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Legge

L.R. Piemonte 31/2018

Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana).

Normativa regionaleL.R. Piemonte 31/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. 16/2018 sul riuso e la rigenerazione urbana, precisando il rispetto del Codice dei beni culturali e del PPR, le distanze nella ricostruzione dei fabbricati, alcune regole sugli ampliamenti e le altezze interne, oltre a coordinare le disposizioni su vincoli e interventi. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina regionale su riuso, riqualificazione dell’edificato e rigenerazione urbana

Modifiche alla disciplina regionale sul riuso e la rigenerazione urbana

La legge regionale Emilia-Romagna 31/2018 interviene sulla l.r. 16/2018 per correggere e precisare la disciplina sugli interventi di riuso, riqualificazione dell’edificato e rigenerazione urbana. Le modifiche incidono su rapporti con la tutela paesaggistica, distanze edilizie, requisiti dimensionali interni e alcuni coordinamenti testuali della normativa vigente.

Ambito di applicazione e tutela paesaggistica

La legge rafforza il coordinamento della disciplina regionale con la normativa statale e con gli strumenti paesaggistici regionali. In particolare, viene precisato che l’applicazione della l.r. 16/2018 deve avvenire nel rispetto:

  • del d.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
  • del piano paesaggistico regionale (PPR).

Distanze edilizie nella ricostruzione dei fabbricati demoliti

Viene riscritta la regola sulle distanze per la ricostruzione dei fabbricati integralmente demoliti. La disciplina risultante stabilisce che, per la parte ricostruita fedelmente, quando le distanze siano inferiori a quelle ammesse dall’art. 9 del d.m. 1444/1968, esse non possono comunque essere inferiori a quelle intercorrenti tra le sagome degli edifici preesistenti. Per gli eventuali incrementi volumetrici realizzati fuori sagoma si applicano invece le distanze minime dell’art. 9 del d.m. 1444/1968.

Interventi e regole sugli ampliamenti

La legge elimina una previsione dell’art. 5 della l.r. 16/2018 e corregge il coordinamento lessicale di un comma successivo, sostituendo il riferimento agli “adempimenti” con quello agli “ampliamenti”. La modifica mira a rendere più coerente il rapporto tra le diverse misure edilizie previste dalla legge regionale.

Requisiti di altezza interna dei locali

Vengono ridefiniti i parametri delle altezze medie lorde dei locali, con riferimento al regolamento edilizio tipo regionale. La disciplina distingue tra locali abitabili e spazi accessori o di servizio, prevedendo anche deroghe per i comuni montani e per i territori montani dei comuni parzialmente montani.

In sintesi:

  • per i locali abitabili l’altezza media non può essere inferiore a 2,40 metri;
  • per gli spazi accessori e di servizio l’altezza media può scendere a 2,20 metri;
  • nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani la media è riducibile a 2,20 metri per i locali abitabili e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio;
  • in caso di soffitto non orizzontale, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,60 metri per i locali abitabili e a 1,40 metri per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a 1,40 metri e 1,20 metri nei comuni e territori montani indicati.

Coordinamento con il PPR e interventi ammessi

La legge sostituisce un riferimento generico al PPR con un richiamo più puntuale a “indirizzi, direttive e prescrizioni” del PPR, rendendo più chiaro il perimetro del vincolo regionale da rispettare nell’attuazione degli interventi.

Inoltre, viene soppressa nell’art. 12 della l.r. 16/2018 la locuzione “o obsolete”, con un effetto di coordinamento testuale della disciplina sugli edifici/interventi interessati.

Regime finanziario

L’atto contiene una clausola di invarianza finanziaria: non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale e la sua attuazione avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili nell’ordinamento regionale.

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