per informare i consumatori su origine, natura, composizione e qualità dei prodotti, con adesione volontaria degli operatori della filiera. La Giunta deve definirne entro 180 giorni requisiti tecnici, performance, sicurezza e modalità di accesso. La Regione individua i Distretti del cibo ai sensi del d.lgs. 228/2001; il regolamento di individuazione e la disciplina devono essere adottati entro 180 giorni. I distretti rurali e agroalimentari di qualità già riconosciuti confluiscono nei Distretti del cibo.

Educazione al cibo e orientamento ai consumi

La Regione promuove il consumo alimentare consapevole, la conoscenza del territorio rurale e la sostenibilità. La Giunta approva linee guida per l’educazione al cibo, l’orientamento ai consumi, la valorizzazione delle fattorie didattiche e degli agriturismi e la promozione di stili di vita sostenibili.

Biodiversità agricola e alimentare

La Regione promuove la tutela e valorizzazione della biodiversità agricola e alimentare, sostiene agricoltori e allevatori custodi e i centri di conservazione ex situ, e promuove progetti di recupero e trasmissione delle conoscenze sulle risorse genetiche locali a rischio di estinzione o erosione genetica.

Birra agricola, piante officinali e specie spontanee

La Regione favorisce la produzione di birra agricola piemontese da parte delle imprese agricole. In materia di piante officinali, la Giunta stabilisce modalità di formazione, aggiornamento professionale e consulenza aziendale. La raccolta di specie spontanee ad uso alimentare è promossa dalla Regione, che disciplina formazione dei raccoglitori e modalità di raccolta.

Lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti aziendali

La legge agevola la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale destinati alla degustazione in azienda e alla vendita diretta nel mercato locale piemontese. Sono destinatari imprenditori agricoli, coltivatori diretti e cooperative agricole di produzione primaria. Le attività si svolgono nel rispetto delle norme igienico-sanitarie europee e sono soggette a notifica sanitaria al SUAP. Possono essere svolte nei locali dell’azienda o dell’abitazione dell’imprenditore, senza mutamento di destinazione d’uso; è consentito l’uso della cucina domestica a condizioni specifiche, purché le lavorazioni siano distinte dall’uso domestico. La Giunta deve approvare linee guida per l’autocontrollo.

Contrasto alle frodi agroalimentari

La Regione istituisce un sistema di contrasto alle frodi e alle pratiche ingannevoli lungo tutta la filiera agroalimentare. Si avvale dei Servizi antisofisticazione agroalimentare (SAA), istituisce un Comitato regionale, un Ufficio regionale di coordinamento, un programma annuale di intervento e un portale per la raccolta delle informazioni. Le imprese oggetto di monitoraggio ricevono un documento riassuntivo dei dati raccolti, da consolidare entro 30 giorni. In caso di criticità o emergenze possono essere attivate vigilanze straordinarie.

Bonifica e irrigazione

La bonifica e l’irrigazione sono considerate mezzi permanenti per lo sviluppo agricolo, la tutela del suolo, la regolazione delle acque e la salvaguardia ambientale. La legge riconosce consorzi di bonifica ed enti irrigui come organismi idonei alla gestione della risorsa idrica. Sono disciplinati ambiti territoriali, comprensori di bonifica, irrigui e interregionali, e il principio per cui in ciascun comprensorio opera un solo consorzio di bonifica e, per ciascun comprensorio irriguo, un solo organismo gestore autorizzato. Il regolamento attuativo deve disciplinare funzioni, partecipazione, istituzione e modifica dei consorzi, catasto consortile, concessioni, violazioni, opere e contributi, organi, vigilanza e obblighi di trasparenza.

Enti irrigui e finanziamenti

Sono riconosciuti vari enti irrigui: consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo, consorzi di miglioramento fondiario, consorzi di irrigazione e bonifica, coutenze irrigue, consorzi di secondo grado, consorzi concessionari e altri consorzi irrigui. È prevista una fase transitoria con conferma dei riconoscimenti esistenti fino al nuovo riordino. La Regione può concedere contributi in conto capitale fino al 100% per ricerca, raccolta e distribuzione delle acque, attrezzature software, laghetti artificiali e sistemazioni idraulico-agrarie, oltre a contributi di anticipazione per la progettazione. Possono essere finanziati anche interventi improcrastinabili per la funzionalità e sicurezza del servizio irriguo.

Razionalizzazione fondiaria e banca regionale della terra

La razionalizzazione fondiaria mira a contrastare la frammentazione, consolidare il tessuto sociale rurale, creare occupazione, favorire i giovani agricoltori e prevenire il dissesto idrogeologico. La Giunta deve definire linee guida, adempimenti e procedure entro 180 giorni. La Banca regionale della terra raccoglie, in un sistema informativo liberamente consultabile, terreni silenti, incolti, abbandonati e altri beni agricoli pubblici e privati disponibili per vendita, locazione o comodato. I beni iscritti restano destinati alle attività agricole e non possono cambiare destinazione d’uso, salvo opere di pubblica utilità. I comuni e le unioni di comuni devono effettuare il censimento dei terreni entro tre anni e aggiornarlo ogni tre anni; la Regione può esercitare potere sostitutivo. L’assegnazione dei terreni incolti o abbandonati è delegata ai medesimi enti locali e avviene in favore di imprenditori agricoli e associazioni fondiarie sulla base di piani di gestione e graduatorie.

