Cassazione Civile, Sentenza n. 37409/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ingiunzione/avviso di pagamento TARSU contestando: 1) difetto di legittimità del titolo impositivo per effetto dell'abrogazione della TARSU e mancanza di disciplina che legittimi il prelievo; assenza di norma di proroga del regime transitorio per 2010-2011; 2) eccesso di prelievo (gettito complessivo superiore ai costi del servizio); 3) illegittimità della tariffa per gli alberghi (molto superiore a quella delle abitazioni) in violazione del principio “chi inquina paga”; 4) mancata motivazione e lesione del diritto di difesa per assenza di avviso bonario; 5) (nuovo) vizio di nullità dell'avviso per sottoscrizione da soggetto non dipendente pubblico/inesistente potere di sottoscrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla nullità dell'avviso per sottoscrizione da soggetto non pubblico perché introdotto per la prima volta in cassazione (novità della domanda). Ha ritenuto infondate le censure sulla mancanza di avviso bonario e sulla motivazione, confermando che l'avviso di pagamento è impugnabile e non sottoposto alle stesse formalità degli atti elencati nell'art. 19 d.lgs. 546/1992; ha confermato la legittimità dell'applicazione della TARSU per gli anni 2010-2011 sulla base del regime transitorio e delle proroghe legislative; ha affermato che il principio di corrispondenza tra gettito e costo (art.61 d.lgs. 507/1993) riguarda il limite complessivo delle tariffe e non incide sull'obbligazione del singolo contribuente; ha inoltre ritenuto legittima la differenziazione tariffaria per gli alberghi rispetto alle civili abitazioni. Ha condannato la ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Norma che disciplina i motivi di cassazione invocati (omesso esame di fatto decisivo, violazione di norme di diritto). La Corte ricorre a questa regola per valutare i motivi dedotti.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la distinzione tra omessa pronuncia su una domanda/eccezione e omessa motivazione su punto decisivo; utile a valutare la censura della ricorrente sulla motivazione.
art. 384 c.p.c.
Riferimento alla possibilità, in casi non necessitanti nuovi accertamenti di fatto, che la Cassazione decida il merito evitando il rinvio per economia processuale.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2
Regola sui motivi aggiunti e integrazione del thema decidendum; impone limiti alle eccezioni nuove in corso di causa e spiega l'inammissibilità di nuove eccezioni in cassazione.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Elenco degli atti impugnabili; la Corte precisa che l'avviso di pagamento, pur non rientrando tassativamente nell'elenco, è impugnabile e può spiegare l'interesse del contribuente a chiarire subito la sua posizione.
l. n. 147 del 2013, art. 1, commi 688 e ss.
Fonti che la Corte indica come origine della debenza tributaria e delle modalità di versamento; confermano che la necesitanza del tributo trova fondamento nella legislazione nazionale e nei regolamenti comunali.
d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49
Norma del regime transitorio richiamata: disciplina la possibile prosecuzione della TIA/TARSU con delibera comunale sino all'entrata in vigore delle norme attuative.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 238
Ha istituito la tariffa TIA2 e abrogato la TIA1; la Corte richiama la giurisprudenza sul rapporto tra abrogazione e applicazione del regime transitorio, evidenziando i limiti e le conseguenze.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 61
Stabilisce il principio di corrispondenza tra gettito complessivo della tassa e costo del servizio: secondo la Corte, tale principio è un limite complessivo per le tariffe comunali, ma non incide sull'obbligazione tributaria del singolo contribuente.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1
Attribuisce ai Comuni facoltà eccezionali di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e iscrizione a ruolo secondo i ruoli dell'anno precedente sulla base di dati acquisiti; la Corte lo richiama per legittimare le modalità di riscossione senza preventiva notifica di atto di accertamento.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 2
Richiamato quale elemento di riscontro per la legittimità delle deliberazioni comunali che differenziano le tariffe per categorie (es. alberghi vs abitazioni).
d.l. n. 195 del 2009, art. 11, comma 5-ter (conv. in l. 26/2010)
Richiamata nella doglianza; nel contesto la Corte la valuta insieme alla normativa fiscale e giurisprudenza in tema di limiti e attribuzioni.
art. 23 Cost.
Contestato come principio potenzialmente violato dalle proroghe normative; la Corte ritiene che la proroga del regime antecedente al Codice dell'ambiente disposta per legge non leda il principio costituzionale.
Cass. giurisprudenza richiamata (es. nn. 16171/2017; 31286/2018; 23244/2019; 37006/2021 etc.)
La Corte fa ampio richiamo alla propria giurisprudenza per consolidare principi: inammissibilità di nuovi motivi in cassazione, regime transitorio TARSU/TIA, interpretazione dell'art.61 d.lgs.507/1993, e sulla legittimità delle delibere comunali che distinguono le categorie tariffarie.
Massime di principio
- Non è ammissibile sollevare per la prima volta in cassazione eccezioni di nullità dell'atto (es. sottoscrizione irregolare): tali censure devono essere dedotte nei gradi di merito o con i motivi aggiunti secondo le regole processuali.
- L'avviso di pagamento, pur non rientrando necessariamente tra gli atti elencati dall'art.19 d.lgs.546/1992, può essere impugnato; tuttavia non è soggetto alle medesime formalità degli atti impositivi e la sua mancata allegazione o l'assenza di un avviso bonario richiede prova contraria da parte del contribuente.
- Le proroghe e i regimi transitori disciplinati per legge possono legittimare l'applicazione della TARSU/TIA anche dopo modifiche normative; per contestarle è necessario dimostrare l'assenza di una base normativa o di una proroga applicabile.
- Il principio di corrispondenza tra gettito e costo (art.61 d.lgs.507/1993) impone un limite complessivo alla politica tariffaria comunale ma non inficia l'obbligazione tributaria del singolo contribuente: il singolo rimane tenuto al pagamento salvo diversi accertamenti.
- La differenziazione tariffaria fra categorie (es. alberghi vs abitazioni) è legittima se fondata su criteri di capacità produttiva/rilevanti differenze quantitative nella produzione di rifiuti; tariffe anche molto più alte delle abitazioni possono essere legittime.
- Chi impugna deve fornire elementi probatori per contrastare le ricostruzioni fattuali accolte dal giudice di merito (es. produzione dell'avviso bonario); l'assenza di contestazione documentale rende difficile vincere l'impugnazione.
- In caso di soccombenza, il giudice può condannare la parte al pagamento delle spese di giudizio; la Corte di Cassazione può decidere il merito senza rinviare se non sono necessari nuovi accertamenti di fatto.
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