Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/65

Regolamento delegato (UE) 2025/65 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2123 per quanto riguarda le condizioni in cui è inserito un documento sanitario comune di entrata distinto per le partite che lasciano un posto di controllo frontaliero verso un punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici

Normativa europea32025R0065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2025/65 modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2123 per rafforzare la tracciabilità delle partite sottoposte a controlli ufficiali in un luogo diverso dal posto di controllo frontaliero. La novità consiste nell’obbligo di collegare il DSCE distinto, inserito per il punto di controllo di destinazione, al DSCE originario relativo alla partita. La misura mira a garantire che le autorità competenti dispongano dei risultati dei controlli e di ogni decisione adottata sulla partita.

Modifica le condizioni di utilizzo del documento sanitario comune di entrata (DSCE) per le partite trasferite da un posto di controllo frontaliero a un punto di controllo diverso, imponendo il collegamento tra i due DSCE.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nei controlli ufficiali su determinate partite di animali e merci che entrano nell’Unione da paesi terzi, quando i controlli di identità e i controlli fisici sono eseguiti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero. L’intervento riguarda il sistema IMSOC e, in particolare, la notifica dell’orario previsto di arrivo e del mezzo di trasporto mediante compilazione di un DSCE distinto, che deve essere collegato al DSCE originario. Non disciplina esclusioni specifiche ulteriori rispetto all’ambito già previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/2123.

Regolamento delegato (UE) 2025/65 della Commissione

Il regolamento interviene in un ambito specifico dei controlli ufficiali sulle partite in entrata nell’Unione, disciplinando il rapporto tra il posto di controllo frontaliero e un punto di controllo diverso presso cui vengono effettuati i controlli di identità e i controlli fisici. La modifica si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento delegato (UE) 2019/2123, con l’obiettivo di migliorare la tracciabilità e la circolazione delle informazioni tra autorità competenti.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (UE) 2017/625 definisce il quadro generale dei controlli ufficiali nella filiera agroalimentare, includendo quelli sugli animali e sulle merci provenienti da paesi terzi. Il regolamento delegato (UE) 2019/2123 aveva già previsto che, in talune ipotesi, i controlli di identità e fisici potessero svolgersi in un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero; in tale contesto l’operatore doveva notificare al punto di controllo di destinazione l’ora prevista di arrivo e il mezzo di trasporto mediante un DSCE distinto inserito in IMSOC.

Il presente regolamento aggiunge un requisito ulteriore: per assicurare un migliore controllo della partita lungo tutto il percorso e consentire alle autorità di accedere ai risultati dei controlli e alle decisioni adottate, il DSCE distinto deve essere collegato al DSCE originario relativo alla stessa partita.

Modifica puntuale del regolamento delegato (UE) 2019/2123

L’articolo 1 sostituisce integralmente la lettera d) dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2123. La nuova formulazione impone che, prima che la partita lasci il posto di controllo frontaliero, l’operatore:

  • notifichi alle autorità competenti del punto di controllo di destinazione l’ora prevista di arrivo della partita;
  • notifichi il mezzo di trasporto;
  • compili e inserisca un DSCE distinto nel sistema IMSOC;
  • colleghi il DSCE distinto al DSCE di cui alla lettera a).

La previsione rende esplicito il nesso informatico e funzionale tra il documento sanitario comune di entrata relativo al posto di controllo frontaliero e quello creato per il punto di controllo dove saranno eseguiti i controlli successivi.

Effetti pratici per operatori e autorità

Dal punto di vista operativo, gli operatori economici coinvolti nella movimentazione della partita devono assicurare, prima dell’uscita dal posto di controllo frontaliero, non solo la trasmissione dei dati essenziali al punto di controllo di destinazione, ma anche il corretto collegamento tra i due DSCE in IMSOC. Per le autorità competenti, il collegamento serve a facilitare la consultazione integrata delle informazioni, dei risultati dei controlli ufficiali e delle eventuali decisioni adottate sulla partita.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Collegamento tra DSCE

Sostituisce l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/2123 prevedendo che, prima che la partita lasci il posto di controllo frontaliero, l’operatore notifichi alle autorità competenti del punto di controllo di destinazione l’ora prevista di arrivo e il mezzo di trasporto. Tale notifica avviene compilando e inserendo un DSCE distinto nel sistema IMSOC e collegando tale DSCE distinto al DSCE di cui alla lettera a).

Finalità della modifica

La modifica è adottata per garantire una tracciabilità adeguata della partita trasferita a un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero e per assicurare che le autorità pertinenti siano informate dei risultati dei controlli ufficiali e di qualsiasi decisione relativa alla partita.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecontrolli ufficialisanità animale e fitosanitariafiliera agroalimentaretrasporto e tracciabilità delle mercisistema informativo per i controlli ufficiali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.