Cassazione Penale, Ordinanza n. 37151/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha applicato all'imputato la pena concordata con il Procuratore generale per il delitto di detenzione di monete false, dopo la rinuncia dell'imputato a tutti i residui motivi di appello. Avverso tale decisione l'imputato, tramite difensore, ha proposto un solo motivo di ricorso per cassazione, denunciando vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., possono essere dedotti solo motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; risultano invece inammissibili le censure su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Poiché il ricorrente non aveva dedotto una pena illegale, il motivo è stato ritenuto inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi inerenti alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; non sono deducibili questioni su motivi rinunciati o sulla mera motivazione del trattamento sanzionatorio, salvo illegalità della pena.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile nel ricorso contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., secondo il perimetro indicato dalla Corte.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso è stato scrutinato de plano e, una volta dichiarato inammissibile, ha comportato le conseguenze economiche previste dalla norma.
art. 616 c.p.p.
Pur non essendo espressamente richiamato nel dispositivo trascritto, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime delle impugnazioni inammissibili.
Massime di principio
- Contro la sentenza emessa all'esito di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione ha un oggetto molto ristretto: sono deducibili solo vizi che incidono sulla validità del consenso, sul consenso del pubblico ministero o sulla corrispondenza tra accordo e decisione.
- Non sono ammissibili doglianze aventi ad oggetto motivi di appello rinunciati, né censure sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., quando il giudizio sia definito con concordato e non emerga una questione di legittimità della pena.
- I vizi relativi al trattamento sanzionatorio sono scrutinabili solo se si traducono in illegalità della pena, cioè quando la sanzione irrogata sia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; altrimenti la censura è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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