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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14973/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva respinto l'appello avverso la decisione del 14/08/2023. I motivi dedotti erano: nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio perché non recapitata al difensore (con conseguente decadenza dei termini di custodia cautelare) e omissione di specifica motivazione rispetto alla richiesta di concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorso per cassazione replicava tali doglianze, ritenute dal giudice come ripropositive e generiche, senza confronto puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza della soglia di ammissibilità: il ricorso reiterava i motivi già esaminati in appello e non contestava specificamente la motivazione dell'ordinanza impugnata. La Corte rileva poi che la notifica era regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 424, comma 2, c.p.p., che non risultano dimostrate le scadenze dei termini di custodia invocate e che la richiesta di misura meno afflittiva era mera riproposizione senza nuovi elementi. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Inoltre è disposto l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.l. n. 137 del 2020, art. 23 comma 8

    regola la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto (modalità seguita nel caso)

  • artt. 273 e ss. cod. proc. pen.

    richiamati nel ricorso come base di doglianze

    richiamati dal ricorrente in relazione a vizi procedurali e di motivazione; la Corte non ha però ritenuto che ne fosse derivata nullità o motivo valido di annullamento

  • art. 424, comma 2, cod. proc. pen.

    richiamato dall'ordinanza impugnata

    la Corte condivide il giudizio del Tribunale secondo cui la notifica del decreto che dispone il giudizio è stata effettuata legittimamente ai sensi di questa norma

  • art. 581 comma 1 lett. c) e art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    richiamati dall'ordinanza e dalla giurisprudenza citata

    impongono specificità dei motivi di impugnazione: l'appello (e per analogia altri gravami) è inammissibile se i motivi sono generici e non individuano il punto di doglianza con riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    applicato nella decisione

    consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 94, commi 1 e 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    richiamati nella parte finale dell'ordinanza

    dispongono l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi alla situazione carceraria dell'interessato, quando la decisione non determina la rimessione in libertà

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Sez. U. n. 8825/2016 e altre pronunce citate)

    più decisioni indicate nell'ordinanza (Sez. 2 n. 42046/2019; Sez. 6 n. 20377/2009; Sez. 6 n. 12/1996; Sez. 6 n. 13261/2003; Sez. 4 n. 40243/2008; Sez. 6 n. 32227/2010; Sez. 6 n. 800/2011)

    confermano il principio che i motivi di impugnazione devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato; la mera riproposizione di argomentazioni già valutate dal giudice di merito è inammissibile

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a reiterare argomentazioni già svolte in grado precedente senza confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato
  • I motivi di impugnazione devono essere specifici: occorre individuare il 'punto' di doglianza e argomentare il dissenso rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata
  • La semplice affermazione di nullità della notifica richiede che vengano indicate circostanze concrete e prove a sostegno; se la notifica è stata effettuata secondo l'art. 424 c.p.p. la censura difficilmente regge
  • La riproposizione di richieste di misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) senza nuovi elementi non modifica l'apprezzamento già compiuto dal giudice di merito
  • In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare il ricorrente alle spese e disporre una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la decisione può altresì non incidere sulla detenzione, con conseguenti adempimenti verso l'istituto penitenziario

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