Salta al contenuto
Legge

L.R. Piemonte 5/2019

Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 5/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte campeggi, villaggi turistici, campeggi temporanei o mobili, garden sharing e aree per il turismo itinerante, definendone tipologie, requisiti, procedure di avvio, controlli e sanzioni. Prevede un regolamento attuativo entro 180 giorni e abroga la previgente normativa di settore, con applicazione ai soli interventi e attività nel territorio regionale.

Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante

Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante

La legge regionale del Piemonte riorganizza la materia delle strutture ricettive all'aperto e dell’ospitalità per il turismo itinerante. Definisce le tipologie di strutture, i servizi ammessi, gli adempimenti amministrativi, i requisiti tecnici e i controlli, con disciplina applicabile solo nel territorio piemontese.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione promuove e disciplina il turismo all’aperto per valorizzare lo sviluppo economico, sociale e occupazionale, riequilibrare i flussi turistici, sostenere le imprese del settore e favorire un’offerta sostenibile e accessibile. La legge si applica alle attività ricettive all’aperto gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale da associazioni ed enti senza scopo di lucro, nelle seguenti strutture:

  • campeggi;
  • villaggi turistici;
  • campeggi temporanei o mobili;
  • aree per il turismo itinerante.

Servizi ospitalità, servizi accessori e definizioni

Nei campeggi e villaggi turistici devono essere garantiti servizi essenziali come biancheria su richiesta, energia elettrica, acqua, riscaldamento nei periodi previsti, assistenza e ricevimento ospiti. Le strutture possono offrire, solo per gli ospiti, servizi pertinenziali come alimenti e bevande, esercizi commerciali e rimessaggio di mezzi di pernottamento; verso i non alloggiati si applica la disciplina del commercio.

Sono inoltre ammessi locali accessori e servizi complementari per benessere e relax, purché gestiti in modo complementare all’ospitalità. Il regolamento attuativo disciplina requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e accessibilità.

La legge definisce in modo puntuale equipaggio, piazzole, unità abitative fisse, mezzi mobili, allestimenti mobili, strutture edilizie leggere, manufatti e preingressi, demandando al regolamento attuativo le specifiche tecniche e funzionali.

Tipologie ricettive all'aperto

I campeggi sono strutture recintate che ospitano prevalentemente in piazzole attrezzate, con presenza residuale di unità abitative o allestimenti messi a disposizione dal gestore. I villaggi turistici, anch’essi recintati, ospitano prevalentemente in unità abitative fisse o allestimenti mobili forniti dal gestore, con uso residuale delle piazzole.

La distinzione tra campeggio e villaggio turistico dipende dalla prevalenza percentuale della capacità ricettiva:

  • campeggio, se gli alloggi messi a disposizione dal gestore sono inferiori al 30% della capacità totale;
  • villaggio turistico, se sono almeno il 30%.

Le strutture si distinguono anche in:

  • strutture di transito, per soggiorni di durata limitata con occupazione legata alla presenza effettiva;
  • strutture stanziali, con soggiorno fino a 12 mesi e comunque non oltre il periodo di apertura, e con almeno cinque piazzole riservate ai turisti in transito;
  • strutture miste, ove coesistono entrambe le forme.

Sono inoltre disciplinati i campeggi temporanei o mobili, destinati ad attività sociali, ricreative, culturali, educative e sportive su aree pubbliche o private, senza opere o interventi e con durata limitata all’evento.

Garden sharing

È consentito ai privati offrire ospitalità itinerante in spazi all’aperto o aree verdi pertinenziali alla propria abitazione, in aree a destinazione residenziale, secondo la modalità del garden sharing. L’attività rileva anche ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.

L’esercizio è subordinato alla presenza di un’unità abitativa privata autonoma non facente parte di edificio o condominio e al rispetto di limiti stringenti:

  • massimo due equipaggi;
  • massimo dieci persone complessive;
  • massimo sette notti consecutive;
  • obbligo di sgombero e smontaggio dei mezzi e degli allestimenti al termine del soggiorno.

Il garden sharing è svolto solo in forma non imprenditoriale da privati.

Aree per il turismo itinerante

I comuni sono chiamati a promuovere aree per la ricettività all’aperto in zone di interesse naturalistico e turistico-culturale, nonché presso i principali assi viari, tenendo conto di trasporto pubblico, piste ciclabili, esercizi commerciali e strutture ricreative.

Le aree per turismo itinerante comprendono:

  • aree attrezzate o aree di sosta, per sosta e pernottamento;
  • aree camper service, anche presso campeggi, villaggi turistici e alcune aree di servizio autostradali;
  • punti sosta, destinati a parcheggio con sosta e pernottamento senza servizi aggiuntivi.

