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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02412/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per lesioni personali aggravate, omissione di soccorso, false denunce e guida senza patente sostenendo: i) vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione alla valutazione delle prove (in particolare l'uso dei tabulati telefonici, che secondo la difesa non provano che l'utenza intestata a Buhne fosse effettivamente in suo uso al momento del sinistro, essendo in contestazione anche un'altra utenza che agganciò celle incompatibili); ii) vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, ritenuta sproporzionata e priva di adeguata argomentazione rispetto agli aumenti per continuazione e all'entità complessiva della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che si tratti di una mera rivalutazione in fatto del compendio probatorio e che la sentenza d'appello, costituendo una "doppia conforme" con la sentenza di primo grado, contenga una motivazione congrua e priva di manifesta illogicità: i giudici di merito hanno valorizzato elementi oggettivi (tabulati telefonici che agganciavano celle compatibili con il luogo del sinistro, il luogo di abbandono del veicolo e la caserma dove l'imputato denunciò il furto, l'assenza di denuncia di smarrimento/ furto per l'utenza) e hanno spiegato perché l'incerto riconoscimento del conducente da parte della persona offesa non scalfisce il quadro probatorio. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando l'orientamento secondo cui è richiesta motivazione specifica sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. solo quando la pena base è pari o superiore al medio edittale; nel caso di specie la pena è risultata sotto il medio edittale e la motivazione dei giudici di merito (gravità del comportamento, fuga, simulazione di reato, pregudizio alla vittima e mancanza di segni di resipiscenza) è ritenuta sufficiente. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna a versare alla Cassa delle ammende euro 3.000; applicazione delle statuizioni già pronunciate in sede di merito.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma relativa alle lesioni personali stradali aggravate: la corte ha ritenuto applicabile il reato per le lesioni riportate dalla persona offesa in conseguenza della collisione.

  • art. 590-ter cod. pen.

    Aggravante/rispetto alla responsabilità per lesioni stradali; la pena minima edittale è stata confrontata con la pena inflitta e la Corte ha valutato la dosimetria nel quadro della normativa speciale.

  • art. 367 cod. pen.

    Riguarda l'omissione di soccorso: la corte ha confermato la responsabilità per il mancato adempimento dell'obbligo di fermarsi e prestare soccorso.

  • art. 189, commi 1, 6 e 7, Codice della strada

    Norme sulla circolazione stradale relative alla guida senza patente e alla responsabilità per l'incidente; la corte ha ritenuto sussistenti le violazioni imputate.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di trattare il ricorso in forma cartolare; nel caso il ricorso è stato trattato con tale modalità.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Corte di cassazione sulle censure di motivazione: la Corte può verificare la completezza e la non manifesta illogicità della motivazione, ma non rivalutare i fatti o riformulare il quadro probatorio; da qui la declaratoria di inammissibilità del primo motivo che chiedeva una rinnovata valutazione dei tabulati e delle prove.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha applicato il principio secondo cui la specifica e dettagliata motivazione sulla dosimetria è richiesta soprattutto quando la pena base è >= al medio edittale; se la pena è sotto o attorno al medio, può essere sufficiente spiegare la scelta con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità del reo.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi generali sulla funzione della pena (rieducativa, retributiva e preventiva): richiamati come parametro per la dosimetria e la motivazione delle sanzioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del procedimento e, se presenti profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti o delle prove: i motivi che si risolvono in una richiesta di diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili se non evidenziano specifici vizi di motivazione nel provvedimento impugnato.
  • La doppia conforme (sentenza d'appello che conferma integralmente la sentenza di primo grado richiamandola) costituisce un corpo unico motivazionale che rende più difficile il sindacato in Cassazione.
  • L'utilizzo di tabulati telefonici può concorrere a costruire il quadro indiziario, ma la loro valutazione rimane materia del giudice di merito; per contestare efficacemente tale valutazione in Cassazione occorre dimostrare la manifesta illogicità o la carenza della motivazione sui punti specifici.
  • L'incertezza o l'affidabilità attenuata del riconoscimento operato dalla persona offesa non annulla automaticamente la prova quando esistono elementi oggettivi integrativi (es. dati di localizzazione, comportamenti successivi come la denuncia falsa, assenza di denuncia di smarrimento/furto di una SIM).
  • In tema di dosimetria della pena, la Corte richiede motivazione più articolata quando la pena base sia pari o superiore al medio edittale; se la pena è sotto o attorno al medio, è sufficiente che il giudice di merito dia conto dei criteri ex art. 133 cod. pen., anche con argomentazioni sintetiche in relazione alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
  • Un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e, se emergono profili di colpa nella modalità dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: è quindi importante valutare realisticamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.

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