L.R. Piemonte 3/2019
Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte 12 febbraio 2019, n. 3 promuove interventi e coordinamento delle politiche per le persone con disabilità in ambito lavorativo, scolastico, sociale, sanitario, abitativo, culturale, turistico, sportivo e dei trasporti. Istituisce tavolo di confronto e Cabina di regia, prevede attività di sensibilizzazione e clausola di invarianza finanziaria. È una disciplina ancora attuale, senza un termine di efficacia limitato.
Promozione delle politiche regionali a favore dei diritti delle persone con disabilità
Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità
La legge regionale del Piemonte definisce un quadro organico di interventi per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e per la loro piena inclusione nella vita sociale, scolastica, lavorativa, sanitaria e culturale. Il provvedimento si coordina con la normativa statale ed europea e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Finalità generali e principi ispiratori
La Regione orienta la propria azione ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della Convenzione ONU del 13 dicembre 2006, della Costituzione e dei principi statutari. L’obiettivo è sostenere dignità, diritti e libertà fondamentali delle persone con disabilità, rimuovere barriere fisiche, sensoriali e culturali, uniformare il quadro regionale alle linee guida del Programma biennale d’azione dell’Osservatorio nazionale e rafforzare il coordinamento con enti pubblici, privati e associazioni rappresentative.
Ambiti di intervento regionali
La legge individua una pluralità di ambiti su cui concentrare le politiche regionali:
- autonomia e autodeterminazione;
- inclusione sociale, scolastica, formativa, lavorativa, economica, culturale, sportiva e politica;
- pari opportunità e non discriminazione di genere;
- mobilità, informazione e comunicazione in condizioni di uguaglianza.
Linee d’azione settoriali
La Regione sviluppa linee d’azione in sinergia con istituzioni, enti privati, associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei seguenti settori:
- politiche del lavoro e occupazione;
- vita indipendente e inclusione nella società;
- trasporti e mobilità;
- inclusione educativa e scolastica, formazione e cittadinanza attiva;
- salute e politiche sociali;
- welfare abitativo;
- cultura e turismo;
- sport;
- contrasto alla discriminazione e sensibilizzazione.
Informazione, comunicazione e sensibilizzazione
La Regione si impegna a usare nei propri atti soltanto i termini “disabilità” e “persone con disabilità” e a promuoverne l’uso da parte degli enti pubblici. È prevista una sezione dedicata alla disabilità nel sito istituzionale, con accesso sia per i cittadini sia per le istituzioni. La Regione contrasta stereotipi, pregiudizi e pratiche dannose, anche fondati su sesso ed età.
Lavoro e occupazione
La legge promuove l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, anche attraverso percorsi di riqualificazione professionale, in coerenza con la disciplina sul collocamento mirato. Vengono favoriti:
- l’armonizzazione dei servizi per il collocamento mirato;
- l’uso delle convenzioni per l’inserimento lavorativo;
- il raccordo tra scuola, formazione professionale e lavoro;
- il ruolo del Disability Manager, anche in forma inter-aziendale nel privato e inter-comunale nel pubblico, nel rispetto della normativa statale vigente.
Vita indipendente e politiche dell’abitare
La Regione promuove politiche per la vita indipendente e l’autodeterminazione, anche mediante nuovi percorsi per l’abitare. Sono favoriti progetti di vita indipendente basati su piani personalizzati e servizi abitativi centrati sulla persona, dentro o fuori il contesto familiare e con il coinvolgimento delle reti territoriali formali e informali.
Trasporti e mobilità personale
In materia di trasporto pubblico locale e accessibilità, la Regione adotta misure per favorire la mobilità autonoma, l’accessibilità di mezzi, infrastrutture, informazione, comunicazione, attrezzature e servizi, sia in ambito urbano sia rurale. La disciplina prevede monitoraggi sugli standard minimi di accessibilità, sul piano di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali, sulla progettazione universale, nonché la promozione di tecnologie accessibili e la formazione del personale del trasporto pubblico.
Inclusione educativa, formativa e cittadinanza attiva
La Regione promuove progetti per l’inserimento scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado e coordina la formazione professionale con gli interventi di inclusione scolastica. Sono inoltre promossi percorsi di cittadinanza attiva e di servizio civile.
Salute e politiche sociali
La legge mira a prevenire ogni discriminazione in ambito sanitario derivante dalla disabilità e a favorire una presa in carico globale, basata sul modello biopsicosociale. Sono previsti percorsi di accompagnamento e accesso facilitato per le persone con disabilità psico-fisica grave, anche tramite una specifica qualificazione dei punti di accoglienza e orientamento nelle aziende sanitarie regionali.
Welfare abitativo e barriere architettoniche
Nell’ambito del welfare abitativo la Regione interviene per superare le barriere architettoniche negli edifici privati e di edilizia sociale, in coordinamento con il fondo statale di cui alla legge n. 13 del 1989. La Giunta disciplina le procedure per individuare requisiti, modalità e tempi della raccolta dei fabbisogni.
Cultura, turismo e accessibilità
La Regione promuove e monitora la fruibilità di eventi culturali, luoghi di interesse e percorsi turistici, favorendo un approccio inclusivo attento a tutte le diverse esigenze. I progetti finanziati con contributi regionali devono essere privi di barriere architettoniche e sensoriali oppure garantire assistenza alle persone con disabilità.
Sport e partecipazione
La Regione valorizza lo sport come strumento di inclusione sociale e benessere delle persone con disabilità, sostenendo la partecipazione sportiva a tutti i livelli, l’attività fisico-motoria, l’integrazione degli atleti, la partecipazione dei minori ad attività ludiche e ricreative e l’accessibilità degli impianti sportivi.
Organismi di confronto e coordinamento
È istituito un tavolo di lavoro permanente con autonomie locali, associazioni rappresentative delle persone con disabilità e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La Giunta individua componenti e regole di funzionamento. Il tavolo può avvalersi di esperti esterni e la partecipazione è gratuita, senza compensi o rimborsi.
Presso la Giunta regionale è inoltre istituita una Cabina di regia con funzioni consultive e propositive. Ne fanno parte assessori competenti, direttori delle strutture regionali, rappresentanze delle associazioni di cui al tavolo e associazioni rappresentative degli enti locali. La Giunta ne disciplina il funzionamento entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. La Cabina monitora l’attuazione della legge, propone progetti, fornisce consulenza, promuove sensibilizzazione e riferisce annualmente alla commissione consiliare competente, senza compensi per i partecipanti.
Clausola valutativa e monitoraggio
La Giunta regionale deve rendere conto periodicamente al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati ottenuti. Decorso un anno dall’entrata in vigore e con cadenza annuale, presenta alla commissione competente e al Comitato per la qualità della normazione una relazione su stato di attuazione, criticità, numero e andamento degli interventi, nonché sugli effetti finanziari e sulle eventuali variazioni compensative. Le relazioni sono pubbliche e i soggetti coinvolti devono fornire le informazioni necessarie.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. L’attuazione avviene con risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali richiamate.
Attualità della disciplina
La disciplina non è limitata a un esercizio finanziario o a una singola fase temporale e resta utilizzabile come quadro normativo generale regionale in materia di disabilità. Non emergono elementi di obsolescenza o di cessazione dell’efficacia dal testo fornito.
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