Tali aree devono essere dotate degli impianti e attrezzature previsti dal Codice della strada e dal regolamento attuativo regionale.

Vincoli urbanistici, edilizi e ambientali

L’insediamento di campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate, aree di sosta e camper service è consentito solo in aree destinate a fini turistico-ricettivi individuate dagli strumenti urbanistici, nel rispetto della pianificazione territoriale e paesaggistica, delle tutele dei beni culturali, delle aree naturali protette e della Rete Natura 2000. È richiesto il titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa regionale urbanistica.

Per i punti sosta, la localizzazione avviene negli strumenti urbanistici comunali, con destinazione a parcheggio e specifico regolamento d’uso. Le unità abitative fisse sono soggette a titolo edilizio; rientrano nell’edilizia libera le installazioni mobili e accessorie previste dalla legge, se puntualmente rappresentate nel progetto assentito.

Nelle aree naturali protette l’allestimento è ammesso solo se conforme al piano del parco e al relativo regolamento, con i necessari nulla osta e nel rispetto della normativa regionale sulle aree protette e sulla biodiversità.

Divieti e deroghe al soggiorno

È vietato il soggiorno con allestimenti o mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle aree individuate dalla legge, salvo alcune eccezioni:

  • spazi di sosta per campeggiatori nelle strutture agrituristiche secondo la normativa regionale;
  • aree per il turismo itinerante per veicoli ricreazionali;
  • aree e spazi privati in modalità garden sharing con consenso del proprietario.

È vietato il campeggio libero, salvo la sosta dei veicoli ricreazionali nel rispetto del Codice della strada. La disciplina non si applica agli insediamenti occasionali non superiori a 48 ore, di singoli mezzi o allestimenti, in località prive di posti in strutture autorizzate o aree di sosta.

Avvio dell’attività e adempimenti amministrativi

L’avvio di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante avviene tramite SCIA telematica al SUAP del comune competente. Se è necessario il titolo edilizio, la SCIA è integrata con la relativa richiesta e con la documentazione urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica e culturale, oltre alla planimetria degli spazi.

L’avvio dell’attività, in tal caso, è subordinato alla conclusione del procedimento SUAP e all’eventuale approvazione della variante urbanistica.

Sono richiesti requisiti soggettivi, antincendio, urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, di tutela del patrimonio culturale e igienico-sanitari. La SCIA è trasmessa ad ASL, Vigili del fuoco, Provincia/Città metropolitana di Torino e ATL. Ogni variazione rilevante va comunicata entro 10 giorni.

Gli operatori devono inoltre:

  • comunicare giornalmente gli ospiti alle autorità di pubblica sicurezza;
  • trasmettere mensilmente i dati dei flussi turistici;
  • comunicare annualmente caratteristiche e prezzi per l’anno successivo;
  • riscuotere e riversare l’imposta di soggiorno se istituita;
  • stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile verso cose e ospiti.

Avvio di campeggi temporanei o mobili e garden sharing

Per i campeggi temporanei o mobili e per il garden sharing è prevista una semplice comunicazione al comune, su modulistica regionale. Anche in questi casi sono richiesti requisiti soggettivi, antincendio e requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi e igienico-sanitari stabiliti dal regolamento.

Il comune trasmette la comunicazione ad ASL, Vigili del fuoco, Provincia/Città metropolitana e ATL. Le variazioni vanno comunicate entro 10 giorni.

Restano anche qui fermi gli adempimenti su comunicazione ospiti, flussi turistici, imposta di soggiorno e, nei casi previsti dal regolamento, polizza assicurativa.

Gestione delle attività e regole contrattuali

La gestione dei campeggi, villaggi turistici e aree per turismo itinerante può essere imprenditoriale, in capo a un unico soggetto giuridico, oppure svolta da enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, anche per turismo giovanile, ricreativo, culturale e sociale.

I campeggi temporanei o mobili possono essere gestiti da soggetti privati e, per finalità di turismo sociale e giovanile, da enti no profit. Il garden sharing è invece esclusivamente non imprenditoriale.

Nei complessi stanziali l’occupazione delle piazzole può avvenire con corrispettivi forfettari per massimo 12 mesi e comunque entro il periodo di apertura, mediante contratti non tacitamente rinnovabili; in caso di mancato rinnovo, le dotazioni devono essere rimosse dall’ospite.

È vietato:

  • mutare la destinazione d’uso di unità abitative, manufatti e allestimenti;
  • vendere le piazzole;
  • utilizzare le piazzole in modo da limitare l’offerta al pubblico.