Agenda digitale agricola, SIAP, anagrafe e archivio digitale

L’Agenda digitale per l’agricoltura piemontese individua interventi per semplificazione amministrativa, interoperabilità delle banche dati, fruizione pubblica dei dati, commercio digitale, formazione alla cittadinanza digitale, banda larga nelle zone rurali e innovazione tecnologica. Il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) è lo strumento regionale per la gestione telematica dei procedimenti in materia agricola e di sviluppo rurale. È integrato con SIAN e SIRe e comprende l’Anagrafe agricola del Piemonte, il fascicolo aziendale, il sistema territoriale di riferimento, l’archivio digitale dei procedimenti e lo schedario viticolo. I procedimenti sono gestiti esclusivamente in modalità telematica; istanze, dichiarazioni e comunicazioni avvengono tramite SIAP, con firma digitale o grafometrica qualificata o tramite SPID. La cabina tecnica di regia interna coordina i rapporti tra Regione, ARPEA e CSI Piemonte.

Sistema informativo della bonifica e irrigazione

È istituito il SIBI per raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati, anche cartografici, su bonifica, irrigazione e territorio rurale, a supporto della trasparenza amministrativa e della programmazione. Opera in raccordo con i sistemi informativi regionali e statali.

Controlli, vigilanza e sanzioni generali

Le strutture regionali competenti esercitano i controlli sull’attuazione della legge, secondo modalità definite dalla Giunta; i controlli possono essere delegati a soggetti terzi indipendenti e qualificati. È istituito un elenco informatico dei controlli in agricoltura integrato nel SIAP. La Regione vigila sull’osservanza della legge e irroga le sanzioni amministrative salvo diversa previsione. Per le sanzioni pecuniarie proporzionali è previsto un minimo di 300 euro, salvo eccezioni, e si applica la disciplina della legge 689/1981 e della diffida amministrativa regionale.

Divieti e sanzioni sugli aiuti pubblici

Chi beneficia di aiuti regionali non può cumularli con altri benefici pubblici per lo stesso intervento, salvo diverse previsioni. Sono vietate dichiarazioni mendaci, omissioni di comunicazione, rifiuto di documenti, violazione del divieto di cumulo, impedimento dei controlli, alienazione o trasferimento dei beni agevolati prima dei termini e mancato rispetto di altri obblighi previsti negli atti concessori. La violazione comporta sanzione amministrativa da un trentesimo a un terzo dell’aiuto, sospensione del beneficio e, per le violazioni più gravi, revoca e recupero delle somme con interessi.

Misure e sanzioni fitosanitarie e vitivinicole

La struttura fitosanitaria regionale può istituire quarantene, imporre estirpazioni, vietare temporaneamente la messa a dimora di specie a rischio e prescrivere trattamenti, distruzioni e altre misure di contenimento. Le violazioni fitosanitarie sono sanzionate con importi specifici e possono determinare l’esecuzione coattiva delle misure e la sospensione dei contributi agricoli fino all’adempimento. In materia vitivinicola, il produttore deve mantenere la corrispondenza tra superfici vitate e schedario viticolo; sono previste sanzioni per ritardi e irregolarità nella regolarizzazione, con riduzioni se il ritardo è contenuto e se interviene spontanea regolarizzazione prima dei controlli.

Sanzioni in materia di apicoltura, multifunzionalità, agriturismo e qualità

Per l’apicoltura sono previste sanzioni per violazioni delle distanze, degli obblighi di registrazione, comunicazione e cartellonistica, del divieto di uso di prodotti nocivi alle api e degli altri obblighi igienico-sanitari. Per multifunzionalità, agricoltura sociale, fattorie didattiche e presidio di prossimità, il mancato rispetto degli obblighi di SCIA, comunicazioni, esposizione del logo, indicazione dei prodotti e divieti edilizi comporta sanzioni specifiche e, in caso di reiterazione, sospensione o cessazione dell’attività. Per agriturismo e ospitalità rurale familiare sono previste sanzioni per omissione della SCIA, violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicità, uso irregolare di marchi e denominazioni, superamento dei limiti ricettivi e delle percentuali di prodotti utilizzati, nonché per nuove costruzioni o utilizzo di fabbricati non conformi. Per il sistema di qualità delle produzioni agricole e agroalimentari, l’uso difforme del logo può comportare richiamo, sospensione o revoca dell’autorizzazione e sanzione pecuniaria.

Destinazione dei proventi sanzionatori

Le somme riscosse spettano, di regola, al soggetto competente all’irrogazione della sanzione. Fanno eccezione i proventi delle sanzioni per frodi agroalimentari, che spettano alla Regione.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

Fino all’adozione del nuovo Programma regionale degli interventi e dei regolamenti attuativi, continuano ad applicarsi varie discipline previgenti. Restano valide le procedure avviate sotto la normativa abrogata e, per alcune materie, sono mantenuti temporaneamente i vecchi strumenti di programmazione e le delimitazioni territoriali esistenti. La legge prevede un ampio elenco di abrogazioni, in parte immediate e in parte subordinate all’adozione dei nuovi regolamenti, interessando molte norme regionali precedenti in agricoltura, frodi, agriturismo, bonifica, irrigazione, apicoltura, distretti del cibo, piante officinali e altre materie connesse.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

La legge quantifica gli oneri per il 2019, 2020, 2021 e, per alcune spese, dal 2022 in avanti, indicando le coperture nel bilancio regionale già allocato nelle missioni agricoltura e servizi istituzionali. Le entrate da alcune sanzioni sono destinate a specifici capitoli di bilancio; quelle fitosanitarie finanziano il potenziamento delle attività di settore. L’entrata in vigore è condizionata all’approvazione della legge di bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

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