L.R. Piemonte 2/2019
Istituzione del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato mediante fusione dei comuni di Lu e di Cuccaro Monferrato in Provincia di Alessandria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° febbraio 2019 il nuovo Comune di Lu e Cuccaro Monferrato, in Provincia di Alessandria, per fusione dei due comuni originari, che cessano contestualmente. Disciplina commissario, successione nei rapporti, personale, sede provvisoria, atti transitori, contributi regionali e prime regole contabili. Le misure finanziarie valgono per gli esercizi indicati (2019-2024).
Istituzione del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato per fusione dei comuni di Lu e Cuccaro Monferrato
Istituzione del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato
La legge regionale disciplina la fusione dei comuni di Lu e Cuccaro Monferrato, nella Provincia di Alessandria, con istituzione del nuovo Comune di Lu e Cuccaro Monferrato a decorrere dal 1° febbraio 2019, a seguito di referendum consultivo popolare. Il provvedimento regola anche gli effetti organizzativi, patrimoniali, contabili e transitori della fusione.
Ambito territoriale e cessazione dei comuni originari
Il nuovo comune è formato dall’insieme dei territori già appartenenti ai due comuni estinti, come individuati nella cartografia allegata alla legge. Alla data di istituzione i comuni originari sono soppressi e i rispettivi organi di governo decadono.
Gestione provvisoria e organi transitori
Dalla data di istituzione e fino all’insediamento degli organi eletti del nuovo comune, le funzioni di governo sono esercitate da un commissario nominato secondo la normativa statale vigente. Il commissario è coadiuvato da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari, fino all’elezione del sindaco e dei nuovi organi.
Revisione contabile e incarichi esterni
Con l’istituzione del nuovo comune decadono gli organi di revisione contabile in carica nei comuni soppressi. Fino alla nomina del nuovo organo di revisione, le funzioni di revisione sono svolte dall’organo in carica al momento dell’estinzione nell’originario Comune di Lu. I consiglieri cessati continuano a svolgere gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti del nuovo comune; analogamente, i soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti restano in carica fino alla designazione dei successori.
Successione patrimoniale, rapporti giuridici e personale
Il Comune di Lu e Cuccaro Monferrato subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari. Il personale dei due comuni è trasferito al nuovo ente, conservando la posizione giuridica ed economica in essere al momento del passaggio. Le risorse destinate nell’anno di estinzione alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività confluiscono, dal primo anno di istituzione, in un unico fondo del nuovo comune con la medesima destinazione.
Sede provvisoria e assetto statutario
In assenza di diversa previsione nello statuto provvisorio e fino all’entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria è presso la sede dell’estinto Comune di Lu. Entro sei mesi dall’elezione, gli organi comunali devono approvare lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale, prevedendo adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi a favore degli abitanti dei territori fusionati. Fino a tale momento, se manca lo statuto provvisorio, si applicano lo statuto e il regolamento del soppresso Comune di Lu vigenti al 31 gennaio 2019.
Regime transitorio degli atti e degli strumenti vigenti
Restano efficaci, per i rispettivi ambiti territoriali e per la popolazione dei comuni che li avevano approvati, gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci vigenti al 31 gennaio 2019, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune. Le determinazioni del commissario restano a loro volta efficaci fino all’approvazione di disposizioni analoghe da parte degli organi del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato.
Rapporti con la Provincia di Alessandria
La definizione dei rapporti conseguenti all’istituzione del nuovo comune è demandata alla Provincia di Alessandria, secondo i criteri previsti dalla legge regionale sulle circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di comuni.
Contributi regionali e sostegno finanziario
La Regione riconosce incentivi finanziari al comune istituito per fusione, nella misura e per la durata stabilite dalla Giunta regionale in base ai criteri della disciplina regionale sugli enti locali. La legge prevede inoltre un contributo una tantum di 80.400 euro dal 2019 e un contributo annuale di 14.740 euro per il 2019, di 16.080 euro per ciascuno degli anni 2020-2023 e di 1.340 euro per il 2024, con copertura a carico delle risorse della missione 18 del bilancio regionale. L’applicazione delle disposizioni finanziarie è subordinata all’approvazione della legge di bilancio 2019-2021.
Adempimenti contabili e indebitamento
Il nuovo comune deve approvare il bilancio di previsione entro novanta giorni dall’istituzione, salvo proroga ministeriale prevista dalla normativa statale. Ai fini dell’esercizio provvisorio si assume come riferimento la somma delle risorse stanziate nei bilanci dei comuni estinti. Il comune deve inoltre approvare, se non già fatto, il rendiconto dei comuni soppressi e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e alle dichiarazioni fiscali. È inoltre consentito utilizzare i margini di indebitamento eventualmente spettanti a uno solo dei due comuni originari, nei limiti di tali margini, anche se dalla sommatoria dei bilanci non emergano spazi di indebitamento per il nuovo ente.
Esenzione temporanea dall’esercizio associato di funzioni comunali
Per un mandato elettorale, il Comune di Lu e Cuccaro Monferrato è esentato dall’obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali previsto dalla normativa statale sulle gestioni associate.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. Le disposizioni finanziarie contenute nell’articolo 12 operano solo se e quando sia approvata la legge di bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
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