Non costituisce limitazione la concessione in uso, per periodi definiti, ad agenzie di viaggio o tour operator.

Sospensione e cessazione dell’attività

La sospensione temporanea o cessazione volontaria devono essere comunicate secondo le regole previste per le variazioni della SCIA o della comunicazione.

La sospensione non può superare 180 giorni, prorogabili di altri 180 giorni con valutazione favorevole del comune; oltre tale termine l’attività si intende cessata. Il periodo di sospensione, comprensivo di proroga, è utilizzabile una sola volta ogni cinque anni.

In casi straordinari di calamità o emergenza, la Giunta regionale può derogare a tali limiti, anche per parti del territorio. Per l’emergenza Covid-19 i termini sono stati sospesi per la durata dello stato di emergenza.

Denominazioni, classificazione e loghi

L’uso delle denominazioni campeggio, villaggio turistico, campeggio temporaneo o mobile, area di sosta, camper service, punto sosta e garden sharing è riservato alle attività disciplinate dalla legge.

Campeggi e villaggi turistici sono soggetti a classificazione sulla base di standard minimi riferiti a contesto ambientale, dotazioni strutturali, professionalità e servizi complementari. Le strutture da campeggio temporaneo o mobile e quelle in garden sharing non sono classificate; le aree per il turismo itinerante sono classificate solo nei casi previsti dal regolamento.

I titolari devono esporre il logo identificativo con la classe assegnata, secondo il modello regolamentare, e rispettare le regole sul suo uso. Le strutture in garden sharing devono esporre il logo all’interno dell’area. È vietato usare denominazioni o loghi diversi o fuorvianti.

Denominazioni commerciali aggiuntive

I campeggi e i villaggi turistici possono assumere le denominazioni commerciali alternative di “camping village” e “glamping” se possiedono i requisiti tecnici fissati dal regolamento; per i campeggi è ammessa anche la denominazione “camping” o “camping and lodge”.

Le strutture ricettive all’aperto possono usare la denominazione aggiuntiva di “posto tappa” se situate lungo itinerari riconosciuti dalla Regione e se offrono servizi peculiari definiti dal regolamento.

Sostegno regionale e regolamento attuativo

La Giunta regionale può realizzare azioni di sostegno, sviluppo e promozione a favore delle strutture ricettive all’aperto nell’ambito della programmazione comunitaria, nazionale e regionale.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta deve adottare un regolamento di attuazione che disciplini, tra l’altro:

  • caratteristiche tecniche di campeggi, villaggi e aree per turismo itinerante;
  • requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e accessibilità;
  • requisiti per campeggi temporanei o mobili e per garden sharing;
  • standard per la classificazione;
  • logo identificativo;
  • requisiti delle soluzioni ricettive innovative;
  • caratteristiche dei “posti tappa” e delle denominazioni “camping village” e “glamping”;
  • requisiti e modalità di esercizio, anche con riferimento alla durata di apertura annuale, stagionale o altra modalità.

Vigilanza, sanzioni e applicazione

La vigilanza e il controllo spettano ai comuni, anche in forma associata, coordinandosi con gli altri soggetti competenti. I comuni trasmettono ogni due anni, entro il 31 gennaio, una relazione sull’attività svolta alla struttura regionale competente in materia di turismo.

Il sistema sanzionatorio copre violazioni su campeggio libero, avvio e adempimenti SCIA/comunicazioni, gestione, sospensioni, classificazione, loghi, denominazioni e violazioni del regolamento attuativo. Sono previste anche la sospensione o la cessazione dell’attività in caso di reiterazione. Restano ferme le eventuali responsabilità penali.

Le sanzioni sono accertate, irrogate, riscosse e introitate dal comune, applicando i principi della legge n. 689/1981 e, per quanto non previsto, le leggi regionali piemontesi in materia di sanzioni amministrative.

Disposizioni transitorie, abrogazioni e entrata in vigore

Gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore devono adeguarsi entro un anno alle nuove regole sulle denominazioni; per diventare villaggio turistico devono rispettare i nuovi criteri percentuali, altrimenti devono riclassificarsi come campeggio.

La legge prevede la notifica alla Commissione europea degli atti che configurano aiuti di Stato, salvo esenzioni o de minimis, e stabilisce l’invarianza finanziaria per il bilancio regionale.

Sono abrogate varie disposizioni previgenti in materia di complessi ricettivi all’aperto, con abrogazione ulteriore di ulteriori norme e atti regolamentari all’entrata in vigore del regolamento attuativo.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.