Regolamento (UE) 2020/129
Regolamento delegato (UE) 2020/129 della Commissione del 26 novembre 2019 che modifica la soglia di vulnerabilità di cui all’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato adegua la soglia percentuale utilizzata per qualificare un paese come "vulnerabile" ai fini del regime SPG dell’Unione. La modifica deriva dai cambiamenti intervenuti nell’elenco dei paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate e mira a mantenere invariato, in termini proporzionali, il peso del criterio di vulnerabilità. La nuova soglia è fissata al 7,4 % in luogo del 6,5 %, con applicazione retroattiva dal 1o gennaio 2019.
Modifica la soglia di vulnerabilità del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) prevista dal regolamento (UE) n. 978/2012.
Ambito di applicazione
Si applica ai paesi beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione europea, con specifico riferimento alla valutazione della "vulnerabilità" ai fini del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. Incide sul criterio di cui all’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, relativo alla quota delle importazioni nell’Unione di prodotti elencati nell’allegato IX provenienti dai paesi SPG. La modifica rileva per la determinazione dei paesi ammissibili al regime speciale ed è applicabile dal 1o gennaio 2019.
Modifica della soglia di vulnerabilità nel sistema SPG
Il regolamento delegato (UE) 2020/129 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 978/2012, che disciplina l’applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) dell’Unione europea. L’obiettivo è aggiornare la soglia di vulnerabilità usata per individuare i paesi beneficiari che possono accedere al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, mantenendo invariato il peso relativo del criterio dopo le modifiche dell’elenco dei paesi beneficiari.
Contesto normativo e finalità
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, un paese beneficiario SPG può beneficiare delle preferenze tariffarie previste dal regime speciale se è considerato vulnerabile per la sua limitata diversificazione economica e l’insufficiente integrazione nel commercio internazionale. L’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), definisce tale vulnerabilità in relazione alle importazioni nell’Unione di prodotti elencati nell’allegato IX: il paese è vulnerabile se tali importazioni rappresentano meno del 6,5 % del totale delle importazioni nell’Unione provenienti dai paesi beneficiari SPG, in media negli ultimi tre anni consecutivi.
La Commissione, in forza del potere delegato previsto dal regolamento di base, può modificare l’allegato VII per ricalibrare la soglia quando cambia l’elenco dei paesi beneficiari SPG, così da preservare il medesimo peso economico del criterio di vulnerabilità.
Ragioni dell’adeguamento
Il regolamento precisa che il regolamento delegato (UE) 2015/602 aveva già innalzato la soglia dal 2 % al 6,5 % con applicazione dal 1o gennaio 2015. Successivamente, tra l’ultima revisione del 2015 e il 1o gennaio 2019, l’elenco dei beneficiari SPG di cui all’allegato II è stato modificato in modo sostanziale, con l’esclusione di 21 paesi.
Tale riduzione dell’universo dei paesi beneficiari ha inciso sul valore complessivo delle importazioni rilevanti. Il regolamento afferma che il totale delle importazioni nell’Unione dei prodotti dell’allegato IX da tutti i paesi beneficiari SPG, calcolato come media, si sarebbe ridotto del 12,2 %. Per conservare in proporzione lo stesso peso della soglia di vulnerabilità, la Commissione ha quindi stabilito che la soglia debba essere portata al 7,4 % a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Modifica normativa introdotta
La modifica è puntuale e riguarda esclusivamente l’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012:
- la soglia "6,5 %" è sostituita con "7,4 %";
- resta invariato il meccanismo di valutazione basato sulla media degli ultimi tre anni consecutivi;
- resta invariato il riferimento alle importazioni nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato IX.
Decorrenza, efficacia e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è espressamente fissata al 1o gennaio 2019, con effetto dunque retrodatato rispetto alla data di adozione del 26 novembre 2019.
Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Adeguamento della soglia di vulnerabilità
All’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, la soglia del "6,5 %" è sostituita dal "7,4 %". La soglia serve a determinare se un paese beneficiario SPG è considerato vulnerabile in base al valore delle importazioni nell’Unione di prodotti dell’allegato IX, espresso come media degli ultimi tre anni consecutivi.
Ragione della modifica
La Commissione esercita il potere conferito dal regolamento (UE) n. 978/2012 per aggiornare la soglia in seguito alle modifiche dell’elenco dei paesi beneficiari SPG di cui all’allegato II, intervenute in modo sostanziale tra il 2015 e il 1o gennaio 2019. Secondo il regolamento, 21 paesi sono stati esclusi e il totale delle importazioni pertinenti si è ridotto del 12,2 %, rendendo necessario un riallineamento del criterio.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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