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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31259/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Lecce che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione promossa da Anna Mega contro un precetto emesso in forza di decreto ingiuntivo (relativo a crediti originati da Banco di Napoli e successivamente acquisiti da S.G.A./AMCO). In primo grado Anna Mega aveva dedotto difetto della qualità di erede, prescrizione del credito, illegittimità delle iscrizioni ipotecarie (chiedendone la cancellazione) e responsabilità processuale aggravata per la parte opposta. In cassazione la ricorrente contestava, tra l'altro, la legittimazione di AMCO a costituirsi, l'omessa pronuncia su una specifica ipoteca iscritta nel 2010 e violazioni procedurali/di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi per carenze di specificità, per fatti nuovi introdotti tardivamente e per contestazioni rivolte in realtà al merito del decreto ingiuntivo (vizi del titolo) che devono essere dedotti con i rimedi ad hoc (es. opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.), non in sede di opposizione all'esecuzione. La Corte ha confermato che le domande di cancellazione ipoteche e risarcimento erano già state proposte in altro giudizio pendente e quindi erano inammissibili in quel procedimento; ha inoltre osservato l'insufficiente puntualizzazione degli atti richiamati nel ricorso di cassazione. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di AMCO e liquidazione dell'onorario di cassazione; menzione dell'obbligo eventuale di versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n.176)

    Consente la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale; qui utilizzato per procedere all'esame del ricorso in udienza non partecipata.

  • art. 615 c.p.c.

    Regola l'opposizione all'esecuzione; la Corte richiama che alcune censure attengono invece al titolo (decreto ingiuntivo) e vanno proposte con i rimedi specifici, non in sede di opposizione all'esecuzione.

  • art. 645 c.p.c.

    Rimedio previsto per impugnare il decreto ingiuntivo; la Corte sottolinea che le questioni sul contenuto intrinseco del titolo giudiziale devono essere dedotte con questo strumento e non nell'opposizione all'esecuzione.

  • art. 366 c.p.c.

    art. 366, primo comma, n. 3 e 6

    Imposta i requisiti di forma e di esposizione del ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato carenze di specificità e incompletezza nella narrazione dei fatti e degli atti processuali, con conseguente inammissibilità di alcune censure.

  • art. 393 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla presunta omessa pronuncia e ad altre questioni processuali; la Corte valuta che molte argomentazioni erano residuali o ad abundantiam e dunque ininfluenti.

  • art. 2946 c.c.

    Norma sulla prescrizione dei diritti; la ricorrente ha eccepito prescrizione del credito, ma la Corte ha ritenuto che il termine fosse sospeso durante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 2945 c.c.

    Principio della sospensione della prescrizione per tutta la durata del giudizio in cui è sub iudice l'esistenza del credito; la Corte lo invoca per escludere la prescrizione lamentata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (introdotto dall'art.1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.228)

    Prevede l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato in caso di esito negativo del ricorso; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione.

  • art. 96 c.p.c.

    Norma sui danni processuali per lite temeraria o responsabilità processuale aggravata, richiamata in relazione alla domanda risarcitoria che il giudice di merito aveva rigettato o dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Non è possibile, nell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), sollevare direttamente vizi che investono il contenuto intrinseco di un titolo giudiziale (es. decreto ingiuntivo): tali vizi devono essere impugnati con gli strumenti specifici previsti (es. art. 645 c.p.c.).
  • Questioni e documenti introdotti per la prima volta in Cassazione o non adeguatamente richiamati/allegati sono inammissibili: il ricorso deve rispettare i requisiti di specificità e di esposizione degli atti prescritti dall'art. 366 c.p.c.
  • Se domande (es. cancellazione ipoteche, risarcimento) sono già state proposte in altro giudizio pendente, il giudice può dichiararne l'inammissibilità nel nuovo procedimento; ciò rende ininfluente ogni argomentazione 'ad abundantiam' sul merito.
  • La prescrizione del credito può rimanere sospesa per tutta la durata del giudizio che abbia ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del credito; quindi l'eccezione di prescrizione va valutata alla luce dell'intero iter processuale.
  • Le argomentazioni di merito svolte ad abundantiam dopo una declaratoria di inammissibilità non sono utilmente impugnabili per difetto di interesse: l'impugnazione deve colpire la ratio decidendi decisiva e non passaggi non decisivi.
  • Chi solleva questioni sulla legittimazione o sulla titolarità deve farlo tempestivamente e già nei gradi di merito; la mera genericità o espressioni dubitative ('non sembra') non sono idonee a far progredire la censura in cassazione.

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