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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31207/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sul recupero da parte di Servizimpresa delle somme anticipate agli arbitri (compensi e spese) dopo che il lodo arbitrale era stato annullato. Servizimpresa aveva pagato integralmente le somme richieste dagli arbitri e aveva agito in regresso nei confronti di Fogli per ottenere la quota a suo carico; Fogli eccepiva che la liquidazione degli arbitri non era vincolante in assenza della sua accettazione ai sensi dell'art. 814, comma 2 c.p.c., e che la nullità del lodo travolgeva le statuizioni sulle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Fogli (motivazione principalmente sui 3° e 4° motivi), ritenendo che la liquidazione effettuata dagli arbitri costituisca una proposta non vincolante se non accettata dalla controparte ai sensi dell'art. 814, comma 2 c.p.c., e che dunque la domanda di regresso di Servizimpresa non poteva essere accolta, posto che Fogli non aveva accettato la liquidazione e il compenso era stato interamente pagato da Servizimpresa. La sentenza impugnata della Corte d'appello è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato la domanda di regresso di Servizimpresa. Le spese del processo sono compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 814 c.p.c.

    Comma 1: il compenso dovuto agli arbitri è ex lege a carico solidale delle parti. Comma 2: la liquidazione effettuata dagli arbitri è una proposta non vincolante se non accettata dalle parti; in assenza di accettazione la determinazione definitiva compete al presidente del tribunale. La Corte ha ritenuto decisivo il comma 2: senza accettazione di Fogli la liquidazione non era vincolante e pertanto il regresso non poteva fondarsi su di essa.

  • art. 336 c.p.c.

    Riferito alla nullità del lodo e al possibile 'effetto espansivo' della nullità sulle statuizioni di merito. La Corte ha comunque ritenuto che l'annullamento del lodo non legittima automaticamente il regresso quando manca l'accettazione della liquidazione arbitrale prevista dall'art. 814, comma 2.

  • art. 816-septies c.p.c.

    Norma che autorizza l'anticipazione delle spese prevedibili disposta dagli arbitri; la Corte ricorda che tali ordinanze possono porre l'onere di pagamento in capo alle parti in via solidale, ma ciò non sostituisce la necessaria accettazione per rendere vincolante la liquidazione finale ex art. 814, comma 2.

  • art. 91 c.p.c.

    Riguarda la liquidazione delle spese di giudizio secondo la soccombenza. È stato evocato nel dibattito (richiesta di applicare la regola della soccombenza alla liquidazione arbitrale), ma la Corte ha evidenziato che il principio di soccombenza non supplisce all'assenza di accettazione prevista da art. 814, comma 2.

  • art. 1299 c.c.

    Riferimento alla rivalsa interna tra le parti (regress). La Corte nota che la rivalsa è ammissibile secondo i limiti contrattuali e di legge, ma non può esercitarsi in assenza del presupposto dell'accettazione della liquidazione arbitrale quando questa è la fonte della pretesa.

  • art. 92 c.p.c.

    Norma sulla compensazione delle spese di giudizio: la Corte ha compensato le spese alla luce della novità della questione trattata.

Massime di principio

  • La liquidazione degli arbitri effettuata nel lodo è, ai sensi dell'art. 814, comma 2 c.p.c., una proposta non vincolante ove non venga accettata dall'altra parte; senza accettazione non può fondarsi su di essa una domanda di regresso.
  • Il pagamento da parte di una delle parti delle somme richieste dagli arbitri non implica automaticamente l'accettazione della liquidazione da parte dell'altra; la parte che paga può poi tentare il regresso solo se sussistono i presupposti di legge (accettazione o altro titolo giuridico valido).
  • La nullità del lodo non produce automaticamente l'annullamento di tutte le statuizioni inerenti le spese in modo da legittimare sempre il recupero: occorre valutare separatamente il carattere vincolante della liquidazione arbitrale e la presenza di accettazione o titoli alternativi.
  • Le eccezioni che contestano il fatto costitutivo della pretesa (ad es. mancata accettazione della liquidazione arbitrale) possono essere sollevate anche nelle note conclusive e non sono soggette alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto.
  • In casi analoghi è opportuno per la parte che non intende accettare la liquidazione arbitrale dichiararlo espressamente e, se necessario, promuovere la procedura davanti al presidente del tribunale prevista dall'art. 814, comma 2 c.p.c., o preservare ogni diritto di restituzione in caso di pagamento spontaneo.

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