Sentenza del 04/03/2015 n. 4333 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR del Piemonte deducendo quattordici motivi, relativi principalmente a presunti vizi di notifica degli atti impositivi originari e sostitutivi, nullità o inesistenza degli atti, decadenza dell'azione accertatrice e tardiva formazione del ruolo, nonché a carenze di motivazione e violazioni di numerose disposizioni in materia tributaria e di riscossione. La Corte ha rilevato che gli atti emessi in rettifica erano autonomi e diversi dagli atti originari e che molte censure erano formulate in modo tecnicamente inidoneo, senza i necessari quesiti di diritto o momenti di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo e la relativa sub-censura sono stati dichiarati inammissibili; di conseguenza sono state ritenute inammissibili anche le censure fondate sulla mancata o tardiva notifica degli avvisi originari, perché non idonee a colpire la motivazione della sentenza impugnata. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili per errata formulazione del vizio denunciato e, soprattutto, per la mancata formulazione dei quesiti di diritto e dell'indicazione del fatto controverso richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché le parti intimate non si sono costituite.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
applicabile ratione temporis
Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, imponeva la formulazione di un quesito di diritto per le censure di violazione di legge e di un momento di sintesi o indicazione del fatto controverso per i vizi di motivazione. La loro omissione rende il motivo inammissibile.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I diversi tipi di censura devono essere ricondotti al corretto vizio processuale o sostanziale: la violazione di legge non può essere utilizzata per denunciare genericamente un difetto di motivazione.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 11 e 12
Disciplinano, nel regime applicabile, l'accertamento e la riscossione dell'ICI, compresi i termini e la formazione del ruolo. Nel caso concreto, le contestazioni collegate agli atti originari non hanno inciso sulla decisione perché gli atti successivi erano stati considerati autonomi e sostitutivi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
Consente, in determinate condizioni, di contestare con l'impugnazione dell'atto successivo anche vizi dell'atto presupposto non notificato; tuttavia, la relativa censura deve essere pertinente alla ratio decidendi e correttamente formulata.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 25 e 26
Riguardano la formazione del ruolo, la cartella di pagamento e le modalità di notificazione. Le relative doglianze sono state dichiarate inammissibili per carenze formali del ricorso o perché non decisive rispetto alla qualificazione degli atti come autonomi.
Artt. 139, 148 e 480 c.p.c.
Riguardano, rispettivamente, modalità di notificazione, relata di notifica e contenuto dell'atto di precetto. La Corte ha evidenziato che la denuncia di tali violazioni deve essere specifica e formulata attraverso il corretto motivo di ricorso.
L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2
Prevede requisiti di motivazione e contenuto degli atti dell'amministrazione finanziaria; nel caso concreto la censura non è stata esaminata nel merito perché inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente lamentare genericamente errori di notifica, decadenza o carenza di motivazione: ogni censura deve essere ricondotta al corretto motivo previsto dall'art. 360 c.p.c. e adeguatamente specificata.
- Quando l'amministrazione emette un atto successivo autonomo e sostitutivo, con importi diversi e contenuto rinnovato, i termini e i vizi dell'atto originario non si trasferiscono automaticamente sull'atto sostitutivo.
- Le contestazioni relative agli atti presupposti possono essere esaminate insieme all'impugnazione dell'atto successivo solo se l'atto presupposto non è stato validamente notificato e la censura è tempestiva, pertinente e correttamente formulata.
- La mancata osservanza dei requisiti processuali formali può impedire l'esame nel merito anche di doglianze potenzialmente fondate; è quindi essenziale indicare con precisione la norma violata, il fatto decisivo e il nesso con la decisione impugnata.
- Una censura di omessa o insufficiente motivazione deve essere proposta come vizio motivazionale, non come semplice violazione di legge, e deve individuare chiaramente il punto della motivazione che si assume mancante o apparente.
- La Corte di cassazione non rivaluta liberamente i fatti e gli atti di causa: verifica la correttezza giuridica della decisione e il rispetto delle regole processuali, entro i limiti dei motivi formulati.
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