Cassazione Civile, Ordinanza n. 17829/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato la rendita catastale di un immobile di proprietà della società, a seguito della dichiarazione DOCFA presentata dalla fondazione. La società aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ma sia in primo grado sia in appello era risultata soccombente. Proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Campania, la ricorrente ha successivamente depositato istanza di rinuncia al ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha ricevuto la notificazione della rinuncia ma non vi ha aderito.
La decisione
La Corte, preso atto della rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidandole in Euro 3.500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. La Corte ha escluso l'ulteriore contributo unificato, affermando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non alla rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, pur non accettata dalla controparte, determina comunque l'estinzione del giudizio; la regolazione delle spese resta affidata ai criteri dell'art. 391 c.p.c., con valutazione discrezionale del giudice quanto alla condanna del rinunciante.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
La mancata accettazione della rinuncia esclude la condizione che impedisce la condanna alle spese in danno del rinunciante.
art. 391, secondo comma, c.p.c.
La condanna alle spese non è automatica ma può essere discrezionalmente esclusa; nel caso concreto, in assenza di ragioni giustificative della rinuncia, le spese sono state poste a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la disposizione riguarda solo i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, anche se non accettata dalla parte intimata, comporta comunque l'estinzione del giudizio.
- In caso di rinuncia al ricorso, la condanna alle spese non è automaticamente esclusa: il giudice può porla a carico del ricorrente secondo il principio di causalità, salvo ragioni particolari che giustifichino una diversa regolazione.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma è eccezionale e va interpretata restrittivamente.
- Le disposizioni sanzionatorie o eccezionali in materia processuale non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
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